Cassazione Civile, Sentenza n. 8579/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa a un contratto preliminare (31-1-2006) per la cessione di quote di Tirrena Immobiliare s.r.l.: GFP (cessionaria del credito di Italcost S.r.l.) impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato il decreto ingiuntivo per Euro 576.000,00 e aveva rigettato le domande di annullamento del preliminare (per errore) e di risoluzione per inadempimento presentate da Italcost/GFP o dai promittenti venditori. Questioni principali: (i) spettanza della restituzione della caparra (Euro 1.000.000,00 e Euro 576.000,00) e relativa legittimazione a chiederla da parte della cessionaria del credito; (ii) validità della riforma del giudice di primo grado che aveva annullato il contratto per errore; (iii) cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte da Italcost e responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.; (iv) questione di spese processuali a carico della cessionaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: (i) dichiarato inammissibili e cassato i capi della sentenza d'appello che avevano esaminato e respinto le domande di risoluzione del contratto preliminare proposte da GFP laddove quelle domande esorbitavano dall'ambito del credito effettivamente ceduto (la Corte ha ritenuto che la cessione del credito non trasferisce automaticamente la cessione del contratto e delle azioni inerenti all'essenza contrattuale, come la risoluzione per inadempimento); (ii) accolto parti dei ricorsi incidentali degli eredi D'Onofrio e di Negro e Buscaino con riferimento alla mancata valutazione delle richieste di cancellazione delle ipoteche giudiziarie e della domanda ex art.96 c.p.c., rimettendo tali profili alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione; (iii) accolto il quarto motivo principale di GFP relativo alle spese del primo grado nella parte in cui la Corte d'appello aveva condannato GFP, che era rimasta estranea al primo grado, alle spese del primo grado (la Cassazione ha affermato che il successore a titolo particolare non può essere condannato alle spese del grado in cui non è stato parte); (iv) cassato altresì la parte della sentenza che aveva ritenuto che la conferma del decreto ingiuntivo producesse automaticamente effetti su GFP senza esaminare la validità del titolo in capo alla cessionaria. La causa è rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame secondo i principi indicati.
Norme richiamate
art. 111 c.p.c.
Consente al cessionario del credito di intervenire nella causa in cui il cedente è parte (anche in appello) come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ma non attribuisce al cessionario diritti ulteriori rispetto al credito effettivamente ceduto; non trasferisce dunque automaticamente le azioni inerenti all'essenza del contratto (es. risoluzione).
art. 1263 c.c.
Richiamato per spiegare che alcuni diritti possono essere accessori al credito ceduto mentre le azioni inerenti alla titolarità del contratto non si trasferiscono con la sola cessione del credito.
art. 360 c.p.c.
Norma sulla cassazione per motivi di diritto; la Corte ha esaminato i motivi di cassazione alla luce dei vizi denunciati (omesso esame, falsa applicazione di norme di diritto ecc.).
art. 336 c.p.c.
Applicato per l'effetto di cassazione parziale e per la conseguente estensione degli effetti della cassazione alle parti della sentenza connesse.
art. 96 c.p.c.
Riferito alla responsabilità aggravata per atti compiuti in violazione delle regole processuali; la Corte ha ritenuto che la domanda ex art.96 relativa all'iscrizione di ipoteche potesse e dovesse essere esaminata dalla Corte d'appello.
art. 2818 c.c.
Richiamato con l'art.2884 c.c. per il principio secondo cui la riforma o cassazione della sentenza che ha dato titolo all'iscrizione ipotecaria non impone automaticamente la cancellazione dell'ipoteca; la cancellazione va disposta da provvedimento giudiziale e può essere eseguita quando la sentenza che la ordina sia passata in giudicato.
art. 2884 c.c.
Conferma che l'ipoteca giudiziale si cancella solo su ordine dell'autorità e che l'esecuzione della cancellazione può richiedere un titolo esecutivo definitivo.
art. 1453 e segg. c.c.
Richiamati in tema di risoluzione del contratto per inadempimento e degli effetti della risoluzione (retiro della prestazione, restitutio in integrum); la Corte ha chiarito che l'azione di risoluzione per inadempimento attiene alla titolarità contrattuale e non è trasferita con la sola cessione del credito.
art. 1402 c.c.
Riferito all'ipotesi di designazione dell'acquirente ai sensi dell'art.1402 c.c.; la decisione ha citato la questione della dichiarazione di nomina e della legittimazione di Italcost/GFP nei rapporti processuali.
art. 1273 e 1274 c.c.
Richiamati in relazione a questioni probatorie e di onere della prova negli obblighi prevalenti tra le parti (esaminati nei motivi di cassazione sulla falsa applicazione).
art. 91 c.p.c.
Citando regole sulla liquidazione delle spese e sulla condanna alle spese; la Corte ha applicato principi di soccombenza specifici per i successori a titolo particolare.
art. 112 c.p.c.
Richiamato fra le norme processuali citate nelle doglianze sulla discussione e valutazione delle prove e degli atti processuali da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- La cessione del credito non comporta automaticamente la cessione del contratto: il cessionario del credito acquista solo i diritti relativi al credito ceduto (garanzie, accessori del credito e azioni dirette all'adempimento), non le azioni inerenti all'essenza del contratto (es. richiesta di risoluzione per inadempimento), salvo esplicita cessione del contratto o consenso dell'altro contraente.
- Il cessionario che interviene in un processo in qualità di successore a titolo particolare può impugnare le decisioni nei limiti del diritto effettivamente cedutogli; non può estendere l'impugnazione a pretese che esorbitano dall'oggetto della cessione.
- Un successore a titolo particolare che non è stato parte al primo grado non può essere condannato alle spese del primo grado; la condanna alle spese può riguardare solo le parti processuali di quel grado.
- La cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta sulla base di una sentenza riformata in appello non è automatica: l'ordine di cancellazione deve essere pronunciato dal giudice e può essere eseguito quando il provvedimento che dispone la cancellazione sia divenuto esecutivo (passato in giudicato o conforme all'istruzione procedurale applicabile). Tuttavia, le domande di cancellazione e le azioni ex art.96 c.p.c. per iscrizioni illegittime devono essere comunque valutate dal giudice.
- Per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento o per far valere la clausola risolutiva essenziale è necessario che il giudice di merito accerti, sulla base degli elementi probatori, la rilevanza e l'essenzialità del termine o dell'inadempimento; la mera alternativa interpretativa delle parti non è sufficiente a fondare la censura in sede di legittimità.
- La conferma di un decreto ingiuntivo in appello richiede verifica della legittimazione e del titolo: gli effetti su terzi (es. cessionari) vanno valutati a seconda del contenuto e dell'efficacia della cessione e del titolo giuridico in capo al soggetto nei confronti del quale si chiede l'azione esecutiva.
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