Cassazione Civile, Ordinanza n. 25613/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società fornitrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 2.034,18, oltre interessi, quale corrispettivo per la fruizione di una banca dati nell'annualità 2016 da parte di uno studio professionale cui facevano capo i due ingiunti. I destinatari dell'ingiunzione proponevano opposizione, rigettata dal giudice di pace, e poi appello, anch'esso respinto dal Tribunale. In cassazione hanno dedotto un solo motivo, denunciando violazione delle norme sulla competenza territoriale: sostenevano che il credito fosse illiquido, perché fondato soltanto su fattura e non su un valido titolo contrattuale prodotto già nella fase monitoria; quindi, secondo loro, non si poteva applicare il foro del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c. e art. 20 c.p.c., ma doveva radicarsi la competenza nel foro del debitore o nel luogo di insorgenza dell'obbligazione. Contestavano inoltre che la successiva produzione del contratto nel giudizio di opposizione potesse sanare l'asserita incompetenza originaria del giudice del monitorio. La Corte ha però rilevato che nel ricorso monitorio era comunque stato dedotto il rapporto sottostante e che, in opposizione, la produzione del contratto consentiva di valutare la liquidità del credito e la corretta individuazione del foro competente; ha quindi ritenuto infondata la censura.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la correttezza della decisione di merito che aveva respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, osservando che la fattura, da sola, non prova né l'esistenza né la liquidità del credito, ma nella specie il rapporto contrattuale sottostante era stato dedotto sin dall'origine e poi documentalmente prodotto in opposizione, con efficacia retroattiva ai fini della prova della pretesa creditoria e della competenza. Alla soccombenza sono seguite la condanna alle spese di legittimità, una condanna ex art. 96 c.p.c. per lite ritenuta temeraria/conforme a proposta ex art. 380-bis c.p.c., e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come foro facoltativo del creditore/del luogo di adempimento, applicabile alle obbligazioni pecuniarie liquide.
Le obbligazioni pecuniarie sono adempiute al domicilio del creditore solo se liquide; se il credito non è liquido, non opera il foro del creditore ma quello del debitore o del luogo di esecuzione secondo la regola generale.
Norma richiamata dai ricorrenti in tema di procedimento monitorio e presupposti del decreto ingiuntivo.
Norma richiamata dai ricorrenti in tema di competenza nel procedimento monitorio.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della competenza territoriale da valutare al momento della domanda monitoria.
La liquidità e quindi la competenza territoriale si accertano in base allo stato degli atti.
La fattura è mero documento contabile e può fare prova dei rapporti tra imprenditori, ma non ha natura contrattuale né prova da sola l'esistenza o liquidità del credito.
Richiamato per affermare che il giudice del monitorio può chiedere integrazione probatoria all'ingiungente.
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio è opponibile ai terzi solo se portato a loro conoscenza con mezzi idonei.
Procedimento accelerato: la decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato.
Norma sul rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso.
Applicati perché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna ulteriore a somma equitativa e a favore della cassa delle ammende.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale nel procedimento monitorio, le obbligazioni pecuniarie sono da considerarsi adempiibili al domicilio del creditore solo se il credito è liquido, cioè se il titolo consente di determinare l'ammontare o indica criteri determinativi non discrezionali.
- La fattura, quale documento contabile, non è di per sé un titolo contrattuale e non basta sola a provare l'esistenza e la liquidità del credito; occorre verificare gli ulteriori elementi dedotti e prodotti sulla base dello stato degli atti.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile la produzione di nuova documentazione a supporto della pretesa creditoria, con efficacia retroattiva ai fini della valutazione della fondatezza della domanda e della competenza già scrutinata nel monitorio.
- Per l'opponibilità ai terzi dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio è necessario che il recesso sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; la mera allegazione della possibilità di conoscenza mediante visura non è sufficiente senza prova dell'effettiva pubblicità o conoscibilità.
- Nel procedimento monitorio la competenza e la liquidità del credito si valutano in base allo stato degli atti e alle deduzioni complessivamente svolte dal creditore fin dall'instaurazione del procedimento, non isolando la sola fattura dal contesto negoziale dedotto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25587/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25588/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25589/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25590/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25591/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25592/2024 del 25/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →