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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8580/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla proprietà e disponibilità di un fondo agricolo: i Benassi avevano ottenuto in primo grado la declaratoria di nullità di un contratto di vendita originario (anni '92) e chiedevano il rilascio dei terreni e il rimborso del prezzo; gli Araldi (e altri sub-acquirenti successivi, anni '93) opponevano l'acquisto e in via riconvenzionale l'usucapione abbreviata. In appello i Benassi hanno ottenuto la riforma, con dichiarazione della loro proprietà, condanna al rilascio dei sub-acquirenti e risarcimento; gli Araldi e gli altri hanno impugnato in Cassazione contestando, tra l'altro, la prevalenza della trascrizione della domanda di nullità (art. 2652 n.6 c.c.), la corretta qualificazione/interruzione del possesso ai fini dell'usucapione abbreviata (art.1159 c.c. e artt.1165/2943 c.c.) e vizi processuali; la Pizzarotti ha proposto ricorso incidentale denunciando, tra l'altro, vizio per violazione del contraddittorio rispetto a una domanda di manleva (notifica dell'appello incidentale verso la parte contumace).

La decisione

La Cassazione ha rigettato i ricorsi principali degli Araldi e i ricorsi incidentali di Leoni e Lippi, confermando i principali principi di diritto applicati dalla Corte d'appello in ordine all'opponibilità della trascrizione della domanda di nullità entro il quinquennio (art. 2652 n.6 c.c.) e alla interruzione del possesso da parte della proposizione di una domanda giudiziale. Tuttavia la Suprema Corte ha accolto parzialmente il primo motivo incidentale di Pizzarotti: ha rilevato la nullità della statuizione di manleva resa in favore di Lippi Elsa contro Pizzarotti per carenza di contraddittorio (mancata notifica dell'appello incidentale al contumace), ordinando che la Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, riesamini la domanda di manleva previa regolarità del contraddittorio. Pertanto la sentenza impugnata è cassata in relazione a tale motivo e rinviata per il riesame limitato, mentre le altre statuizioni sostanziali restano confermate. La Cassazione ha anche regolato le spese di giudizio in relazione ai ricorsi trattati.

Norme richiamate

  • art. 2652 n. 6 c.c.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la trascrizione della domanda di accertamento di nullità, se effettuata entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato, rende opponibili ai sub-acquirenti anche gli atti traslativi successivi (essi diventano acquirenti a non domino privi della tutela di cui al n.6 solo se la trascrizione della domanda è successiva al quinquennio). L'annotazione della sentenza ex art.2655 c.c. ha effetto di continuità con la trascrizione della domanda, preservandone gli effetti.

  • art. 1159 c.c.

    Riferita all'usucapione abbreviata: la Corte ha ritenuto non integrati i presupposti dell'usucapione abbreviata per i sub-acquirenti perché il possesso è stato interrotto dalla domanda giudiziale dei titolari originari, impedendo il decorso continuativo del termine.

  • artt. 1165 e 2943 c.c.

    La proposizione di una domanda giudiziale diretta al recupero del bene è idonea ad interrompere il periodo necessario per l'usucapione (anche se la domanda risultasse inammissibile), pertanto il termine per usucapire si ricompatta.

  • art. 2655 c.c.

    L'annotazione della sentenza dichiarativa di nullità, eseguita a margine della trascrizione, prosegue gli effetti della precedente trascrizione della domanda e ha funzione conservativa e opposta erga omnes; non opera come sostitutivo indebito della trascrizione della domanda ma in continuità con essa.

  • art. 292 c.p.c.

    La Corte ha richiamato l'obbligo di notifica della comparsa contenente domanda riconvenzionale/appello incidentale nei confronti della parte contumace; la mancata notifica dell'appello incidentale verso la contumace Pizzarotti ha determinato vizio di contraddittorio con relativa nullità parziale della statuizione di manleva.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle allegate nullità di procedimento; la Corte ha valutato l'accessibilità dei rimedi processuali e la legittimazione ad impugnare vizi che colpiscono il rapporto tra altri soggetti, escludendo l'ammissibilità del gravame da parte di chi ne trasse beneficio.

  • art. 132 c.p.c.

    Usata per valutare eventuali contrasti tra motivazione e dispositivo; la Corte ha ritenuto assente contrasto irriducibile tra parte motiva e parte dispositiva in ordine alla manleva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato da versare da alcune parti in relazione ai ricorsi cassati o rigettati.

Massime di principio

  • La trascrizione della domanda giudiziale di nullità, se fatta entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato, ha effetto prenotativo e assorbe retroattivamente la pronuncia favorevole, rendendo inopponibili ai richiedenti gli acquisti successivi dei terzi; l'annotazione della sentenza non interrompe tale continuità ma la conferma.
  • Un acquirente a non domino non può normalmente far valere usucapione abbreviata se, prima del decorso del termine, il titolare originario ha interrotto il possesso mediante un'azione giudiziale diretta al recupero del bene; tale azione è idonea ad interrompere la prescrizione anche se la domanda viene poi ritenuta inammissibile.
  • La tutela prevista dall'art.2652 n.6 c.c. è rivolta ai terzi estranei al negozio originario che abbiano trascritto il proprio titolo prima della trascrizione della domanda giudiziale e dopo il decorso del quinquennio: in assenza di questi presupposti il sub-acquirente resta esposto all'accertamento della nullità.
  • Le decisioni di merito che valutano lo stato di fatto (buona fede del possessore, interruzione del possesso, quantificazione del danno sulla base di elementi noti come la rendita agraria) sono sindacabili in Cassazione solo per vizio di motivazione o errore di diritto e generalmente vengono confermate se motivate.
  • Una parte soccombente non può invece impugnare per cassazione una statuizione resa a proprio favore e con cui ha ottenuto ciò che chiedeva, salvo che deduca vizi che ledano interessi di terzi o diritti esclusivi di altri soggetti; inoltre non può far valere contra factum proprium il vizio processuale che salvo specifica legittimazione riguarda altri rapporti.
  • La mancata notifica dell'appello incidentale (o della comparsa contenente la domanda riconvenzionale) alla parte contumace determina vizio del contraddittorio e può comportare la cassazione limitata delle statuizioni rese nei rapporti interessati, con rinvio per regolarizzazione del contraddittorio.

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