Cassazione Civile, Ordinanza n. 10978/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino tunisino, soccorso in mare insieme ad altri connazionali e condotto presso un hotspot, aveva subito rilievi fotodattiloscopici, la compilazione di un secondo foglio notizie e la notifica di un decreto di respingimento, cui era seguito un decreto di trattenimento presso un centro per i rimpatri. Il Giudice di pace aveva convalidato il trattenimento. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione del D.Lgs. n. 286/1998, artt. 10, comma 4, e 10-ter, nonché dell'art. 8 della direttiva 2013/32/UE, per mancata prova dell'avvenuta informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, informativa che non risultava dai fogli notizie né da altri atti; 2) la violazione della medesima normativa e dell'art. 4 del Protocollo n. 4 CEDU, lamentando che il respingimento fosse stato adottato in modo seriale e senza un esame individuale effettivo, con rischio di integrare un'espulsione collettiva. La Corte ha ritenuto i motivi congiuntamente fondati, osservando che il giudice di pace aveva reso una motivazione stereotipata e non aveva verificato se l'obbligo informativo fosse stato adempiuto in modo completo ed effettivo, secondo l'art. 10-ter T.U. immigrazione interpretato in conformità alla giurisprudenza CEDU e unionale. Ha inoltre ribadito che, in sede di convalida del trattenimento, il giudice deve rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto, anche d'ufficio sulla base degli atti disponibili.
La decisione
La Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento del Giudice di pace di Torino che aveva convalidato il trattenimento. Ha ritenuto che il processo non potesse proseguire perché il trattenimento non risultava validamente prorogato nei termini e non poteva più esserlo a termini ormai scaduti. Quanto alle spese, non ha provveduto alla loro regolazione, richiamando il regime del patrocinio a spese dello Stato previsto per tali giudizi e le regole sulla liquidazione del compenso al difensore.
Norme richiamate
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10, comma 4
Richiamato come norma del Testo unico immigrazione nella disciplina del respingimento e del trattenimento, in collegamento con la censura di illegittimità del provvedimento presupposto.
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-ter
"è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito"
Impone un'informativa completa ed effettiva a tutti gli stranieri condotti ai punti di crisi; l'obbligo sussiste anche se l'interessato non abbia manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e non basta un'affermazione generica contenuta negli atti se non sono indicati tempi, modalità, lingua, interprete o mediatore.
art. 8 direttiva 2013/32/UE
Richiamato dal ricorrente in relazione al dovere di informazione sulla protezione internazionale.
art. 4 Protocollo n. 4 CEDU
Evocato per dedurre il divieto di espulsioni collettive e la necessità di un esame individuale del provvedimento di respingimento.
art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998
In sede di convalida del trattenimento, il giudice deve rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, secondo interpretazione costituzionalmente orientata e in rapporto all'art. 5, par. 1, CEDU.
art. 5, par. 1, CEDU
Consente la detenzione a fini di espulsione solo se la procedura è regolare; è il parametro rispetto al quale si misura il controllo giudiziale sul trattenimento.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
Fondamento della cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito perché il trattenimento non è più prorogabile a termini scaduti.
art. 117 Cost.
Usato come parametro di conformità dell'interpretazione dell'art. 10-ter alla giurisprudenza CEDU.
Direttiva 2008/115/CE, art. 15, paragrafi 2 e 3
Richiamata dalla Corte di giustizia come base del controllo giurisdizionale sulla legalità del trattenimento nei rimpatri.
Direttiva 2013/33/UE, art. 9, commi 3 e 5
Richiamata in combinazione con le altre fonti UE per il controllo giurisdizionale del trattenimento.
Regolamento (UE) n. 604/2013, art. 28, paragrafo 4
Richiamato per ribadire che il giudice deve verificare d'ufficio le condizioni di legalità del trattenimento.
artt. 6 e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Citate in combinazione con la normativa UE per rafforzare il dovere di controllo giudiziale effettivo.
D.Lgs. n. 286/1998, artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 4
Richiamati per affermare l'ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida.
D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82, 83, comma 2, e 133
Indicati per la disciplina della liquidazione del compenso del difensore e delle spese quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato; l'art. 133 non si applica alla soccombenza di un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Nella convalida del trattenimento dello straniero il giudice deve verificare anche incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto, non potendo limitarsi a una motivazione stereotipata o meramente adesiva.
- L'obbligo di informare lo straniero sulla protezione internazionale, sul ricollocamento e sul rimpatrio volontario assistito deve essere assolto in modo completo ed effettivo; la prova dell'adempimento non può essere soddisfatta da una formula generica se non emergono dagli atti tempi, modalità, lingua e eventuale assistenza linguistica.
- Il silenzio dello straniero o una dichiarazione non univoca non possono valere come rinuncia o disinteresse alla protezione internazionale se non risulta una preventiva informativa compiuta.
- Nel controllo sulla legalità del trattenimento, il giudice deve attivarsi d'ufficio sulla base degli atti del fascicolo per verificare eventuali cause di illegittimità, anche se non specificamente dedotte dall'interessato, quando siano in gioco diritti fondamentali e libertà personale.
- Quando il trattenimento non sia più validamente prorogabile per decorso dei termini, la cassazione del provvedimento convalidativo può essere pronunciata senza rinvio, perché il processo non è più suscettibile di prosecuzione.
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