Cassazione Civile, Ordinanza n. 19160/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
Un privato aveva chiesto la condanna dell’ente pubblico al pagamento del residuo di un contributo riconosciuto per danni da calamità naturali nell’annualità 2002. Il Comune, delegato all’istruttoria dalla normativa regionale, aveva accertato il diritto al contributo e quantificato l’importo spettante; tuttavia la Regione aveva erogato solo una parte della somma. In primo e secondo grado era stata dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che il procedimento non fosse ancora concluso e che la posizione del privato restasse di interesse legittimo fino al provvedimento provinciale/regionaled i concessione. Il ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle regole di riparto di giurisdizione, sostenendo che la posizione fatta valere era di diritto soggettivo perché il procedimento si era perfezionato con il provvedimento comunale; 2) nullità della motivazione per contraddittorietà; 3) violazione della normativa regionale e statale sui contributi per calamità naturali, per non avere riconosciuto il diritto al contributo nella misura individuata dal Comune; 4) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per mancata decisione sulla domanda subordinata relativa all’esigibilità differita del credito in caso di futuri stanziamenti.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo, ritenendo decisiva la questione di giurisdizione. Hanno interpretato la legge regionale applicabile nel senso che, nella disciplina vigente ratione temporis, il procedimento di riconoscimento del contributo si perfezionava già con l’intervento del Comune, mentre l’eventuale intervento della Provincia era solo eventuale e limitato ai casi di decisione difforme. Poiché non risultava un provvedimento provinciale correttivo, il riconoscimento comunale aveva fatto sorgere in capo al privato un diritto soggettivo perfetto alla percezione del contributo residuo. È stata quindi dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, cassata la sentenza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Brindisi, quale giudice di primo grado, per la decisione nel merito e per le spese del giudizio di cassazione. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
è richiamato per censurare l’erroneo riparto di giurisdizione
regola il rilievo del difetto di giurisdizione e la sua deduzione in cassazione
invocato per sostenere la nullità della motivazione
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al requisito di motivazione del provvedimento
invocato per lamentare l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata
art. 3, comma 2, lettera a), L. 14 febbraio 1992, n. 185
richiamato dal ricorrente come parte della disciplina sui contributi per calamità naturali
citato quale norma modificativa della disciplina sui contributi per calamità naturali
art. 5 L.R. Puglia 11 aprile 1990, n. 24
attribuisce ai Comuni la ricezione delle domande, l’istruttoria tecnico-ամministrativa e l’inoltro delle richieste di accreditamento dei fondi
art. 6 L.R. Puglia 11 aprile 1990, n. 24
prevede l’intervento delle Province solo in specifiche ipotesi e, secondo la Corte, solo in caso di decisioni difformi rispetto ai Comuni
L.R. Puglia 11 maggio 1990, n. 24
individuata come disciplina applicabile ratione temporis al procedimento di concessione dei contributi
L.R. Puglia 11 aprile 1979, n. 19
richiamata come precedente disciplina regionale, utile al confronto interpretativo
L.R. Puglia 22 dicembre 2017, n. 66
menzionata solo per evidenziare che ha modificato la disciplina, ma non applicabile ratione temporis
consente il rinvio al giudice di primo grado dopo la cassazione con declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi o sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione dipende dalla posizione soggettiva fatta valere: se l’amministrazione conserva un potere discrezionale sull’an, sul quid o sul quomodo dell’erogazione, la posizione del privato è di interesse legittimo; se invece il potere discrezionale è esaurito e resta solo la fase esecutiva o di adempimento, la posizione è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- Quando la legge regionale attribuisce agli enti locali delegati il compito di riconoscere il beneficio e la partecipazione dell’ente sovraordinato è solo eventuale o correttiva, il procedimento si perfeziona con il provvedimento dell’ente delegato; in mancanza di un intervento difforme dell’ente successivo, il diritto del beneficiario sorge già con tale provvedimento.
- Per qualificare la controversia non è decisivo il mero fatto che il contributo sia finanziato con risorse pubbliche o che esista una successiva fase di accreditamento: occorre verificare quale soggetto pubblico abbia il potere finale di incidere sul riconoscimento del beneficio e se tale potere sia ancora discrezionale.
- Se il giudice di merito attribuisce natura meramente interna a un atto che, secondo la disciplina applicabile, conclude il procedimento di concessione del contributo, la decisione sulla giurisdizione è erronea e va cassata.
- La domanda di condanna al pagamento del residuo di un contributo già riconosciuto da un ente pubblico competente attiene, in linea di principio, alla fase esecutiva di un rapporto ormai consolidato e, quindi, appartiene alla giurisdizione ordinaria.
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