Cassazione Civile, Ordinanza n. 21287/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla sottrazione di ingenti somme di denaro, realizzata da un promotore finanziario della società resistente mediante incasso personale di assegni e mediante falsificazione delle firme dei correntisti sia nelle richieste di rilascio di carnet di assegni sia sui singoli titoli. Gli attori, alcuni in proprio e alcuni quali eredi di soggetti defunti, hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali assumendo che la banca fosse responsabile per collusione o comunque per omesso controllo sull'operato del promotore. Nel giudizio di merito il Tribunale aveva riconosciuto il danno patrimoniale e poi anche quello non patrimoniale; la Corte d'appello, in sede di gravame principale della banca e incidentale degli attori, aveva ridotto/rimodulato i risarcimenti, riconoscendo il concorso di colpa degli investitori ed escludendo il danno biologico per alcuni familiari. In cassazione i ricorrenti hanno articolato cinque motivi, denunciando soprattutto: plurime violazioni di norme processuali e sostanziali, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; erronea valutazione delle prove e delle risultanze sanitarie; erronea ammissione/valutazione di prove presuntive; omessa liquidazione del maggior danno e della svalutazione; illegittima regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le singole censure, ritenendo il ricorso complessivamente inammissibile per difetto di specificità, chiarezza e sinteticità. I motivi erano formulati in modo promiscui, con un accumulo di numerose e eterogenee violazioni di legge, spesso sovrapposte tra vizi di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, senza un'esposizione ordinata e intellegibile delle questioni. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e sintetico i fatti di causa e i motivi di censura; la violazione di tali requisiti può determinare inammissibilità quando l'atto risulti oscuro o renda non intelligibili le doglianze.
I motivi devono essere ricondotti a vizi tipici e distinti; è inammissibile la mescolanza di censure eterogenee, come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, formulate in modo indistinto.
art. 24 Cost.
Il dovere di chiarezza e sinteticità è collegato alla tutela del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
La Corte richiama il giusto processo come parametro che valorizza chiarezza, sinteticità ed efficienza dell'attività processuale.
art. 6 CEDU
Il principio del giusto processo convenzionale è richiamato a sostegno dell'esigenza di un ricorso intellegibile e processualmente efficiente.
È menzionato tra le norme oggetto delle doglianze, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione.
È menzionato tra le norme oggetto delle doglianze, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione.
È menzionato tra le norme oggetto delle doglianze, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione.
È richiamato nei motivi relativi alle valutazioni istruttorie e alla consulenza tecnica, senza esame di merito.
È richiamato nei motivi relativi alla consulenza tecnica, senza esame di merito.
È richiamato nei motivi relativi alla consulenza tecnica, senza esame di merito.
È richiamato nel motivo sulle presunzioni, ma la Corte non ne valuta la portata nel merito.
È richiamato nel motivo sulle presunzioni, ma la Corte non ne valuta la portata nel merito.
È menzionato nel motivo sul maggior danno, senza decisione nel merito.
È menzionato nel motivo sul maggior danno/interessi, senza decisione nel merito.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite; la Corte conferma la condanna alle spese in favore della resistente per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite, ma non affrontato nel merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
È richiamato nel riepilogo dei fatti come base della decisione non definitiva del Tribunale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e specifico, con esposizione ordinata dei fatti rilevanti e separazione dei singoli motivi di impugnazione.
- È inammissibile il ricorso che accumuli in modo promiscuo molteplici censure eterogenee, senza consentire alla Corte di comprendere con immediatezza quali siano i punti della decisione impugnata effettivamente contestati.
- Non è consentito prospettare la medesima questione contemporaneamente come violazione di legge e come omesso esame di fatto decisivo, se ciò costringe il giudice di legittimità a ricostruire d'ufficio la struttura dei motivi.
- La sanzione dell'inammissibilità per difetto di sinteticità non dipende dalla mera lunghezza dell'atto, ma dal fatto che l'esposizione oscura o lacunosa renda non intelligibili i fatti di causa e le censure.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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