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Sentenza

Sentenza del 08/07/2015 n. 14236 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il rimborso dell’imposta di registro relativa all’acquisto, nel 2002, di un terreno, per il quale la società chiedeva l’agevolazione prevista dall’art. 33, comma 3, della L. n. 388/2000. L’Agenzia delle Entrate contestava la decisione della CTR che aveva riconosciuto l’imposta in misura agevolata, sostenendo, da un lato, che un atto di compravendita tra il Comune di Cesena e il sig. M.S. fosse stato erroneamente qualificato come convenzione di lottizzazione e che la delibera comunale n. 41/2002 non avesse prorogato la convenzione del 1979; dall’altro, lamentava motivazione insufficiente circa la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione, anche alla luce di documenti che, secondo l’Ufficio, li smentivano.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza della CTR dell’Emilia, che aveva a sua volta respinto l’appello dell’Ufficio e confermato l’accoglimento del ricorso della società contro il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso. La Corte ha ritenuto applicabile l’agevolazione se, al momento della registrazione del trasferimento, l’immobile resta inserito in un piano particolareggiato e l’utilizzazione edificatoria avviene entro cinque anni, senza che sia indispensabile la perdurante esistenza o proroga della convenzione di lottizzazione. La delibera comunale n. 41/2002 manteneva valide le norme del piano particolareggiato per i lotti parzialmente edificati o non edificati, rendendo possibile edificare. Inoltre, l’Agenzia non aveva ritualmente prodotto o riprodotto documenti idonei a smentire l’accertamento della CTR sulla perdurante efficacia degli accordi del 1979. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché la società intimata non si è difesa.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3

    Va, quindi, riconosciuta l'applicabilità dell'agevolazione in oggetto, a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento, allorchè al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, mantenga, comunque, validità l'inserimento dell'immobile in un piano particolareggiato, a prescindere dalla esistenza o proroga della convenzione di lottizzazione.

    L’agevolazione può spettare se al momento della registrazione l’immobile è inserito in un piano particolareggiato ancora valido e l’edificazione viene realizzata entro cinque anni dal trasferimento; non è necessario che sia ancora vigente, o prorogata, la convenzione di lottizzazione.

  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 30

    Il richiamato art. 2 comma 30 della L. n. 350/2003, per il quale "nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto armatore" deve essere inteso quale norma "di interpretazione autentica (in senso atecnico) non già del comma 3 detto ma della sua vera ratio, nel senso appunto, delineato dai... principi affermati da questa Corte di "dare rilievo" non già al riscontro formale dell'insistenza dell'immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in area in cui, come quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare".

    La disposizione va letta in coerenza con la finalità sostanziale dell’agevolazione: rileva che l’area sia effettivamente edificabile secondo la pianificazione attuativa, non il solo dato formale dell’inclusione in un piano particolareggiato.

  • Codice civile, art. 2697

    La norma è stata invocata dall’Agenzia, ma la Corte ha osservato che l’Ufficio non aveva allegato o riprodotto nel ricorso documenti contrari all’accertamento della CTR; non ha formulato una distinta interpretazione generale dell’articolo.

  • Disposizioni sulla legge in generale, art. 14

    La norma è stata indicata dall’Agenzia tra quelle asseritamente violate, ma la Corte ha rigettato il ricorso senza svolgere una specifica interpretazione del suo contenuto.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    L’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge ai sensi di questa disposizione; la Corte ha respinto la censura e ha precisato di non poter esaminare gli atti in assenza di documentazione contraria ritualmente allegata o riprodotta nel ricorso.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    L’Agenzia ha denunciato un vizio di motivazione su un punto decisivo; la censura è stata respinta, poiché la decisione della CTR risultava corretta alla luce della delibera comunale e dei presupposti dell’agevolazione.

  • Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 17

    La Delib. Consiglio Comunale n. 41 del 2002, prodotta in giudizio e trascritta in ricorso, prevede, interpretando l'art. 37 norme att. PRG 2000 che "i commi 37.02 e 37.05 sono riferiti ai lotti completamente edificati, mentre per quelli parzialmente edificati o non edificati mantengono validità le norme del piano particolareggiato approvato così come contemplato alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 17".

    Nel caso concreto, per i lotti parzialmente edificati o non edificati continuavano ad applicarsi le norme del piano particolareggiato approvato; ciò consentiva di ritenere persistente la possibilità edificatoria rilevante ai fini dell’agevolazione.

Massime di principio

  • Per l’agevolazione sull’acquisto di aree edificabili, occorre verificare la situazione urbanistica sostanziale al momento della registrazione: la permanenza di un piano particolareggiato valido e la concreta possibilità di edificare possono essere sufficienti anche se la convenzione di lottizzazione non è vigente o prorogata.
  • L’agevolazione è subordinata all’effettiva utilizzazione edificatoria entro cinque anni dal trasferimento.
  • Chi contesta in giudizio l’accertamento di merito deve allegare e riprodurre ritualmente gli elementi documentali contrari; la Corte di cassazione non può supplire alla mancata produzione esaminando autonomamente atti non adeguatamente indicati nel ricorso.
  • La disciplina agevolativa va interpretata alla luce della sua finalità: ridurre il costo iniziale dell’edificazione, inclusi gli oneri fiscali connessi all’acquisto dell’area, valorizzando l’effettiva edificabilità e non un requisito meramente formale.

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