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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7096/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato di alterazione psico-fisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti (accertato il 27/12/2016) sollevando tre censure: 1) vizio di motivazione e invalidità della notifica ai sensi dell'art. 161, c. 4, c.p.p., sostenendo che aveva comunicato ai Carabinieri il mutamento del domicilio coincidente con la nuova abitazione e quindi la precedente dichiarazione di domicilio sarebbe stata revocata; 2) inosservanza di norme processuali a pena di inutilizzabilità con riferimento all'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p., deducendo che gli accertatori non avevano effettivamente dato l'avviso perché uno dei testimoni disse di non aver colloquiato col PELLICCIA e di non ricordare; 3) vizio della motivazione nel rigetto delle attenuanti generiche, contestando che il diniego si fosse fondato sul presunto disinteresse del PELLICCIA per il processo e sui precedenti penali, che a suo dire sono risalenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che la comunicazione del cambiamento del luogo di custodia del veicolo non integra una formale revoca del domicilio eletto e quindi non invalida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 161, c. 4, c.p.p. Sul secondo motivo ha confermato la valutazione di merito: il verbale di accertamenti urgenti ha valore fidefaciente e la carenza di memoria di un teste non è sufficiente a travolgere quanto documentato, soprattutto in presenza di più verbalizzanti; la censura sarebbe inammissibile perché mira a una rivalutazione del compendio probatorio. Sul terzo motivo ha ritenuto corretta la valutazione delle circostanze da parte dei giudici di merito (precedenti penali e atteggiamento dell'imputato) ai fini del diniego delle attenuanti generiche, osservando che il ricorrente non ha fornito elementi specifici per neutralizzare tali rilievi. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (decisione del 25/01/2022).

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, codice di procedura penale

    Per far valere la revoca del domicilio eletto occorrono i requisiti di forma richiesti dalla norma; una mera variazione di fatto comunicata informalmente (es. cambio di luogo di custodia del veicolo) non costituisce valida revoca e non impedisce la regolarità della notifica prevista dall'art. 161, c.4.

  • art. 114 disposizioni attuative codice di procedura penale

    L'avviso previsto dalla norma può essere provato anche tramite verbale di accertamenti urgenti che ha forza fidefaciente; la dimenticanza o carenza mnemonica del teste non annulla automaticamente il valore probatorio del verbale, specie se redatto da più operanti.

  • art. 133 codice penale

    I criteri di cui all'art. 133 c.p. possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche in presenza di precedenti penali e di comportamento processuale delittuoso (es. disinteresse per il processo); per ottenere le attenuanti generiche il difensore deve allegare elementi specifici e concreti che dimostrino la meritevolezza.

Massime di principio

  • Per impugnare la regolarità di una notifica eseguita ai sensi dell'art. 161 c.4 c.p.p. occorre dimostrare una revoca formale del domicilio eletto: comunicazioni informali o variazioni di fatto non sono sufficienti.
  • I verbali di accertamento redatti dagli organi di polizia giudiziaria hanno valore fidefaciente; contestare il contenuto sulla base della sola dimenticanza di un teste è spesso insufficiente per travolgere la prova documentale.
  • La Corte di Cassazione non procede a una rivalutazione libera del merito: le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti sono inammissibili se i giudici di merito hanno dato motivazioni logiche e congrue.
  • Per ottenere le attenuanti generiche è necessario documentare elementi specifici (es. ravvedimento, impegno risocializzante, assenza di precedenti significativi) che neutralizzino i fattori negativi considerati dal giudice, come precedenti penali o condotte processuali.
  • Chi impugna decisioni penali basate su prove documentali deve individuare vizi formali o contraddizioni specifiche nel verbale o nell'istruttoria, non limitarsi a dedurre incertezza probatoria sulla base di ricordi lacunosi dei testi.

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