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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29313/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2010, con cui veniva recuperata a tassazione, in capo a una socia al 50% di una società in nome collettivo cessata, la cd. differenza di recesso derivante dall’assegnazione alla socia di immobili aziendali. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente; la CTR del Lazio aveva confermato, ritenendo che non potessero essere considerati, ai fini dell’abbattimento della differenza di recesso, i costi di realizzazione e ristrutturazione degli immobili, perché finanziati dal padre delle socie e qualificabili come donazione in favore delle figlie. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 47, comma 5, TUIR e di altre norme del testo unico, sostenendo che le somme donate dal padre e impiegate per costruire gli immobili dovessero essere considerate come versamenti effettuati dalle socie alla società, con conseguente riduzione della differenza di recesso; 2) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell’art. 36, comma 3, d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe valorizzato un elemento fattuale non posto a base dell’avviso di accertamento; 3) violazione delle norme processuali sulla motivazione, per avere la CTR omesso una reale motivazione e aderito acriticamente alla decisione di primo grado senza spiegare la contraddittorietà della qualificazione dei pagamenti paterni come donazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse affetta da una contraddizione irriducibile tale da integrare nullità della sentenza per motivazione apparente/perplessa e quindi impossibile da ricondurre a una ratio decidendi comprensibile. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma richiamata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei primi motivi

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma richiamata per dedurre nullità della sentenza per vizio di motivazione e per violazione di norme processuali

  • art. 47, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato dalla ricorrente quale norma asseritamente mal applicata dalla CTR in tema di determinazione della differenza di recesso

  • art. 20-bis TUIR

    indicato dalla Corte come norma che disciplina la tassazione dei redditi di partecipazione nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci in caso di recesso, con rinvio, in quanto compatibile, all’art. 47, comma 7

  • art. 47, comma 7, TUIR

    richiamato come disposizione che stabilisce che somme o valore normale dei beni ricevuti in caso di recesso costituiscono utile per la parte eccedente il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle quote

  • art. 44 TUIR

    richiamato nel primo motivo insieme ad altre norme del TUIR

  • art. 45 TUIR

    richiamato nel primo motivo insieme ad altre norme del TUIR

  • art. 86 TUIR

    richiamato nel primo motivo insieme ad altre norme del TUIR

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel secondo e terzo motivo per dedurre violazione del principio dispositivo/ultra o extra petizione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo e terzo motivo per dedurre ultrapetizione o omessa pronuncia

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte come parametro della motivazione della sentenza

  • art. 36, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla motivazione del giudizio tributario

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla quando manca del tutto oppure, pur esistendo graficamente, è affetta da contraddizioni tali da renderla incomprensibile come giustificazione del decisum; non è invece deducibile in cassazione il mero difetto di sufficienza argomentativa.
  • In tema di recesso del socio da società di persone, la tassazione della differenza di recesso va verificata secondo le regole del TUIR richiamate dalla disciplina specifica, ma la decisione di merito deve spiegare in modo coerente quali apporti o versamenti siano rilevanti e perché.
  • Quando la sentenza di merito attribuisce rilevanza astratta a una certa categoria di apporti e, al tempo stesso, esclude la rilevanza dei medesimi flussi economici per una diversa qualificazione fattuale, la motivazione può risultare irriducibilmente contraddittoria e quindi nulla.
  • Nel giudizio di legittimità, se il vizio di motivazione assorbe le altre censure, l’accoglimento del motivo processuale comporta la cassazione con rinvio per nuovo esame della controversia.
  • La disciplina fiscale della liquidazione/recesso del socio nelle società di persone impone di determinare l’utile tassabile come eccedenza tra quanto ricevuto dal socio e il costo fiscalmente rilevante della partecipazione, secondo il rinvio operato dalle norme del TUIR.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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