Cassazione Civile, Ordinanza n. 27077/2026 del 17/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
L’artigiano aveva chiesto al Comune il risarcimento dei danni che assumeva derivati da uno smottamento del sottosuolo verificatosi nel 1999 nella strada in cui si trovavano i locali, da lui condotti in locazione e dichiarati inagibili, nei quali esercitava un’attività di falegnameria. Secondo la domanda accolta in primo grado, il Comune, quale custode della strada, era responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. della frana e dell’omessa eliminazione del dissesto che aveva impedito l’attività nei locali. L’attore aveva inoltre allegato che il Comune gli aveva impedito di trasferire altrove i macchinari; il Comune aveva contestato tale circostanza, precisando di avere vietato soltanto l’impiego di una gru troppo pesante e pericolosa e di avere ordinato lo sgombero. Il Tribunale di Siracusa, dopo la riassunzione conseguente alla riforma in appello di una precedente pronuncia sul difetto di giurisdizione, aveva accolto parzialmente la domanda e condannato il Comune a pagare € 117.351,41, oltre accessori. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 431/2023 pubblicata il 13 marzo 2023, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda. Con un unico motivo, articolato in due censure, l’attore ha denunciato violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c. e vizio processuale ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: ha sostenuto che la Corte d’appello avesse rigettato la pretesa accogliendo l’eccezione del Comune secondo cui il mancato trasferimento dei macchinari dipendeva da una libera scelta dell’attore, benché tale eccezione non fosse stata riproposta in appello, con conseguente decisione ultra petita.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. La Corte d’appello aveva deciso la domanda relativa ai danni da frana e dall’omessa eliminazione del dissesto sulla ragione, ritenuta assorbente secondo il criterio della ragione più liquida, che non sussisteva un danno ingiusto risarcibile per l’impossibilità di esercitare l’attività proprio in quei locali, poiché la falegnameria non poteva essere legalmente svolta in essi. Il ricorso non censurava specificamente tale ratio. Quanto all’asserito impedimento a trasferire i macchinari, la Cassazione ha chiarito che si trattava di una distinta condotta e di un diverso pregiudizio, riconducibili alla responsabilità ex art. 2043 c.c.; il fatto che il Comune avesse impedito il trasferimento era quindi un fatto costitutivo della relativa pretesa, da allegare e provare dall’attore, non un’eccezione del Comune soggetta all’onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. La Corte d’appello aveva inoltre rilevato che il Comune non aveva vietato il trasferimento in assoluto, ma soltanto l’impiego di mezzi eccessivamente pericolosi, e che il fatto costitutivo non era stato adeguatamente provato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione, liquidate in € 5.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali e accessori di legge. È stato altresì dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il rilievo per cui l’attività artigianale non potesse essere svolta in quei locali è assorbente ai fini della domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell’art. 2051 c.c., derivante dalla inagibilità degli stessi.
La pretesa fondata sulla custodia della strada e sui danni da frana e conseguente inagibilità dei locali è infondata se manca un danno ingiusto risarcibile, perché l’attività che si assume impedita non poteva comunque essere legalmente svolta nei locali.
Si tratta, infatti, di fatti costitutivi di un diverso specifico pregiudizio (impossibilità di esercitare l’attività in altri locali rispetto a quelli divenuti inagibili), derivante da una diversa condotta colposa (impedimento a trasferire i macchinari in altri locali rispetto a quelli divenuti inagibili).
La responsabilità per l’asserito impedimento a trasferire i macchinari e il conseguente danno da impossibilità di proseguire l’attività altrove costituisce una fattispecie autonoma ex art. 2043 c.c., distinta dalla domanda per i danni direttamente derivati dalla frana e dall’inagibilità dei locali.
Di conseguenza, le censure avanzate, relative alla violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c. in relazione a una pretesa eccezione, non colgono nel segno: non si tratta, infatti, di un’eccezione, ma della mancata prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio.
L’onere di riproposizione previsto dall’art. 346 c.p.c. riguarda le eccezioni non accolte o assorbite; non concerne invece la prova dei fatti costitutivi della domanda, la cui mancanza non può essere trasformata in un’eccezione della controparte.
Di conseguenza, le censure avanzate, relative alla violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c. in relazione a una pretesa eccezione, non colgono nel segno: non si tratta, infatti, di un’eccezione, ma della mancata prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio.
Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice decide sulla presenza o sulla prova dei fatti costitutivi della domanda, senza fondare il rigetto su un’eccezione della controparte.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
L’unico motivo del ricorso è articolato in due distinte censure, con le quali si denunzia: «Riconosciuta efficacia ad eccezione proposta nel primo grado di giudizio e non riproposta in appello - error in procedendo - violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 346 c.p.c. – conseguente decisione emessa ultra-petitum in assenza di valida eccezione proposta dalla parte – violazione art. 112 c.p.c. - in relazione all’art. 360 c.p.c. comma primo numero 4.».
La disposizione è indicata quale parametro del vizio processuale denunciato; la Corte rigetta la censura perché la premessa — che la decisione fosse fondata su un’eccezione non riproposta — è errata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
In conseguenza del rigetto, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- La condotta che si assume avere impedito il trasferimento di beni e il danno derivante dall’impossibilità di proseguire l’attività altrove possono integrare una fattispecie autonoma di responsabilità extracontrattuale, distinta dalla pretesa risarcitoria relativa al danno prodotto dalla cosa in custodia e dall’inagibilità del luogo originario.
- Quando una pretesa risarcitoria è fondata sull’asserito impedimento a trasferire beni e sul conseguente danno da impossibilità di svolgere l’attività in un luogo diverso, l’esistenza dell’impedimento e del pregiudizio costituisce fatto costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dall’attore; la sua contestazione o la mancata prova non sono un’eccezione soggetta all’onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c.
- La domanda di risarcimento per l’impossibilità di svolgere un’attività in locali divenuti inagibili non può essere accolta se l’attività non poteva comunque essere legalmente esercitata in quei locali, poiché in tal caso manca il danno ingiusto dedotto rispetto a tale specifica pretesa.
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