Cassazione Penale, Ordinanza n. 06348/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. In fatto, secondo la decisione di merito, il soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione, si era recato nel Comune di Terme Vigliatore a bordo di una bicicletta, in violazione dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. In ricorso sono stati dedotti due motivi: la pretesa mancanza dell'elemento soggettivo del reato e l'omessa motivazione sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico e non pertinente il motivo sull'elemento soggettivo, ricordando che per il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza degli obblighi derivanti dalla misura e la volontà di inosservarli. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte di appello, che aveva valorizzato il casellario giudiziale e l'inclinazione del soggetto a violare le regole impostegli, escludendo l'occasionalità della condotta. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Per il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente la consapevolezza degli obblighi e la cosciente volontà di inadempierli; non rilevano le finalità della condotta.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando la non occasionalità della condotta e l'inclinazione del soggetto a violare le regole impostegli.
In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza della misura e degli obblighi imposti e nella volontà di non osservarli.
- Nel reato di violazione della sorveglianza speciale non assume rilievo la finalità concreta che ha determinato lo spostamento o la condotta di inosservanza, purché l'agente sia consapevole del vincolo e lo violi volontariamente.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivato quando il giudice di merito valorizza elementi sintomatici della non occasionalità del comportamento e della propensione dell'agente alla violazione delle prescrizioni.
- In sede di legittimità, censure meramente generiche o confutative, che non si confrontino con la ratio decidendi della sentenza impugnata, non sono idonee a superare la motivazione del giudice di merito.
Come è indicizzato
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