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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26029/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un soggetto fisico, di un estratto di ruolo riferito a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013 emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata poi in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese. L'atto, secondo quanto riportato, era stato notificato anche al soggetto fisico quale ex legale rappresentante della società, ma egli sosteneva di non averlo mai ricevuto e contestava che la pretesa tributaria potesse essergli imputata personalmente. La CTR aveva ritenuto ammissibile il ricorso avverso l'estratto di ruolo, affermando che l'interesse del contribuente era quello di far accertare l'inesistenza della pretesa tributaria e che l'avviso risultava indirizzato alla società e notificato al ricorrente solo nella qualità di ex legale rappresentante, senza che fosse stato dedotto alcun accertamento della sua personale responsabilità. In cassazione, le amministrazioni ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, sostenendo la legittimità della notifica dell'avviso alla persona che aveva rappresentato la società cessata; 3) violazione degli artt. 2474 c.c. e 138, 139, 141 e 145 c.p.c., assumendo la correttezza della notifica al legale rappresentante; 4) violazione dell'art. 139 c.p.c., sostenendo la regolarità della notifica eseguita presso la moglie del destinatario. La Corte ha tuttavia rilevato che le censure sulla notifica e sulla responsabilità personale introducevano questioni non trattate nei giudizi di merito e non decise dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo che la decisione della CTR fosse ampiamente intellegibile e sorretta da motivazione superiore al minimo costituzionale. Ha poi dichiarato inammissibili gli altri motivi, perché introducevano questioni sulla regolarità e sul regime della notificazione dell'avviso di accertamento non esaminate nei precedenti gradi di merito e non oggetto di specifica statuizione nella sentenza impugnata. In conseguenza, ha confermato l'esito favorevole al contribuente e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficientemente chiara e logicamente articolata.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato come parametro della dedotta nullità della sentenza tributaria, ma la Corte ha escluso il vizio motivazionale.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato a sostegno della doglianza di motivazione apparente, non accolta.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione della CTR è stata ritenuta conforme al minimo costituzionale richiesto.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014

    Norma invocata per sostenere la legittimità della notifica dell'avviso alla persona che aveva rappresentato la società cessata; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non trattata nei gradi di merito.

  • art. 2474 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti a sostegno della tesi sulla rappresentanza del legale rappresentante; la questione è stata ritenuta inammissibile perché nuova o comunque non decisa.

  • art. 138 c.p.c.

    Invocato con riferimento alle modalità di notificazione, ma la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per novità e difetto di specifica statuizione impugnata.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato per contestare/giustificare la notifica presso la casa del destinatario; la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 141 c.p.c.

    Richiamato dalle ricorrenti in tema di notificazione, ma senza esame nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato dalle ricorrenti in tema di notificazione agli enti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando la sentenza sia priva di una reale esposizione delle ragioni della decisione; non è sufficiente la mera non condivisibilità della motivazione o la sua sinteticità, se il percorso argomentativo resta intellegibile e coerente.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o comunque non esaminate nei gradi di merito, né possono essere censurate statuizioni che la sentenza impugnata non contiene.
  • Le doglianze sulla regolarità della notificazione di un atto impositivo sono inammissibili se non si confrontano specificamente con le statuizioni effettivamente rese dal giudice di merito e se pretendono di devolvere alla Cassazione questioni mai trattate prima.
  • Quando il giudice di merito accerta che un avviso è stato indirizzato alla società e notificato al soggetto fisico solo in qualità di ex legale rappresentante, la diversa tesi della personale imputazione del debito richiede una specifica base fattuale e processuale, che non può essere presunta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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