Cassazione Civile, Ordinanza n. 19599/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società aveva prima presentato domanda di concordato "in bianco" ex art. 161, comma 6, l.fall., poi vi aveva rinunciato; il tribunale aveva segnalato l’insolvenza al P.M., che aveva chiesto il fallimento. Nel corso della successiva procedura prefallimentare, la società aveva chiesto più rinvii dichiarando di voler definire un accordo di ristrutturazione dei debiti e una transazione fiscale. In seguito aveva depositato un’istanza di inibitoria ex art. 182-bis, comma 6, l.fall. Il tribunale l’aveva dichiarata inammissibile per abuso del processo e aveva dichiarato il fallimento. In reclamo la società aveva contestato solo la sussistenza dell’abuso e la mancata concessione del termine previsto dall’art. 182-bis, comma 6, l.fall. per presentare l’accordo di ristrutturazione. In cassazione ha dedotto violazione degli artt. 182-bis, commi 6 e 7, l.fall., 112, 115 e 116 c.p.c. e 2697, 2727 e 2729 c.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ravvisato un abuso del processo e illegittimamente negato il termine di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisivo che la sentenza impugnata si fondasse anche su una ratio decidendi autonoma e non censurata: il giudice del reclamo aveva accertato che, tra il deposito dell’istanza di inibitoria e la dichiarazione di fallimento, la società aveva comunque già avuto a disposizione un periodo superiore al massimo di novanta giorni previsto dall’art. 182-bis, comma 6, l.fall. per depositare l’accordo di ristrutturazione. Poiché il ricorso non si confrontava con questa autonoma motivazione, le doglianze erano prive di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di concordato in bianco presentata in precedenza dalla debitrice.
la corte territoriale vi ha ricavato un principio generale di divieto di reiterare, nel biennio, il blocco delle azioni esecutive e individuali oltre il limite consentito.
art. 182-bis, commi 6 e 7, l.fall.
richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto al termine per il deposito dell’accordo di ristrutturazione; la Cassazione non entra nel merito della censura perché assorbita dall’autonoma ratio non impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto quale vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dedotto quale vizio motivazionale nel ricorso per cassazione.
invocato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
invocato per contestare la valutazione delle risultanze processuali.
invocato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
invocato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova sul preteso abuso del processo.
invocato in relazione al ragionamento presuntivo posto a base della decisione di merito.
invocato in relazione al ragionamento presuntivo posto a base della decisione di merito.
indicato come base del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito è fondata su più rationes decidendi autonome, ciascuna singolarmente idonea a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; l’omessa impugnazione anche di una sola di esse comporta l’inammissibilità delle censure rivolte alle altre per difetto di interesse.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con un accertamento di fatto autonomamente decisivo posto dal giudice di merito a fondamento della decisione, specie quando tale accertamento escluda già da solo la fondatezza della pretesa.
- In tema di accordo di ristrutturazione e misure di protezione, la valutazione sulla tempestività e sull’effettivo consumo del termine legale per il deposito dell’accordo può assumere rilievo decisivo ai fini dell’ammissibilità delle doglianze sul diniego del termine.
- La deduzione dell’abuso del processo non può essere esaminata in cassazione se la decisione impugnata resta comunque sorretta da una diversa ratio non specificamente censurata.
- La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta la condanna alle spese e, nei casi previsti, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19556/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19557/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19558/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19559/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19561/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19571/2022 del 17/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →