Cassazione Civile, Ordinanza n. 27734/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria notificato dall’agente della riscossione su immobili di proprietà del contribuente, conferiti in fondo patrimoniale, in relazione a una cartella di pagamento per IRPEF e addizionali, derivante da omessa denuncia di reddito da partecipazione societaria. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale, in appello, aveva confermato l’illegittimità dell’ipoteca ritenendo, in sostanza, che i debiti tributari non possano essere considerati per loro natura destinati ai bisogni familiari. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 170 c.c. e dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973, perché la CTR avrebbe assunto come criterio decisivo la natura del credito anziché il rapporto concreto tra fatto generatore del debito e bisogni della famiglia, ponendo inoltre l’onere della prova dell’estraneità ai bisogni familiari a carico del contribuente; 2) violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. per aver ritenuto, in via presuntiva, la conoscenza da parte del creditore dell’estraneità del debito fiscale ai bisogni della famiglia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e congiuntamente esaminabili i due motivi di ricorso. Ha affermato che l’art. 170 c.c. si applica anche all’iscrizione ipotecaria non volontaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, e che la legittimità dell’azione esecutiva sui beni del fondo patrimoniale dipende non dalla natura tributaria del credito, ma dalla relazione tra il fatto generatore dell’obbligazione e i bisogni della famiglia, nonché dalla conoscenza, da parte del creditore, dell’eventuale estraneità del debito a tali bisogni. Ha inoltre ribadito che grava sul debitore l’onere di provare sia l’estraneità del debito alle esigenze familiari sia la consapevolezza del creditore. La CTR, ritenendo ontologicamente incompatibile il debito fiscale con i bisogni della famiglia e negando in radice la pignorabilità/ipotecabilità del fondo per tale debito, si è posta in contrasto con tali principi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Disciplina l’aggressione esecutiva dei beni costituiti in fondo patrimoniale; la sua regola si applica anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, compresa quella esattoriale.
L’iscrizione ipotecaria dell’agente della riscossione sui beni del debitore è soggetta ai limiti derivanti dall’art. 170 c.c. quando i beni siano conferiti in fondo patrimoniale.
La presunzione non può essere utilizzata per fondare automaticamente la conoscenza dell’estraneità del debito ai bisogni familiari senza adeguato accertamento in fatto.
Le presunzioni semplici devono essere sorrette da un ragionamento inferenziale coerente; non è corretto presumere in astratto la consapevolezza del creditore.
L’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore grava sul debitore che invochi la protezione del fondo patrimoniale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
Massime di principio
- L’art. 170 c.c. si applica anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria eseguita dall’agente della riscossione su beni inseriti in un fondo patrimoniale.
- Ai fini dell’aggressione dei beni del fondo patrimoniale non rileva la sola natura fiscale del debito, ma occorre verificare in concreto il rapporto tra il fatto generatore dell’obbligazione e i bisogni della famiglia.
- Il debito può essere soddisfatto sui beni del fondo se è stato contratto per bisogni familiari oppure se il creditore non conosceva l’estraneità del debito a tali bisogni.
- Chi invoca l’impignorabilità o l’inagredibilità dei beni del fondo patrimoniale ha l’onere di provare sia l’estraneità del debito alle esigenze familiari sia la consapevolezza del creditore.
- È erronea una motivazione che escluda in via generale e astratta la responsabilità del fondo patrimoniale per debiti tributari, dovendosi sempre procedere a un accertamento in fatto della concreta destinazione dell’obbligazione.
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