Cassazione Penale, Sentenza n. 7101/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Colombo impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Como per il reato di lesioni personali colpose gravi (art. 590 c.p., commi 1,2,3), per aver messo a disposizione una macchina da stampa non idonea alla sicurezza (violazione degli artt. 71, comma 1, e 70 d.lgs. 9 aprile 2008, n.81) che cagionò lesioni al lavoratore. In cassazione deduceva: (1) nullità processuale della sentenza di primo grado per omessa/nulla notifica del decreto di citazione a giudizio (richiamando artt. 178 lett.c), 179, 552 c.p.p.), osservando che la PEC conteneva un decreto riferito ad altro processo; (2) vizio di motivazione per mancato esame delle censure svolte in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso, ha però rilevato che il reato, commesso l'8 aprile 2014, è da considerarsi estinto per prescrizione (applicando la disciplina derivante dalla legge 5 dicembre 2005, n.251 e gli artt. 157, 160, comma 3, e 161, comma 2, c.p.), il termine massimo prescrizionale di sette anni e sei mesi essendo maturato successivamente alla sentenza di appello. Non essendo emersa dagli atti l'evidente innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte non ha pronunciato una sentenza di assoluzione per fatto inesistente o per non aver commesso il fatto, ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Pertanto la condanna riportata in primo e secondo grado è stata cancellata per sopravvenuta estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 590 c.p.
Norma qualificata come fattispecie penalmente rilevante (lesioni personali colpose gravi) contestata all'imputato per condotte di violazione della sicurezza sul lavoro.
art. 71, comma 1 e art. 70 d.lgs. 9 aprile 2008, n.81
Richiamate come norme tecniche di sicurezza sul lavoro la cui violazione ha concorso a integrare la colpa specifica dell'imputato nella causazione delle lesioni.
artt. 178 lett. c), 179, 552 c.p.p.
Norme processuali invocate dal ricorrente in relazione alla presunta nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio; la Corte ha valutato la vicenda di notifica e le eccezioni sollevate in appello senza ritenere necessario annullare per tale motivo.
art. 16, comma 2, decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228
Richiamata in relazione alla disciplina della trattazione orale dell'udienza di cassazione (rilevazione della presenza del solo Procuratore generale).
legge 5 dicembre 2005, n.251
Applicata per determinare la durata massima del termine di prescrizione per il delitto contestato, in combinato disposto con gli artt. del codice penale citati.
artt. 157, 160 comma 3, 161 comma 2 c.p.
Utilizzati per il calcolo del termine prescrizionale: la Corte ha ritenuto applicabile il termine massimo di sette anni e sei mesi, che si è consolidato alla data della decisione di cassazione.
art. 129, comma 2, c.p.p.
Richiamato per spiegare il limite alla possibilità di pronunciare sentenza di assoluzione quando il reato è estinto: l'assoluzione per evidente innocenza è possibile solo se dall'istruttoria emerge in modo non contestabile l'assenza del fatto o la non riconducibilità all'imputato; non essendo questo il caso, la Corte ha applicato la causa estintiva della prescrizione.
Massime di principio
- Se, nel corso del procedimento, matura la prescrizione del reato, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato; non è necessario (e non è automatico) pronunciare una sentenza di assoluzione salvo che l'innocenza emerga in modo "ictu oculi" dagli atti (art. 129, comma 2, c.p.p.).
- La notifica effettuata via PEC può essere valutata valida se l'imputato o il suo difensore si sono regolarmente presentati in giudizio senza sollevare eccezioni; la mera presenza non esclude comunque che, in caso di evidente errore della notifica (es. documento riferito ad altro procedimento), possa essere dedotta nullità, ma occorre dimostrare il vizio e il relativo pregiudizio.
- Per la determinazione della prescrizione in reati commessi in passato è necessario applicare le modifiche normative successive (es. legge n.251/2005) e combinare gli articoli del codice penale indicati: questo può comportare un allungamento dei termini prescrizionali rispetto alla disciplina antecedente.
- La Corte non può sostituirsi al giudice dell'accertamento quando le circostanze non risultano in maniera univoca dagli atti: l'assoluzione per manifesta innocenza richiede elementi documentali o fattuali talmente chiari da escludere qualsiasi necessità di approfondimento.
- In presenza di contestazioni processuali (nullità di notifiche, vizi formali) è importante sollevarle tempestivamente; l'omessa eccezione tempestiva o la partecipazione al processo senza obiezioni può indebolire la posizione dell'impugnante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7095/2022 del 01/03/2022
- Sentenza penale · 1 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7096/2022 del 01/03/2022
- Sentenza penale · 1 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7100/2022 del 01/03/2022
- Sentenza penale · 1 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7103/2022 del 01/03/2022
- Sentenza penale · 1 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7104/2022 del 01/03/2022
- Sentenza penale · 1 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7105/2022 del 01/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →