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Legge

L.R. Puglia 24/1990

Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversita' atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38.(•) (•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 24/1990

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale pugliese disciplina gli interventi conseguenti a calamità naturali e avversità atmosferiche eccezionali in agricoltura, adeguandoli al d.lgs. 102/2004. Delega ai comuni le funzioni amministrative, regola accertamento, delimitazione delle aree e presentazione delle domande, e prevede contributi supplementari per aziende agricole e prestiti agevolati per organizzazioni e cooperative danneggiate. Le domande vanno presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione della declaratoria ministeriale.

Interventi regionali per calamità naturali e avversità atmosferiche in agricoltura

Interventi regionali per calamità naturali e avversità atmosferiche in agricoltura

La legge si applica nel territorio della Regione Puglia e disciplina gli interventi amministrativi e finanziari a favore del settore agricolo colpito da calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, in coordinamento con il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Delega ai comuni e soggetti competenti

I comuni, singolarmente o in forma associata, sono delegati a svolgere le funzioni amministrative trasferite alla Regione in materia di interventi conseguenti agli eventi calamitosi disciplinati dal d.lgs. 102/2004.

L’Assessorato regionale all’agricoltura, al verificarsi dell’evento e sulla base delle segnalazioni dei comuni interessati, effettua direttamente, tramite i propri uffici o enti strumentali, gli accertamenti necessari e informa il Ministero competente per le determinazioni di competenza.

L’assessore regionale sottopone alla Giunta regionale i provvedimenti relativi a:

  • delimitazione delle aree colpite;
  • individuazione delle colture danneggiate;
  • specificazione delle provvidenze applicabili alle aziende agricole interessate.

Il decreto ministeriale di declaratoria dell’evento viene trasmesso ai comuni, singoli o associati, per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi previsti dalla legge.

Contributi supplementari alle aziende agricole

In presenza di gravi calamità naturali o avversità atmosferiche che determinino perdite superiori al 50% della produzione lorda vendibile dell’area interessata, la Giunta regionale può proporre al Consiglio regionale l’adozione di interventi finanziari supplementari a favore delle aziende agricole danneggiate.

Gli interventi possono consistere in contributi in conto capitale, entro i seguenti limiti:

  • fino al 50% della spesa ammissibile per l’acquisto di sementi selezionate;
  • fino al 50% della spesa ammissibile per l’acquisto di foraggi, mangimi e lettimi;
  • fino all’80% della spesa ammissibile per il trasporto dell’acqua alle aziende zootecniche, quando ricorrano particolari condizioni di carenza idrica necessarie per gli allevamenti;
  • fino all’80% della spesa ammissibile per pratiche agronomiche straordinarie necessarie alla ripresa delle colture arboree e arbustive.

Per i contributi relativi alle sementi selezionate sono previsti i seguenti limiti massimi di superficie:

  • 15 ettari per azienda nel caso di cerealicoltura;
  • 20 ettari per azienda nel caso di colture foraggere.

I contributi per foraggi, mangimi e lettimi sono concedibili per un massimo di 30 UBA per azienda. Il numero di UBA ammissibili deve comunque essere rapportato alla superficie foraggera utilizzata per l’allevamento.

Organizzazioni di produttori e cooperative agricole

Con deliberazione della Giunta regionale possono essere concessi prestiti quinquennali a tasso agevolato alle organizzazioni e associazioni di produttori agricoli riconosciute, alle cooperative agricole riconosciute e ai relativi consorzi.

I beneficiari devono essere composti in maggioranza da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e devono operare nella coltivazione, raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-zootecnici e forestali e dei relativi sottoprodotti.

Il beneficio è subordinato al verificarsi dei seguenti presupposti:

  • danni alle aziende agricole associate causati da calamità naturali o avversità atmosferiche nei territori delimitati;
  • riduzione dei conferimenti, rispetto alla media del triennio precedente, non inferiore al 35%;
  • necessità di ripianare gli oneri passivi derivanti da ratei di mutui e prestiti in scadenza nell’annata in cui si è verificato l’evento avverso.

Presentazione delle domande e termini

I comuni ricevono le domande di concessione delle provvidenze previste dalla legge. La domanda deve essere presentata al comune nel cui territorio si è verificata la calamità o l’avversità atmosferica eccezionale.

Il termine per la presentazione è di 45 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria dello stato di calamità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dal diritto alle provvidenze.

Per le aziende la cui superficie ricade nel territorio di più comuni, la domanda deve essere presentata al comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie aziendale interessata dall’evento. In caso di comuni associati, la domanda deve essere presentata presso la sede dell’associazione dei comuni.

Istruttoria e pagamenti

I comuni, singoli o associati, curano l’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

Nell’attuazione della delega, i comuni provvedono inoltre a:

  • inoltrare alla Regione Puglia le richieste di accreditamento dei fondi necessari al pagamento delle provvidenze contributive;
  • pagare le provvidenze contributive agli aventi diritto;
  • trasmettere agli istituti di credito gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze creditizie;
  • richiedere gli elenchi dei soci dei consorzi di difesa delle produzioni intensive che abbiano beneficiato di risarcimenti assicurativi.

Abrogazioni e disciplina vigente

La legge ha abrogato le precedenti leggi regionali pugliesi 11 aprile 1979, n. 19, e 10 dicembre 1982, n. 38. Il testo vigente risulta modificato, tra l’altro, dalla legge regionale n. 66/2017, che ha aggiornato la disciplina della delega, delle procedure comunali e degli interventi finanziari.

Le disposizioni non stabiliscono un termine generale di cessazione dell’efficacia: i termini temporali espressamente previsti riguardano la presentazione delle domande e l’istruttoria amministrativa in relazione a ciascun evento calamitoso dichiarato.

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