L.R. Puglia 66/2017
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina pugliese sugli interventi per calamità naturali e avversità atmosferiche, delegando i comuni alla gestione delle domande e delle istruttorie. Ridefinisce anche alcuni benefici creditizi per organismi agricoli e fissa il termine di 45 giorni dalla pubblicazione della declaratoria ministeriale per presentare le domande, pena decadenza.
Modifiche alla disciplina regionale pugliese sugli interventi per calamità naturali e avversità atmosferiche in agricoltura
Modifiche alla disciplina regionale sugli interventi per calamità naturali e avversità atmosferiche
La legge regionale della Puglia n. 66 del 2017 interviene sulla legge regionale n. 24 del 1990, aggiornata per coordinarla con il decreto legislativo n. 102 del 2004 in materia di sostegni alle imprese agricole colpite da calamità naturali e avversità atmosferiche eccezionali. La disciplina risultante rafforza il ruolo dei comuni e chiarisce termini e modalità per l’accesso alle provvidenze.
Delega ai comuni
I comuni, singolarmente o in forma associata, sono delegati a svolgere le funzioni amministrative trasferite alla Regione in materia di interventi conseguenti a calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale. La declaratoria ministeriale dell’evento avverso viene trasmessa alle amministrazioni comunali competenti per consentire lo svolgimento delle attività previste dalla legge.
Presentazione delle domande e termini
Le domande per la concessione delle provvidenze devono essere presentate al comune nel cui territorio si è verificata la calamità o l’avversità atmosferica eccezionale entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dello stato di calamità. Il mancato rispetto del termine comporta decadenza dal diritto.
Per le aziende estese su territori di più comuni, la domanda va presentata al comune in cui ricade la maggiore superficie aziendale interessata dall’evento. Se i comuni operano in forma associata, la domanda va presentata presso la sede dell’associazione.
Istruttoria, erogazione e adempimenti comunali
I comuni curano l’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Inoltre provvedono a:
- inoltrare alla Regione Puglia le richieste di accreditamento dei fondi necessari al pagamento delle provvidenze contributive;
- effettuare il pagamento delle provvidenze agli aventi diritto;
- trasmettere agli istituti di credito gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze creditizie;
- richiedere gli elenchi dei soci dei consorzi di difesa delle produzioni intensive che hanno ottenuto il risarcimento assicurativo.
Benefici per organismi di produttori e cooperative
Per le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute, le associazioni di produttori agricoli riconosciute, le cooperative agricole riconosciute e i loro consorzi, composti in maggioranza da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e operanti nella coltivazione, raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-zootecnici e forestali e dei relativi sottoprodotti, può essere concesso, con deliberazione della Giunta regionale, un prestito quinquennale a tasso agevolato. Il beneficio è finalizzato al ripianamento degli oneri passivi derivanti da ratei di mutui e prestiti in scadenza nell’annata in cui si è verificato l’evento avverso. Il presupposto è che, per effetto dei danni subiti dalle aziende agricole associate nei territori delimitati, vi sia una riduzione dei conferimenti non inferiore al 35% rispetto alla media del triennio precedente.
Abrogazioni e aggiornamenti testuali
La legge abroga il comma 4 dell’articolo 3 della disciplina previgente e sostituisce integralmente alcuni commi degli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge regionale n. 24 del 1990, con una riformulazione delle competenze comunali e delle condizioni di accesso agli interventi. La normativa conserva efficacia nell’ambito territoriale della Regione Puglia.
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