Cassazione Civile, Ordinanza n. 25426/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (bookmaker)
La controversia
La società estera aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al mancato versamento, per l'anno d'imposta 2015, dell'imposta unica sulle scommesse, contestata quale obbligazione solidale con il titolare di un centro di trasmissione dati operante per conto di un bookmaker privo di concessione. Erano state irrogate anche le relative sanzioni. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso limitatamente alla quantificazione dell'imposta, ritenendo non applicabile all'anno 2015 il metodo forfettario previsto dall'art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014, poiché la modifica introdotta dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015 ne aveva differito l'applicazione al 1° gennaio 2016. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto sia l'appello principale della società sia l'appello incidentale dell'Agenzia. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014, dell'art. 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015 e dell'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011. Ha sostenuto che, per il 2015, l'imposta dovesse essere determinata con il metodo forfettario-induttivo basato sul triplo della media provinciale della raccolta e che il precedente criterio previsto dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011 non fosse più applicabile. La Corte ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondate le censure: alcune non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata e l'affermazione della corte regionale sull'assenza di spazio per metodi induttivi costituiva un mero refuso o, comunque, un obiter dictum; la questione decisiva riguardava invece l'ambito temporale del metodo forfettario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che il metodo forfettario previsto dall'art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016 a tutti i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale che non abbiano aderito alla regolarizzazione, o che vi abbiano aderito decadendone, senza che rilevi l'adesione alla procedura entro il termine prorogato al 31 gennaio 2016. Per i periodi d'imposta anteriori, compreso il 2015, continua ad applicarsi il metodo previsto dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011. La proroga del 2015 ha infatti differito sia il termine per la regolarizzazione sia la decorrenza del nuovo criterio di determinazione dell'imposta, senza subordinare il mantenimento del precedente metodo all'adesione alla regolarizzazione. La Corte ha inoltre precisato che la determinazione forfettaria non esclude la prova contraria del contribuente sull'effettivo ammontare delle giocate; tale rilievo, tuttavia, non incideva sulla ratio decidendi della sentenza impugnata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per l'assenza di attività difensiva della contribuente. L'Agenzia è stata condannata al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi degli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014
In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici [...] a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 [...] senza essere collegati al totalizzatore nazionale [...] è consentito regolarizzare la propria posizione
Disciplina la procedura di regolarizzazione fiscale dei soggetti che offrono scommesse in Italia senza collegamento al totalizzatore nazionale.
art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014
L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta [...] Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2015 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Prevede il metodo forfettario-induttivo per i soggetti non regolarizzati o decaduti dalla regolarizzazione; a seguito della modifica del 2015, la sua decorrenza è stata differita al 1° gennaio 2016.
art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015
Alle parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite [...] «1º gennaio 2016»
Proroga i termini della procedura di regolarizzazione e differisce al 1° gennaio 2016 l'inizio di applicazione del metodo forfettario previsto dal comma 644, lett. g).
art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011
In mancanza di tali elementi [...] l'Ufficio [...] determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia [...] Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica [...] l'aliquota massima
Per i periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 2016, compreso il 2015, disciplina il criterio di determinazione dell'imposta per le scommesse non affluite al totalizzatore nazionale o in caso di sottrazione di base imponibile.
art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), d.lgs. n. 504 del 1998
Individua l'aliquota massima richiamata dai criteri di determinazione dell'imposta unica sulle scommesse.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro processuale della denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Disciplina la proposta di definizione accelerata e la trattazione del ricorso in camera di consiglio; il comma 3 è stato applicato per la condanna in favore della cassa delle ammende.
Disciplina la trattazione del ricorso in camera di consiglio dopo la richiesta di decisione.
È stato applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La modifica normativa che differisce la decorrenza di un nuovo criterio forfettario di determinazione dell'imposta, prorogando contestualmente il termine per una procedura di regolarizzazione, deve essere interpretata come differimento generale dell'operatività del nuovo criterio e non come applicazione riservata ai soli soggetti che abbiano aderito alla regolarizzazione entro il termine prorogato, quando tale limitazione non risulti dal testo normativo.
- Per l'imposta unica sulle scommesse, il metodo forfettario basato sul triplo della media provinciale della raccolta previsto dall'art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015, si applica dal 1° gennaio 2016; per l'anno 2015 continua ad applicarsi il metodo previsto dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011.
- La determinazione dell'imposta su base forfettaria non esclude la prova contraria del contribuente circa l'effettivo ammontare delle giocate; tuttavia, l'affermazione contraria contenuta nella motivazione del giudice di merito è irrilevante se costituisce un obiter dictum estraneo alla ratio decidendi e non incide sul dispositivo.
- Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile quando non individua o non aggredisce la concreta ratio decidendi della pronuncia impugnata; eventuali refusi o affermazioni non decisive devono essere interpretati alla luce del complesso della motivazione.
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