Cassazione Civile, Sentenza n. 8587/2024 del 29/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione alla cartella di pagamento per sanzioni amministrative emessa dal Comune di Napoli e iscritta a ruolo dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione; il ricorrente eccepiva la prescrizione del credito. Il Giudice di Pace ha annullato la cartella per prescrizione e ha condannato l'agente della riscossione al pagamento delle spese, compensando le spese tra l'opponente e il Comune. Il ricorrente ha impugnato la statuizione sulle spese; il Tribunale di Roma, nel contraddittorio col solo Comune, ha respinto il gravame ritenendo che la prescrizione fosse addebitabile esclusivamente all'agente della riscossione e non al Comune. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione censurando la compensazione delle spese tra lui e il Comune (violazione e falsa applicazione artt. 91-92 c.p.c. con riferimento all'art. 360 n.3 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, nell'esecuzione esattoriale per sanzioni amministrative, bisogna distinguere: (a) se l'annullamento deriva dall'omessa notifica dell'atto presupposto, la responsabilità e la condanna alle spese possono ricadere sull'ente impositore; (b) se l'accoglimento dell'opposizione dipende invece dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione dovuta all'inerzia dell'agente della riscossione dopo la notifica, la responsabilità per l'illegittimità è imputabile all'agente e non all'ente, sicché è conforme a diritto che il giudice di merito compensi le spese nei confronti dell'ente impositore e condanni la sola Agenzia delle Entrate - Riscossione. La Corte ha altresì compensato le spese del giudizio di cassazione e richiamato il pagamento eventuale di contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Richiamati nel motivo di ricorso relativo alla ripartizione delle spese di lite; la Corte ha ritenuto non violati questi articoli perché la compensazione delle spese è stata decisa in base al principio di causalità e alla distinzione tra responsabilità dell'ente impositore e dell'agente della riscossione.
Fondamento della censura di cassazione (violazione di norme di diritto). La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale consolidato.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Norme sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7716/2022 e Cass. n. 3817/2024)
Precedenti citati che enunciano il principio applicato: distinzione tra casi in cui l'illegittimità è imputabile all'ente impositore (omessa notifica dell'atto presupposto) e casi in cui è imputabile all'agente della riscossione (mancata notifica della cartella o inerzia dopo notifica), con conseguente diversa ripartizione delle spese.
Massime di principio
- Nelle opposizioni a cartelle esattoriali per sanzioni amministrative, occorre determinare con precisione la causa dell'annullamento: esse possono derivare dall'omessa notifica dell'atto presupposto (responsabilità dell'ente impositore) o dall'inerzia dell'agente della riscossione (responsabilità dell'agente).
- La regola della causalità guida la ripartizione delle spese: la parte la cui condotta ha concretamente determinato l'accoglimento dell'opposizione è quella da considerare soccombente e tenuta alle spese, non automaticamente l'ente impositore.
- Se l'annullamento è dovuto all'omessa notifica dell'atto presupposto (p.es. atto impositivo mai notificato), l'ente impositore può essere ritenuto responsabile anche nei rapporti interni con l'agente e le spese possono gravare su di esso; viceversa, se il problema è la mancata notifica della cartella o la prescrizione maturata per inerzia dell'agente dopo la notifica, l'onere delle spese ricade sull'agente della riscossione.
- In fase di difesa conviene produrre documentazione probatoria (date e modalità di notifica degli atti, comunicazioni tra ente e agente) per dimostrare a chi sia ascrivibile l'omissione che ha determinato l'annullamento.
- Quando l'indirizzo di legittimità è consolidato, è possibile che le corti di merito e di legittimità compensino le spese del grado di giudizio; tuttavia la valutazione resta legata all'accertamento delle effettive responsabilità causali.
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