Cassazione Penale, Sentenza n. 7095/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Siracusa rinnovata in seguito a parziale annullamento della Corte di Cassazione. Ha dedotto due motivi: (1) estinzione del reato per prescrizione maturata nelle more del procedimento; (2) vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la ricostruzione fattuale (trasporto complessivo di Kg. 70 su un motorino) era inverosimile e che la quantità di rifiuti non poteva dimostrare abitualità tale da escludere la particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, essendo la precedente annullamento stato limitato a verificare l'applicabilità dell'art. 131-bis, il giudice di rinvio era vincolato dall'accertamento definitivo della responsabilità e non poteva dichiarare intervenuta la prescrizione sopravvenuta. Quanto al merito del beneficio di cui all'art. 131-bis, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale che ha valorizzato gli elementi emersi in istruttoria (in particolare il trasporto di Kg. 5 di cavi in rame nell'ambito di Kg. 70 di rifiuti) per escludere la particolare tenuità: la condotta è stata considerata non di offensività tenue e non meritevole del beneficio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata l'oggetto specifico del rinvio. La Corte ha interpretato che, quando la Cassazione annulla parzialmente limitando il rinvio alla verifica dell'art. 131-bis, il giudice di rinvio deve esaminare solo tale questione e non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta, essendo già formatosi giudicato sulla responsabilità.
art. 133 cod. pen.
I criteri di valutazione della tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) devono essere applicati con una valutazione complessiva e congiunta. Non è necessario esaminare tutti gli elementi previsti dalla norma, ma va indicato quali risultano ritenuti rilevanti; la mera occasionalità non è sufficiente a riconoscere la particolare tenuità se la quantità o la modalità della condotta dimostrano offensività significativa.
art. 616 c.p.p.
Fondamento normativo per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento (misure conseguenti all'inammissibilità del ricorso).
C. Cost. 186/2000
Citata in relazione all'impossibilità di esonero automatico dal pagamento di somme dovute (utilizzata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla Cassa delle ammende).
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla parzialmente una sentenza e rinvia limitando la cognizione alla verifica dell'applicabilità dell'art. 131-bis, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta: resta valido il giudicato progressivo sull'accertamento del fatto e della responsabilità.
- La valutazione della "particolare tenuità del fatto" ex art. 131-bis deve essere complessiva e basata sui criteri di cui all'art. 133 c.p. (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo); non basta la sola occasionalità dell'azione.
- La quantità e la natura del materiale (es. presenza di cavi in rame, peso complessivo dei rifiuti) possono influire significativamente sulla valutazione dell'offensività e dunque rendere non applicabile la causa di non punibilità per tenuità.
- Il giudice del merito non è tenuto a disquisire su tutti gli elementi teoricamente rilevanti; è sufficiente l'indicazione e la motivazione degli elementi ritenuti decisivi per il diniego del beneficio.
- In casi simili, per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità conviene documentare dettagliatamente la minima offensività (es. esiguità del danno, modalità che escludono pericolo, marginalità dell'elemento materiale pregiudizievole) e contestare specificamente i rilievi fattuali del giudice di merito.
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