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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36923/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, nel 1988, di un terreno edificabile gravato da ipoteche dichiarate "cartolari" nell'atto di vendita. Secondo gli acquirenti, la banca originaria aveva autorizzato con atto notarile del 6 luglio 1988 l'esclusione del bene dall'ipoteca, sostituendo il bene con altri terreni della venditrice; tuttavia, nel 2007 l'ipoteca fu rinnovata dalla società bancaria poi posta in liquidazione coatta amministrativa, e nel 2008 emerse che la formalità ipotecaria era ancora esistente, impedendo la vendita del bene. Gli acquirenti agirono per far dichiarare valido ed efficace il consenso all'esclusione dal vincolo, ottenere la cancellazione dell'ipoteca rinnovata e il risarcimento dei danni, anche invocando la responsabilità ex art. 96 c.p.c. La banca resistette sostenendo l'inefficacia del consenso prestato dal direttore di filiale, perché privo di poteri rappresentativi, riservati al consiglio di amministrazione. In cassazione la società ricorrente articolò cinque motivi: 1) omessa o erronea qualificazione, come emendatio e non mutatio libelli, della deduzione introdotta dagli attori sulla tutela dell'affidamento in buona fede; 2) violazione delle norme sull'ipoteca e sulla pubblicità immobiliare, per avere la Corte d'appello applicato l'apparenza del diritto nonostante la natura costitutiva della pubblicità ipotecaria e l'asserito dovere degli acquirenti di verificare l'annotazione; 3) violazione delle norme sulla responsabilità aquiliana, sulla ratifica e sul risarcimento in forma specifica; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi alla prevedibilità del comportamento del direttore di filiale e ai controlli interni della banca; 5) violazione delle norme sulla ratifica e sulla cancellazione ipotecaria, per avere imposto alla banca di ratificare il consenso del direttore. La Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento della cessionaria del credito in cassazione, ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo ritenendo che il giudice di merito non si fosse confrontato con i principi sull'apparenza del diritto e sulla specificità della situazione relativa al consenso alla cancellazione dell'ipoteca in assenza di estinzione del debito, e ha dichiarato assorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento in cassazione della cessionaria del credito; ha rigettato il primo motivo di ricorso; ha accolto il secondo motivo, cassando la decisione impugnata sul punto; ha assorbito i restanti motivi terzo, quarto e quinto. Il rinvio è implicito nella statuizione di accoglimento del secondo motivo, con rimessione al giudice di merito per verificare, alla luce dei principi enunciati, se nel caso concreto ricorressero i presupposti dell'apparenza del diritto e della tutela dell'affidamento incolpevole in relazione al consenso prestato dal direttore di filiale alla cancellazione dell'ipoteca. La Corte ha inoltre precisato che, in materia di cancellazione ipotecaria, la valutazione della sussistenza degli elementi obiettivi idonei a giustificare la ragionevole convinzione del terzo è riservata al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    secondo comma; richiamo all'intervento del successore a titolo particolare

    il successore a titolo particolare non può intervenire in cassazione, salvo ipotesi eccezionale di mancata costituzione del dante causa e necessità di tutela del diritto di difesa

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare ultrapetizione o mutamento della domanda

  • art. 183 c.p.c.

    consente la modifica della domanda purché riferita alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per incanalare i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 2808 c.c.

    richiamato sul contenuto del diritto di ipoteca

  • art. 2827 c.c.

    richiamato tra le norme sull'ipoteca e la sua pubblicità

  • art. 2878 c.c.

    elenca le cause di estinzione dell'ipoteca, alcune legate al credito, altre alla formalità di iscrizione e altre alle vicende del bene

  • art. 2879 c.c.

    richiamato in materia di vicende estintive dell'ipoteca

  • art. 2654 c.c.

    richiamato in relazione alla pubblicità immobiliare

  • art. 2043 c.c.

    richiamato per la prospettata responsabilità extracontrattuale della banca

  • art. 1399 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di ratifica del consenso prestato dal falso rappresentante

  • art. 2058 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la richiesta di risarcimento in forma specifica

  • art. 1173 c.c.

    richiamato in relazione alla fonte dell'obbligazione di ratificare

  • art. 2884 c.c.

    richiamato per sostenere che la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore solo su sentenza passata in giudicato o provvedimento definitivo

  • art. 2883 c.c.

    la disposizione è letta come applicabile a tutti i rappresentanti e impone, in assenza di estinzione del credito, un limite al potere di consentire la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria

  • art. 2882 c.c.

    il consenso del creditore alla cancellazione deve rivestire le forme richieste e costituisce atto negoziale propedeutico alla cancellazione

  • art. 2886 c.c.

    non introduce un autonomo strumento di cancellazione, ma disciplina le formalità per richiederla al conservatore

  • art. 2821 c.c.

    richiamato quanto alla forma del consenso alla cancellazione, a pena di nullità

  • art. 2835 c.c.

    richiamato quanto alla forma del consenso alla cancellazione

  • art. 2837 c.c.

    richiamato quanto alla forma del consenso alla cancellazione se formato all'estero

  • art. 534 c.c.

    richiamato tra le ipotesi legali di tutela dell'apparenza del diritto

  • art. 1189 c.c.

    richiamato tra le ipotesi legali di tutela dell'apparenza del diritto

  • art. 1415 c.c.

    richiamato tra le ipotesi legali di tutela dell'apparenza del diritto

  • art. 1416 c.c.

    richiamato tra le ipotesi legali di tutela dell'apparenza del diritto

  • art. 1393 c.c.

    richiamato come norma che attribuisce al terzo la facoltà di chiedere giustificazione dei poteri del rappresentante, ma la sua portata viene limitata dalla specificità del caso

  • art. 1398 c.c.

    richiamato per il tema della colpa del terzo nella rappresentanza apparente

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato dalla domanda subordinata di responsabilità processuale aggravata

  • L. n. 130 del 1999

    richiamata solo in relazione alla cessione cartolarizzata del credito e all'intervento della cessionaria

  • art. 58 TUB

    richiamato per la cessione del portafoglio crediti alla cessionaria

Massime di principio

  • La domanda proposta in corso di causa è ammissibilmente modificabile anche nei suoi elementi oggettivi, purché resti ancorata alla medesima vicenda sostanziale dedotta originariamente e non si traduca in una pretesa autonoma e aggiuntiva.
  • In tema di ipoteca, il consenso alla cancellazione va distinto dalla cancellazione stessa: il primo è un atto negoziale propedeutico, la seconda è l'atto che produce l'effetto estintivo della formalità pubblicitaria.
  • Quando l'estinzione dell'ipoteca non dipende dall'estinzione del debito, ma da un atto dispositivo di liberazione del bene, la tutela dell'affidamento del terzo non opera automaticamente: occorre verificare in concreto la sussistenza dei presupposti dell'apparenza del diritto e della colpa del rappresentato o del falso rappresentato.
  • La rappresentanza apparente richiede, oltre alla buona fede del terzo, un comportamento colposo del rappresentato idoneo a ingenerare ragionevole affidamento; il mero affidamento soggettivo del terzo non basta da solo a vincolare il rappresentato.
  • Nelle vicende ipotecarie, la specialità della disciplina e la presenza di forme di pubblicità legale possono incidere sul grado di diligenza esigibile dal terzo, ma la valutazione concreta dei presupposti dell'apparenza resta riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioniPegno e ipotecaProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

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