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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7104/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cremona (patteggiamento) che aveva applicato una pena per il reato di cui all'art. 624-bis, c. 2, cod. pen. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 235 cod. pen. e carenza di motivazione: la pena superava i due anni e il giudice non avrebbe motivato la mancata applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, nonostante la presunta pericolosità sociale dell'imputato (rapida recidiva e gravità delle modalità commesse ai danni di una donna). Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 168 cod. pen.: non sarebbe stata revocata la sospensione condizionale della pena, già concessa con sentenza del 30/3/2018 (irrevocabile 14/6/2018), benché il reato contestato sia stato commesso il 25/11/2019, nel quinquennio di prova.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: l'espulsione prevista dall'art. 235 cod. pen. è misura di sicurezza facoltativa e, quando non applicata, la valutazione negativa della pericolosità si ritiene implicitamente compresa nella decisione, salvo che la motivazione contenga elementi indicativi di pericolosità incompatibili con tale omissione; nella fattispecie il giudice aveva anzi valutato il buon comportamento processuale e riconosciuto le attenuanti generiche. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto carente l'interesse del pubblico ministero ad impugnare la mancata revoca della sospensione condizionale, posto che la revoca può essere richiesta al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., e il pubblico ministero non aveva interesse a sollevare la questione in cassazione trattandosi di materia rimessa al giudice dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Individua il reato contestato; la sentenza di patteggiamento ha applicato la pena per questo reato (c.2 menzionato nel procedimento).

  • art. 235 cod. pen.

    L'espulsione dello straniero è una misura di sicurezza personale facoltativa applicabile quando il giudice, con adeguata motivazione, accerti la sussistenza della pericolosità sociale; la mancata applicazione non richiede sempre una motivazione esplicita e può implicare una valutazione negativa della pericolosità.

  • art. 168 cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena; il ricorrente lamentava che il beneficio non fosse stato revocato nonostante la commissione di un nuovo reato nel quinquennio di prova.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita l'impugnabilità in cassazione della sentenza di patteggiamento quando la misura di sicurezza sia stata oggetto dell'accordo tra le parti; in caso contrario, la sentenza è valutabile per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di impugnazione in cassazione per vizio di motivazione, applicabile alle sentenze di patteggiamento non comprese nei limiti dell'art. 448 c.2-bis.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Regola le richieste al giudice dell'esecuzione: la revoca della sospensione condizionale della pena compete al giudice dell'esecuzione e lì deve essere proposta, per cui il pubblico ministero può rivolgersi a quel giudice e non impugnare in cassazione la sentenza di condanna che non la revoca in assenza di interesse specifico.

Massime di principio

  • L'espulsione ex art. 235 cod. pen. è misura facoltativa: la mancata applicazione non necessita sempre di una motivazione specifica e può essere considerata implicita la valutazione di assenza di pericolosità, salvo che la motivazione contenga elementi che dimostrino invece pericolosità sociale incompatibile con l'omissione.
  • La sentenza di patteggiamento è impugnabile in Cassazione nei limiti fissati dall'art. 448 c.2-bis se la misura di sicurezza è stata oggetto dell'accordo; altrimenti può essere contestata per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
  • La revoca della sospensione condizionale della pena (art. 168 cod. pen.) va chiesta al giudice dell'esecuzione (art. 674 cod. proc. pen.); il pubblico ministero non ha interesse a impugnare in Cassazione la mancata revoca se non ha qualificato la questione nei modi e nei tempi appropriati o non vi è stata una specifica omissione dell'organo giudicante rilevante ai fini dell'impugnazione.
  • Se la motivazione della sentenza evidenzia elementi positivi (es. buon comportamento processuale, riconoscimento di attenuanti), tali elementi possono giustificare la scelta di non applicare misure di sicurezza e rendere infondate le doglianze basate sulla mancata espulsione.
  • Per contestare efficacemente omissioni riguardanti misure di sicurezza o revoche di benefici occorre verificare la competenza procedurale (giudice dell'esecuzione vs. giudice della sentenza) e, se necessario, avere formulato richieste esplicite nei gradi processuali in cui sarebbero dovute essere decise.

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