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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7141/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello del 24/06/2020: Li Calsi censurava la riconducibilità a sé della detenzione di arma e munizioni, sostenendo assenza di disponibilità materiale e consapevolezza; Antonelli contestava la qualificazione della sua condotta come concorso (sosteneva di avere svolto al più ruolo di 'palo' non idoneo a integrare concorso); Tanoni deduceva errori sul riconoscimento dell'applicabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., nonché vizio nella contestazione della recidiva reiterata (art. 99, comma 4, c.p.) e nel diniego delle attenuanti generiche

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Li Calsi e di Antonelli perché manifestamente infondati (rimproverando la mera riproposizione di censure di merito già valutate); il ricorso di Tanoni è stato rigettato (non fondato). La Corte ha confermato i principi applicati dalla Corte d'appello: per Li Calsi esisteva disponibilità dell'arma nonostante fosse nella camera della cognata, in ragione della sua effettiva disponibilità e delle incongruenze nelle dichiarazioni della Bonardi; per Antonelli la valutazione che avesse svolto ruolo strumentale di 'palo' è stata ritenuta coerente con i fatti (arrivo insieme a Tanoni, atteggiamento guardingo, fuga e grida al controllo); per Tanoni la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis (perché ostativa la pluralità di illeciti della stessa indole) e legittima la qualificazione della recidiva reiterata e il diniego delle attenuanti generiche. Conseguenze economiche: condanna al pagamento delle spese processuali per tutti i ricorrenti; per Li Calsi e Antonelli, condanna al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000 ciascuno; per Tanoni condanna alle spese processuali (importi specifici determinati in sede esecutiva). Le statuizioni di merito (pene e riduzioni operate in appello) restano confermate dalla Cassazione

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Riferimento alla fattispecie di detenzione/traffico stupefacenti; comma 5 richiamato in relazione alla lieve entità per stupefacenti, distinto dalla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ribadisce che non coincide teleologicamente con la fattispecie lieve di cui all'art.73 comma 5 DPR 309/90 e che l'ostatività deriva dall'abitualità (pluralità di illeciti della stessa indole)

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Recidiva reiterata: la Corte afferma che il giudice della cognizione può accertarne i presupposti anche in assenza di precedente dichiarazione giudiziale di recidiva semplice, valutando le condanne definitive e la maggiore pericolosità sociale

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato: utilizzato per valutare il contributo causale (es. ruolo di 'palo') e la sussistenza del concorso anche senza contatto materiale costante

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità dei motivi in cassazione: controllo limitato ai vizi di legge e di motivazione enunciati dalla norma; non è consentita una rivalutazione dei fatti di merito

  • art. 133 cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il giudice può negare le attenuanti avendo riguardo ad uno degli elementi indicati dall'art.133, come la personalità e i precedenti specifici dell'imputato

Massime di principio

  • La detenzione di un'arma può essere imputata anche a chi non ha il possesso materiale immediato se risulta una relazione stabile e la disponibilità del bene (accesso, potere di fatto sul luogo in cui è occultata); la prova può basarsi su coste abitative, accessi e incongruenze dichiarative di terzi
  • Il ruolo di 'palo' può integrare concorso se è provato che il comportamento era strumentale e preordinato all'esecuzione del reato (arrivo insieme, atteggiamento guardingo, azioni al momento dell'intervento delle forze dell'ordine come fuga o segnalazioni)
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) è distinta dalla lieve entità di cui all'art.73 DPR 309/90; l'abitualità (pluralità di illeciti della stessa indole) è ostativa e può essere valutata anche con riferimento a illeciti non ancora divenuti irrevocabili nel giudizio in corso
  • La recidiva reiterata prevista dall'art.99, comma 4, c.p. può essere accertata dal giudice della cognizione senza che vi sia stata una precedente dichiarazione formale di recidiva semplice, purché risultino elementi che dimostrino maggiore pericolosità sociale
  • In Cassazione non è consentita una semplice rivalutazione dei fatti: i motivi che ripropongono valutazioni alternative delle risultanze di merito sono generalmente dichiarati inammissibili o infondati se la motivazione di merito è coerente e congrua
  • Il rigetto di impugnazioni manifestamente infondate può comportare condanne alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso, il versamento alla Cassa delle ammende

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