Cassazione Civile, Ordinanza n. 15009/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta davanti al Giudice di Pace da una società proprietaria di un'Audi A5, condotta da un proprio soggetto, nei confronti della proprietaria e del conducente di un autocarro e della relativa compagnia assicuratrice, assumendo che vi fosse stato uno scontro tra i due veicoli lungo la strada Gravina di Puglia-Matera. Il Giudice di Pace accolse la domanda e condannò l'assicurazione al pagamento del danno. In appello, il Tribunale di Bari riformò integralmente la decisione e rigettò la domanda risarcitoria. La società danneggiata propose ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità/inesistenza della sentenza d'appello per mancanza di sottoscrizione del giudice, dedotta come violazione dell'art. 161, comma 2, c.p.c.; 2) violazione delle norme sulla valutazione delle prove e omesso/esatto esame delle prove acquisite, contestando il modo in cui il Tribunale aveva apprezzato testimoniali, constatazione amichevole di sinistro e mancata risposta all'interrogatorio formale; 3) violazione dell'art. 2054, comma 2, c.c. e omesso esame delle doglianze di appello, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe applicato la presunzione di pari responsabilità tra conducenti; 4) incongruità e illogicità della motivazione per asserita lettura superficiale degli atti. La compagnia assicuratrice resistette con controricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la sentenza di merito risultava depositata telematicamente e la sottoscrizione digitale del giudice era sufficiente, senza necessità di ulteriore firma autografa sul supporto cartaceo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, prima ancora che infondato, perché formulato in modo apodittico e privo di una concreta censura di diritto; comunque è stato anche ritenuto infondato, poiché il Tribunale aveva esaminato le prove testimoniali e correttamente escluso valore probatorio decisivo al CID e alla mancata risposta all'interrogatorio formale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificazione del fatto decisivo asseritamente omesso e perché tendeva a contestare in modo non consentito il giudizio di fatto; la Corte ha inoltre richiamato il carattere residuale dell'art. 2054, comma 2, c.c. Il quarto motivo è stato ritenuto del tutto inammissibile perché investiva esclusivamente la ricostruzione fattuale e la valutazione delle dichiarazioni testimoniali, profili non sindacabili in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La dedotta nullità/inesistenza per mancata sottoscrizione è esclusa quando il provvedimento sia stato depositato telematicamente e risulti la firma digitale del giudice.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro di legittimità per le censure di violazione di legge, ma non consente di rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è scrutinabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non di una pluralità di fatti o dei mezzi istruttori in generale.
La valutazione della prova secondo prudente apprezzamento del giudice di merito non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, salvo che la legge disponga diversamente.
La presunzione di pari responsabilità tra conducenti è richiamata come regola meramente residuale, applicabile solo quando non sia possibile ricostruire diversamente la dinamica del sinistro.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per il rito camerale e la proposta di manifesta infondatezza/inammissibilità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La sottoscrizione digitale di un provvedimento depositato telematicamente soddisfa il requisito di sottoscrizione del giudice, escludendo la nullità o inesistenza della sentenza per mancanza di firma autografa sul supporto cartaceo.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla violazione di legge in una contestazione del prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; la valutazione del materiale istruttorio resta insindacabile salvo specifiche anomalie giuridiche.
- Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non una pluralità indistinta di elementi istruttori o la mera critica della motivazione.
- La constatazione amichevole di sinistro e la mancata risposta all'interrogatorio formale non hanno, di per sé, valore probatorio assoluto e devono essere valutate insieme alle altre risultanze di causa.
- La presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere residuale e opera solo quando non sia possibile accertare in altro modo le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità.
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