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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19052/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il soggetto in espiazione di una pena detentiva pari ad anni uno, mesi nove e giorni ventisei chiedeva in sede di sorveglianza l'affidamento in prova al servizio sociale oppure, in subordine, la detenzione domiciliare. Il tribunale di sorveglianza rigettava entrambe le richieste. In ricorso per cassazione, tramite difensore, veniva dedotta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 666, 678, 178 lett. c), 179 c.p.p. e all'art. 47 ord. pen., lamentando l'omessa valutazione della documentazione relativa al domicilio e al lavoro del ricorrente in Germania. In memoria difensiva successiva si prospettava anche un vizio preliminare di nullità per mancata considerazione della documentazione, ma la Corte non ha esaminato tale atto perché depositato tardivamente oltre il termine di cui all'art. 611 c.p.p. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché meramente fattuali e non accompagnate da una specifica critica alla motivazione dell'ordinanza, che aveva inoltre dichiarato l'inammissibilità dell'istanza per effetto dell'art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen., essendo il condannato già stato ammesso in passato all'affidamento in prova e successivamente gravato da ulteriori condanne con recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p.; su tale punto la difesa non aveva svolto alcuna specifica devoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. La decisione di merito del tribunale di sorveglianza è rimasta ferma, sia perché il ricorso non censurava in modo specifico la ratio della declaratoria di inammissibilità ex art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen., sia perché le doglianze erano ritenute generiche e di fatto.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La violazione di legge può essere dedotta in cassazione, ma non può essere utilizzata per proporre censure meramente fattuali o non specificamente correlate alla motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 666 c.p.p.

    Richiamato quale norma procedurale del procedimento di sorveglianza, in relazione alle garanzie e alla disciplina del rito.

  • art. 678 c.p.p.

    Richiamato quale norma procedurale del procedimento di sorveglianza.

  • art. 178 lett. c), c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come parametro di nullità processuale per asserita lesione del contraddittorio o del diritto di difesa.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come norma sulle nullità insanabili dedotte in ricorso.

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    Norma sull'affidamento in prova al servizio sociale, invocata a sostegno della richiesta di misura alternativa.

  • art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen.

    È stata ritenuta dal tribunale di sorveglianza causa di inammissibilità dell'istanza di misura alternativa, in ragione di pregresse concessioni del beneficio e di successive condanne con recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Richiamato per indicare la recidiva reiterata che, unitamente ai precedenti, rilevava ai fini dell'inammissibilità della richiesta di affidamento in prova.

  • art. 611 c.p.p.

    Utilizzato per affermare la tardività del deposito della memoria difensiva, non valutabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in mere contestazioni di fatto o nella richiesta di una diversa lettura del materiale istruttorio, se non viene aggredita specificamente la ratio decidendi della decisione impugnata.
  • Quando il provvedimento impugnato fonda il rigetto o l'inammissibilità della misura alternativa su una autonoma e decisiva causa ostativa, il ricorso deve confrontarsi specificamente con tale ragione, altrimenti è inammissibile per difetto di specifica devoluzione.
  • La memoria depositata oltre il termine previsto per il giudizio di cassazione non può essere valutata dalla Corte.
  • La preclusione all'accesso a una misura alternativa può derivare, nei casi previsti dalla legge, dalla combinazione tra precedente fruizione del beneficio e successiva reiterazione criminosa rilevante ai sensi dell'art. 58-quater ord. pen.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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