Cassazione Civile, Ordinanza n. 09210/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di investimento di lunga durata con una banca, nel quale due clienti hanno proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità del contratto quadro del 20 maggio 1997 e di ulteriori contratti del 2012, perché privi della sottoscrizione del legale rappresentante della banca e comunque successivi, nonché la nullità delle operazioni in derivati per violazione della forma scritta richiesta dall'art. 23 TUF. In subordine hanno chiesto la risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. delle operazioni in derivati e, in ulteriore subordine, l'accertamento di condotte contrattuali e precontrattuali negligenti della banca con condanna al risarcimento dei danni quantificati in euro 661.406 o in diversa misura. Il Tribunale ha respinto tutte le domande e ha condannato gli attori anche ex art. 96, comma 3, c.p.c.; la Corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 23 TUF, sostenendo che non bastasse la firma dei clienti sulla clausola di consegna del contratto per provare la consegna e la validità del contratto quadro; 2) violazione degli artt. 41 e 42 d.lgs. 167/07 e dell'art. 2697 c.c., lamentando l'omessa individuazione, da parte della banca, delle operazioni inadempiute e sostenendo di aver prodotto un documento attestante perdite da minusvalenze; 3) violazione dell'art. 27 Reg. Consob n. 16190/2007 per mancata consegna del documento informativo generale sui servizi finanziari; 4) violazione degli artt. 41 e 42 Reg. Consob n. 16190/2007 per mancata assunzione del profilo di rischio secondo i criteri MiFID e inadeguatezza delle operazioni per l'ammontare investito. La Corte di cassazione ha però ritenuto il ricorso inammissibile già per carenza radicale dell'esposizione sommaria dei fatti di causa e del contenuto delle decisioni di merito, oltre che per genericità e mancato confronto con le rationes decidendi delle sentenze impugnate, in particolare per la mancata specificazione delle singole operazioni, del capitale investito, del danno e del nesso causale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha rilevato, in via preliminare, la violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c. per la totale carenza di un'esposizione chiara e sommaria dei fatti di causa, delle domande introduttive, delle vicende dei gradi di merito e della motivazione della sentenza impugnata. Ha poi ritenuto inammissibili tutti i motivi anche perché generici, non autosufficienti e privi di specifico confronto con la motivazione della Corte d'appello. In particolare, i motivi relativi alla forma del contratto quadro, agli obblighi informativi MIFID e alla profilatura di rischio sono stati ritenuti insindacabili o comunque generici perché non indicavano le singole operazioni, gli importi investiti, il danno e il nesso causale. La ricorrente è stata inoltre condannata, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dagli investitori
la Corte richiama il principio per cui la forma scritta del contratto quadro di intermediazione è rispettata se il contratto è redatto per iscritto, consegnato al cliente e sottoscritto da quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi anche da comportamenti concludenti secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata
richiamato come base della domanda subordinata di risoluzione per inadempimento
richiamato per la condanna del primo grado a titolo di responsabilità aggravata
impone a pena di inammissibilità una chiara e sommaria esposizione dei fatti di causa essenziali alla decisione di legittimità
richiamato quale norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma il motivo è stato dichiarato generico perché privo dell'indicazione delle singole operazioni e delle relative prove
artt. 41 e 42 d.lgs. 167/07
invocati dai ricorrenti in tema di obblighi informativi e di adeguatezza dell'operatività in strumenti finanziari, ma le censure sono state ritenute generiche
art. 27 Reg. Consob n. 16190/2007
invocato per il documento informativo generale sui servizi finanziari; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la motivazione d'appello
artt. 41 e 42 Reg. Consob n. 16190/2007
richiamati dai ricorrenti per contestare il profilo di rischio e l'appropriatezza delle operazioni, ma senza indicazione delle operazioni concretamente eseguite e del danno
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario esporre in modo chiaro e sommario i fatti sostanziali e processuali rilevanti, le domande svolte nei gradi di merito, le difese delle parti e il contenuto della decisione impugnata; la mancanza di tale esposizione integra autonoma causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: motivi generici, assertivi o sganciati dalla motivazione della decisione di merito sono inammissibili.
- Chi deduce responsabilità o inadempimenti nell'ambito di operazioni finanziarie deve indicare con precisione le singole operazioni contestate, gli importi investiti, il preteso danno e il nesso causale; una contestazione meramente generale dell'operatività del rapporto non è sufficiente.
- In materia di contratto quadro di intermediazione finanziaria, la questione della forma scritta non può essere rivalutata in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia accertato, con apprezzamento di fatto e interpretazione del contratto, la consegna del documento al cliente e la sottoscrizione di quest'ultimo.
- L'allegazione della violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza in materia di servizi di investimento richiede una correlazione puntuale tra norme invocate, documentazione prodotta e operazioni concretamente eseguite; in difetto, la censura resta generica e inammissibile.
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