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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8581/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di provvedimento sanzionatorio (prot. 716857/15 del 30/06/2015) con cui la Banca d'Italia ha irrogato a Polifroni una sanzione pecuniaria di €22.000 per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni (rischi di credito e operativi) e per mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo complessivo, contestando la mancata attuazione di interventi correttivi sollecitati dalla vigilanza durante l'ispezione sulla BPPC.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha dichiarato inammissibili alcuni motivi e infondati gli altri, confermando la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto l'opposizione al provvedimento della Banca d'Italia. La Suprema Corte ha ritenuto regolare il procedimento sanzionatorio, corretta la valutazione della responsabilità anche del consigliere non esecutivo (obbligo di agire in modo informato), consolidata l'applicabilità della presunzione di colpa ex art. 3 l. 689/1981, esclusa la natura penale della sanzione in termini da richiedere garanzie processuali di tipo penale, e congrua la misura sanzionatoria contenuta nel provvedimento. Sono state condannate le spese di cassazione a carico del ricorrente e rilevato l'ulteriore contributo unificato previsto

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), art. 53

    Base normativa delle contestazioni relative a carenze organizzative, controlli interni e requisiti patrimoniali: la responsabilità del consiglio e dei suoi componenti può essere sanzionata amministrativamente per violazioni delle disposizioni di vigilanza

  • d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), artt. 144 e ss.

    Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili agli organi di direzione e controllo delle banche; utilizzata per giustificare l'irrogazione della sanzione a carico dell'ex consigliere

  • legge n. 689/1981, art. 3

    Presunzione di colpa per le violazioni amministrative: una volta dimostrata la fattispecie della violazione, grava sull'incolpato l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di vigilanza o di essere stato incolpevolmente impossibilitato ad agire

  • legge n. 689/1981, art. 18

    Rilevata e invocata nella strategia difensiva e nella determinazione del regime sanzionatorio, ma applicata nei termini di legge e della giurisprudenza richiamata

  • Costituzione, artt. 24 e 111

    Richiamati nel ricorso per questioni di diritti di difesa e giusto processo; la Corte ha chiarito che le garanzie contenziose tipiche del processo non si applicano direttamente al procedimento amministrativo della Banca d'Italia, essendo rimessa la tutela definitiva al giudice ordinario

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Sollecitata in ordine alla possibile natura penale/afflittiva della sanzione; la Corte ha ritenuto che, in concreto, le sanzioni amministrative inflitte dalla Banca d'Italia non assumono in generale natura sostanzialmente penale ai fini dell'art. 6 CEDU

  • codice civile, art. 2381 (comma sesto)

    Principio che impone agli amministratori, anche non esecutivi, di "agire in modo informato"; la Corte lo ha richiamato per confermare l'obbligo di attivarsi e di procurarsi informazioni utili alla gestione bancaria

  • codice civile, art. 2392

    Richiamato in tema di responsabilità degli amministratori per fatti pregiudizievoli: responsabilità solidale se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze

  • Circolare Banca d'Italia n. 263/2006, 14° aggiornamento (23/04/2013)

    14° aggiornamento del 23 aprile 2013

    Normativa regolamentare di vigilanza citata dal ricorrente in relazione ai termini e ai requisiti di patrimonio di vigilanza; la Corte ha valutato i fatti di merito alla luce delle istruzioni e dei tempi di adeguamento, ritenendo legittime le valutazioni ispettive e prognostiche

  • Circolare Banca d'Italia n. 229/1999

    Istruzioni di vigilanza richiamate per l'obbligo per le banche di dotarsi di sistemi di controllo, regolamenti interni e procedure per il processo del credito; usata per motivare la legittimità delle censure sulla mancanza di policy di classificazione del credito

  • codice di procedura civile, art. 360 (nn. 3,4,5)

    Fondamento dei motivi di cassazione (vizio di motivazione, violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo): la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità e il controllo di legittimità sulle questioni di diritto, dichiarando alcune doglianze inammissibili o infondate

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater

    Rilevato in ordine al contributo unificato dovuto dal ricorrente, in ragione della sussistenza dei presupposti processuali

Massime di principio

  • Gli amministratori di banche, anche se non esecutivi e privi di deleghe operative, sono tenuti ad "agire in modo informato" e ad attivarsi per prevenire o mitigare situazioni di criticità: omissioni di vigilanza possono fondare responsabilità amministrativa.
  • Le sanzioni amministrative della Banca d'Italia a carico degli organi direttivi bancari, considerate nelle concrete ricadute professionali ed economiche, non vengono automaticamente qualificate come 'pena' ai fini dell'art. 6 CEDU; pertanto il processo amministrativo di vigilanza è compatibile con il quadro delle garanzie previste.
  • In materia di sanzioni amministrative ex TUB grava sull'incolpato l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di vigilanza o di essere stato incolpevolmente impossibilitato ad agire (presunzione di colpa ex art. 3 l. 689/1981).
  • Le doglianze procedurali relative a mancata acquisizione di documenti dall'amministrazione devono essere specifiche e indicare quali documenti, se acquisiti, avrebbero determinato l'esito favorevole: la generica censura è normalmente inammissibile in cassazione.
  • Il giudice di legittimità esercita controllo limitato sui fatti: valutazioni di merito, accertamenti ispettivi e giudizi prognostici del giudice di merito sono difficilmente rimettibili in discussione in cassazione salvo vizio di diritto o motivazione apparente.
  • Nella determinazione del quantum sanzionatorio il giudice di merito ha ampia discrezionalità entro i minimi e massimi di legge; la Corte può censurare solo in presenza di manifesta irragionevolezza o violazione di legge.
  • L'evoluzione tecnologica e la diffusione di banche dati (es. World-Check) possono accentuare le conseguenze reputazionali delle sanzioni amministrative, ma ciò non modifica automaticamente la natura giuridica della sanzione né estende le garanzie processuali oltre i limiti previsti dalla giurisprudenza consolidata.

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