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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19213/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un contratto stipulato tra una struttura sanitaria privata e un professionista sanitario per prestazioni da rendere presso il dipartimento di cardiochirurgia quale componente di un'equipe medica, con durata quinquennale e previsione di tacito rinnovo salvo disdetta. La struttura ha receduto anticipatamente e il professionista ha chiesto di accertare l'illegittimità del recesso ante tempus e di ottenere il risarcimento del mancato guadagno fino alla scadenza contrattuale. I giudici di merito hanno qualificato il rapporto come collaborazione continuativa e coordinata ai sensi dell'art. 409 c.p.c., hanno escluso l'applicazione dell'art. 2237 c.c. invocato dalla società e hanno ritenuto che il termine quinquennale derogasse al recesso ad nutum, applicando la disciplina dell'art. 2227 c.c. e liquidando il lucro cessante con detrazione di aliunde perceptum e percipiendum. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 2237 e 2227 c.c.; violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e dell'art. 2697 c.c.; erronea quantificazione del lucro cessante parametrato all'intera durata del contratto; violazione dell'art. 429 c.p.c.; violazione dell'art. 409, n. 3, c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo relativo alla natura autonoma del rapporto e alle prove dedotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondate le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e dell'interpretazione del contratto, attività riservate al giudice di merito. Ha confermato che, in presenza di un rapporto di prestazione d'opera intellettuale continuativa con termine di durata e clausole di esclusiva/continuatività, la pattuizione del termine può derogare al recesso ad nutum ex art. 2237 c.c. e giustificare l'applicazione dell'art. 2227 c.c. per il recesso anticipato, con diritto del prestatore al mancato guadagno sino alla scadenza. Ha inoltre ritenuto corretta la liquidazione del danno sulla base del reddito mensile percepito dal professionista e ha ribadito che l'aliunde perceptum è fatto impeditivo da provare a cura di chi lo eccepisce. Condanna la ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazioni di legge, ma la Corte ha rilevato che molte censure erano in realtà dirette a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale resta limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e al minimo costituzionale della motivazione; non consente di rivedere le valutazioni di fatto.

  • art. 2237 c.c.

    Per la prestazione d'opera intellettuale prevede il recesso del cliente con rimborso spese e compenso per l'opera eseguita; la Corte ribadisce che la facoltà di recesso non è inderogabile e può essere esclusa per la durata del contratto.

  • art. 2227 c.c.

    Per il contratto d'opera generale, in caso di recesso del committente a esecuzione iniziata, il prestatore ha diritto a spese, lavoro eseguito e mancato guadagno; la Corte richiama la norma come applicabile in presenza di pattuizione che deroga al recesso ad nutum.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e può essere censurata solo per violazione delle regole ermeneutiche, non per mera preferenza di una diversa lettura.

  • art. 1363 c.c.

    Come per l'art. 1362 c.c., il suo richiamo non consente in cassazione una diversa ricostruzione del significato negoziale se il giudice di merito ha motivato plausibilmente.

  • art. 1366 c.c.

    Il criterio di buona fede nell'interpretazione contrattuale può essere valorizzato dal giudice di merito nell'individuare la comune intenzione delle parti.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere probatorio sia stato attribuito alla parte sbagliata; l'aliunde perceptum è fatto impeditivo che deve essere provato da chi lo eccepisce.

  • art. 409, n. 3, c.p.c.

    È richiamato per la qualificazione del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa/parasubordinata.

  • art. 429 c.p.c.

    È stato invocato in relazione alla liquidazione del credito da lavoro; la Corte non ha ravvisato errori nella quantificazione effettuata dal giudice di merito.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dal giudice di merito per la liquidazione del lucro cessante come conseguenza immediata e diretta della cessazione anticipata del rapporto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 1-bis dell’articolo 13 comma 1 quater

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, la previsione di un termine di durata e di una collaborazione continuativa può derogare al recesso ad nutum del cliente, anche senza un patto espresso di esclusione del recesso, quando l'assetto complessivo del rapporto lo consenta.
  • La distinzione tra art. 2227 c.c. e art. 2237 c.c. si risolve privilegiando la disciplina speciale della prestazione d'opera intellettuale, ma resta possibile una diversa regolazione contrattuale del recesso e delle conseguenze economiche dell'interruzione anticipata.
  • L'apposizione di un termine in un rapporto di prestazione d'opera non muta la natura dell'obbligazione in rapporto di durata: il termine serve a delimitare il tempo massimo di esecuzione o collaborazione, non a trasformare il risultato dovuto in prestazione periodica autonoma.
  • In cassazione non è consentito sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione ottenere una nuova valutazione del fatto, dell'interpretazione del contratto o delle prove; il controllo di legittimità resta esterno e limitato ai soli errori di diritto e ai casi estremi di motivazione mancante o apparente.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo se il giudice abbia invertito formalmente l'onere della prova; la deduzione dell'aliunde perceptum spetta alla parte che lo invoca, poiché integra un fatto impeditivo della pretesa risarcitoria.
  • La liquidazione del lucro cessante può essere effettuata prendendo a parametro il reddito mensile accertato e moltiplicandolo per il periodo residuo di durata contrattuale, con eventuale detrazione dei redditi percepiti o percepibili dal danneggiato, se provati dalla parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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