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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24396/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del corrispettivo di lavori di restauro e risanamento di un fabbricato. Il committente contestava che i lavori fossero stati eseguiti in parte in difformità dal progetto originario e in parte senza autorizzazione, e proponeva a sua volta domanda risarcitoria per i costi necessari a eliminare le difformità, nei confronti sia dell'appaltatore sia del direttore dei lavori. Il tribunale aveva respinto l'opposizione, aveva condannato il direttore dei lavori al risarcimento e aveva escluso la solidarietà dell'appaltatore in ragione della formulazione delle conclusioni del committente. In appello il committente lamentava soprattutto la mancata condanna solidale di appaltatore e direttore dei lavori; la corte territoriale accoglieva in parte l'impugnazione, revocava il decreto ingiuntivo, condannava il committente a pagare il corrispettivo residuo all'appaltatore e condannava appaltatore e direttore dei lavori in solido al risarcimento del danno. L'appaltatore ricorreva per cassazione con quattro motivi: mancata intelligibilità della motivazione sulla solidarietà; violazione degli artt. 1311 c.c. e 112 c.p.c. per avere la corte pronunciato condanna solidale e per l'intero nonostante una pretesa richiesta solo pro quota; violazione degli artt. 1176, 1218 e 1667 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per non avere considerato che l'appaltatore, quale mero esecutore o nudus minister, non sarebbe responsabile degli errori progettuali; omesso esame del fatto decisivo consistente nell'avere eseguito i lavori secondo le schede tecniche del direttore dei lavori e del committente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente sulla responsabilità solidale, fondata sul concorso efficiente delle condotte di appaltatore e direttore dei lavori e sull'applicazione del criterio sussidiario della parità delle colpe in caso di impossibilità di distinguere gli apporti causali. Ha respinto il secondo motivo perché, dalle conclusioni effettivamente precisate dal committente, risultava una domanda di condanna in solido e solo in via eventuale una ripartizione pro quota. Ha respinto il terzo e il quarto motivo perché la mera esecuzione delle istruzioni del committente o del direttore dei lavori non esonera automaticamente l'appaltatore: questi deve controllare, nei limiti delle proprie cognizioni, la bontà del progetto e delle istruzioni, e può andare esente da responsabilità solo se provi di avere manifestato dissenso e di essere stato costretto a eseguire come nudus minister. Non avendo fornito tale prova, resta responsabile contrattualmente per i vizi e le imperfezioni dell'opera.

Norme richiamate

  • art. 2055, comma 3, c.c.

    criterio sussidiario della parità delle colpe

    in presenza di concorso causale di più autori del danno e di impossibilità di provare le diverse entità dei contributi, il giudice può fare ricorso al criterio della parità delle colpe per regolare la responsabilità solidale

  • art. 1311 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di una condanna solidale nei termini pronunciati dalla corte d'appello, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la domanda era stata formulata anche in solido

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per asserita ultrapetizione o pronuncia oltre le conclusioni; la Corte ha escluso la violazione perché la domanda del committente includeva la condanna solidale

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla diligenza dell'appaltatore; la Corte ha ribadito che l'appaltatore deve controllare la bontà del progetto e delle istruzioni nei limiti delle sue cognizioni

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per la responsabilità contrattuale dell'appaltatore, che permane per i vizi dell'opera salvo prova liberatoria

  • art. 1667 c.c.

    richiamato in tema di garanzia per difformità e vizi dell'opera appaltata, ritenuta applicabile alla responsabilità dell'appaltatore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente

Massime di principio

  • In tema di danni derivanti dall'esecuzione di un appalto, appaltatore e direttore dei lavori possono rispondere solidalmente quando le rispettive condotte abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento dannoso.
  • Se non è possibile accertare con precisione la diversa incidenza causale dei singoli apporti, il giudice può ricorrere al criterio sussidiario della parità delle colpe ex art. 2055, comma 3, c.c.
  • La responsabilità dell'appaltatore non è esclusa dal solo fatto di avere eseguito le istruzioni del committente o del direttore dei lavori: egli ha il dovere di verificare, nei limiti delle proprie competenze, la bontà del progetto e delle direttive ricevute.
  • L'appaltatore può liberarsi da responsabilità per errori palesi del progetto o delle istruzioni solo se prova di avere espresso il proprio dissenso e di avere eseguito come mero esecutore, a rischio del committente.
  • In sede di legittimità, la censura di ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata quando la domanda originaria, letta nelle sue conclusioni effettive, contenga anche la richiesta di condanna solidale.
  • La garanzia contrattuale dell'appaltatore per vizi e difformità dell'opera resta ferma anche in presenza di eventuali concorrenti responsabilità di altri soggetti, salvo prova liberatoria specifica.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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