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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20171/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le sottese cartelle esattoriali, accolto solo parzialmente in primo grado con compensazione delle spese. In appello, decidendo soltanto sulla liquidazione delle spese, il giudice tributario ha riformato la statuizione di primo grado e ha liquidato le spese in via globale in Euro 700 per il primo grado ed Euro 800 per l’appello, senza suddivisione per fasi. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 4 del D.M. 55/2014, come modificato dai D.M. 37/2018 e 147/2022, delle tabelle parametriche allegate e dell’art. 15 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tabellari e non articolata per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale. La resistente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto fondata la censura relativa al primo grado perché, avuto riguardo al valore della controversia e ai parametri applicabili ratione temporis, l’importo liquidato dalla corte tributaria risultava inferiore al minimo tabellare. Ha precisato che, nel regime dell’art. 4, comma 1, D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, il giudice non può diminuire in nessun caso oltre il 50% i valori medi delle tabelle, salvo specifica pattuizione, e che il valore della causa va determinato secondo il criterio del disputatum. Ha inoltre ritenuto assorbita la censura relativa alle spese dell’appello. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, rideterminando le spese del primo grado in Euro 1.065,00 oltre accessori e quelle del secondo grado in Euro 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore anticipatario; ha inoltre condannato la parte intimata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come norma sul vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 4 D.M. 55/2014

    Disciplina la liquidazione giudiziale dei compensi professionali sulla base dei valori medi tabellari e delle riduzioni consentite; nel testo modificato il giudice non può in ogni caso ridurre oltre il 50% i valori medi, salvo specifica pattuizione.

  • D.M. 37/2018

    Ha modificato l’art. 4 del D.M. 55/2014 rendendo inderogabile il limite massimo di riduzione del 50% dei valori medi.

  • D.M. 147/2022

    Richiamato quale ulteriore modifica/aggiornamento dei parametri applicabili ratione temporis.

  • Tabelle 1-2 dei Parametri allegati al D.M. 55/2014

    Sono il riferimento per la quantificazione del compenso nelle diverse fasi del giudizio.

  • art. 15 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente in tema di spese nel processo tributario.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Evocato per ribadire il limite di evitare compensi simbolici o non conformi al decoro professionale.

  • art. 384 c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di decidere la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 101, paragrafo 1, TFUE

    Richiamato tramite giurisprudenza UE per il tema della compatibilità concorrenziale dei minimi tariffari.

  • art. 4, paragrafo 3, TUE

    Richiamato insieme all’art. 101 TFUE nel passaggio sulla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore della controversia va determinato secondo il criterio del disputatum, cioè sulla base di quanto richiesto nell’atto introduttivo o nell’atto di impugnazione, e non su criteri estranei alla domanda effettivamente coltivata.
  • Nel regime dei parametri forensi introdotto dal D.M. 55/2014 e modificato dal D.M. 37/2018, il giudice può discostarsi dai valori medi, ma non può in nessun caso scendere oltre il limite del 50% dei valori medi tabellari, salvo specifica pattuizione.
  • La liquidazione unitaria del compenso per grado non è di per sé illegittima se è comunque ricostruibile la sua corrispondenza ai parametri legali; tuttavia, la liquidazione è censurabile quando l’importo concretamente riconosciuto scende sotto il minimo consentito dal sistema parametrico applicabile.
  • Quando l’impugnazione riguarda solo la statuizione sulle spese e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito rideterminando le spese dei gradi di merito.
  • Nella liquidazione delle spese del giudizio di appello, se il gravame riguarda esclusivamente la correttezza della condanna alle spese di primo grado, il valore della controversia ai fini parametrico-liquidatori coincide con l’importo delle spese liquidate dal primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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