Cassazione Penale, Sentenza n. 7100/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputato per guida in stato di ebbrezza (art.186 d.lgs. 30/4/1992, n.285) con tasso alcolemico rilevato pari a 2 g/l. Ha impugnato la sentenza di condanna denunciando: 1) manifesta contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova, per aver valorizzato il referto ematico nonostante il tempo intercorso tra l'ultimo atto di guida e il prelievo e l'assenza di sintomi di alterazione; 2) nullità per inosservanza dell'art.114 disp. att. c.p.p. e degli artt.178 e 179 c.p.p. con riferimento all'inutilizzabilità del referto ematico per omesso avviso circa il diritto di farsi assistere dal difensore di fiducia al momento del prelievo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorrente chiedesse una rivalutazione del merito già compiuta dai giudici di merito, senza provare un travisamento manifesto delle risultanze probatorie; la valutazione del nesso temporale tra guida e prelievo e la congruità del tasso ematico sono state ritenute motivazioni non viziati. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura infondata: l'omissione dell'avviso previsto dall'art.114 disp. att. è nullità di regime intermedio deducibile fino alla sentenza di primo grado ma, nel caso, la nullità è stata sanata dall'elezione del rito abbreviato (art.183 c.p.p.), rendendo utilizzabile il referto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Norma penale contestata: sanziona la guida in stato di ebbrezza. La Corte ha ritenuto che il tasso etilico rilevato (2 g/l) fosse compatibile con lo stato di ebbrezza al momento della guida, alla luce della dinamica dell'incidente e del breve intervallo temporale fino al prelievo.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'avviso al soggetto sottoposto a prelievo ematico circa la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. La Corte ha qualificato l'omissione come nullità di regime intermedio suscettibile di deduzione fino alla sentenza di primo grado.
artt. 178, 179, 180, 182, 183 cod. proc. pen.
Riferimenti alle disposizioni sulle nullità e sui termini per la loro deduzione e sulle conseguenze della scelta del rito: la Corte ha rilevato che la nullità per omissione dell'avviso è deducibile fino alla sentenza di primo grado (artt.180 e 182) ma è sanata dall'elezione del rito abbreviato (art.183).
art. 16, comma 2, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
Norma procedurale richiamata per la trattazione orale secondo la disciplina ordinaria; la Corte ha proceduto con le parti comparse e le conclusioni in udienza.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per la condanna al pagamento a favore della Cassa delle Ammende; la Corte di legittimità ha ritenuto non sussistere colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, pur irrogando la somma di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti e le valutazioni probatorie svolte dai giudici di merito salvo che non sia dimostrabile un travisamento manifesto delle prove decisivo per la motivazione; contestazioni che chiedono diversa valutazione delle stesse prove sono inammissibili.
- Il mero intervallo temporale tra guida e prelievo ematico non invalida automaticamente il risultato: occorre dimostrare concrete ragioni per ritenere che il tasso rilevato non corrispondesse a quello al momento della guida (es. assunzione di alcol successiva, elementi obiettivi contrari).
- L'omissione dell'avviso circa il diritto di farsi assistere dal difensore al momento del prelievo è una nullità di regime intermedio che può essere eccepita fino alla sentenza di primo grado ma viene sanata dall'elezione del rito abbreviato, rendendo utilizzabili gli esiti degli accertamenti.
- In procedimenti di cassazione è rischioso fondare il ricorso su censure che implichino soltanto diversa ponderazione delle prove: tali ricorsi possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e, talvolta, somme alla Cassa delle Ammende.
- Se si intende impugnare un referto ematico per nullità procedurali relative al prelievo, è importante proporre tempestivamente la questione nei termini previsti e valutare l'effetto di eventuali scelte processuali (es. rito abbreviato) che possono sanare la nullità.
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