Cassazione Penale, Sentenza n. 7103/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione delle pene accessorie applicate con la sentenza di patteggiamento del 09/10/2020: il ricorrente contestava l'applicazione del divieto di espatrio e della sospensione della patente di guida nonostante la pena principale fosse pari a 1 anno di reclusione e 2.300,00 euro di multa (reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90). La difesa richiamava l'art. 445, comma 1, c.p.p., secondo cui se la pena non supera i due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, sono escluse le pene accessorie.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 445, comma 1, c.p.p. e ha qualificato la previsione dell'art. 85 d.P.R. 309/90 come pena accessoria: pertanto, tali misure non potevano essere applicate nel caso in cui la pena non superi i due anni. La Corte ha escluso la pertinenza della pronuncia citata dal giudice di prima istanza poiché relativa al patteggiamento "allargato" (ipotesi diversa). Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al divieto di espatrio e alla sospensione della patente di guida, eliminando tali statuizioni, mentre la condanna principale (1 anno di reclusione e 2.300,00 euro di multa) è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento)
Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta; quadro normativo richiamato come contesto della procedura di patteggiamento
art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nè l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza
La Corte ha applicato questa disposizione per escludere l'applicazione di pene accessorie nel caso di patteggiamento con pena non superiore a due anni
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90
Norma sostanziale contestata (detenzione di stupefacenti); è il titolo di reato in relazione al quale è stata irrogata la pena principale
art. 85 d.P.R. 309/90
Prevista come misura accessoria (divieto di espatrio e sospensione patente) e qualificata dalla Corte come pena accessoria, dunque esclusa ai sensi dell'art. 445, comma 1, c.p.p. quando la pena non supera i due anni
art. 19 cod. pen.
Richiamato a ragione nella disciplina delle pene accessorie come categoria normativa rilevante, richiamato dalla difesa nel contestare l'applicazione delle pene accessorie
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (art. 444 e ss. c.p.p.), se la pena irrogata non supera i due anni, non possono essere applicate pene accessorie né misure di sicurezza (art. 445, comma 1 c.p.p.).
- Le previsioni di legge contenute in norme speciali che prevedono misure accessorie (es. art. 85 d.P.R. 309/90) devono essere considerate "pene accessorie" e sono quindi escluse quando ricorre il limite dei due anni previsto dall'art. 445 c.p.p.
- La fattispecie del cosiddetto "patteggiamento allargato" (quando la pena supera i due anni) può giustificare l'applicazione di pene accessorie previa valutazione della pericolosità sociale; tale ratio però non si applica se la pena è sotto la soglia dei due anni.
- Se nella sentenza di patteggiamento sono presenti errori materiali, è possibile richiederne la correzione (mediante ordinanza) senza che ciò incida sul principio per cui le pene accessorie sono escluse quando la pena è inferiore a due anni.
- Per valutare l'applicabilità di pene accessorie occorre verificare sia la natura della misura (se è pena accessoria o meno) sia il quantum della pena principale; la difesa può efficacemente impugnare l'applicazione di misure accessorie in caso di patteggiamento con pena non superiore a due anni.
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