Cassazione Penale, Sentenza n. 33948/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava la confisca di un immobile e del terreno ascritti alla moglie del presunto appartenente a Cosa Nostra. La ricorrente contestava l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 26 D.lgs. 159/2011, sostenendo che le opere edilizie erano state completate tra il 1975 e il 1986, ossia prima che ella acquisisse la piena proprietà (consolidatasi nel 1992) e che tali opere potevano essere state finanziate con redditi leciti della madre (provenienti da lunga attività di ristorazione). Denunciava quindi insufficiente motivazione e mancata dimostrazione, da parte dell'organo proponente, della disponibilità dell'immobile da parte del proposto tramite terzi e della illecita provenienza delle somme impiegate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame. I giudici di legittimità hanno censurato la motivazione della Corte territoriale come inadeguata e apparente, hanno rilevato la mancata valutazione delle fonti di reddito lecite della famiglia della ricorrente e l'errata applicazione/interpretazione degli artt. 24 e 26 del D.lgs. 159/2011 nonché il mancato rispetto del principio secondo cui grava sulla parte pubblica l'onere di provare la sproporzione e la provenienza illecita; hanno disposto altresì l'annullamento anche con riguardo al terreno.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 159/2011 (Codice antimafia), art. 19
Norma richiamata nel ricorso; la sentenza segnala errori interpretativi connessi all'applicazione delle norme del codice antimafia nel valutare la misura patrimoniale
Decreto Legislativo 159/2011 (Codice antimafia), art. 24
Richiamato quale criterio di applicazione della misura patrimoniale; la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia chiarito adeguatamente l'applicazione di questo articolo nel caso concreto
Decreto Legislativo 159/2011 (Codice antimafia), art. 26
Articolo centrale nella controversia: disciplina la presunzione di fittizia intestazione e i criteri di accertamento della disponibilità di beni tramite terzi. La Cassazione ha ritenuto che la presunzione sia stata applicata senza aver dimostrato la disponibilità del proposto tramite la suocera e senza considerare che la suocera non rientrava nelle categorie per le quali opera la presunzione automatica
Legge 6 agosto 1950 n. 575 (modificata), art. 2-bis, comma terzo
Richiamata per chiarire che la presunzione di disponibilità opera diversamente per coniuge, figli e conviventi rispetto ad altri soggetti: per i primi la disponibilità può essere presunta in assenza di risorse proprie, per gli altri occorrono elementi probatori specifici
Codice di procedura penale, art. 391-bis
Richiamato nel testo in relazione alle dichiarazioni rese dai fratelli della ricorrente; la Corte ha ritenuto che tali dichiarazioni non fossero state adeguatamente valutate dalla Corte territoriale
Citato in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale; norme procedurali richiamate nel corso del giudizio
Massime di principio
- In materia di misure patrimoniali preventive grava sull'ufficio proponente l'onere di provare la sproporzione tra redditi e patrimonio e la provenienza illecita delle risorse; il terzo intestatario può offrire prova contraria
- La presunzione di fittizia intestazione prevista dall'art. 26 D.lgs. 159/2011 non può essere applicata meccanicamente: occorre dimostrare la disponibilità del proposto tramite il terzo, salvo i casi in cui la legge prevede una presunzione legittima (coniuge, figli, conviventi) e solo in presenza dell'assenza di risorse proprie del terzo
- Se le opere e gli investimenti sono antecedenti all'acquisizione della piena proprietà da parte del terzo, va valutata la legittimità delle fonti di finanziamento in capo ai titolari precedenti; la mera assenza di prove contrarie non è sufficiente a sostenere la confisca
- La motivazione del provvedimento di prevenzione deve essere completa e non apparente: l'omissione di una valutazione significativa (es. redditi leciti documentati della famiglia) comporta l'annullamento
- In caso di dubbio o di motivazione carente, la Corte di legittimità rinvia per un nuovo esame che applichi correttamente gli oneri probatori e i principi di diritto consolidati
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