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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18150/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dalla richiesta, avanzata dall'ente pubblico territoriale e dall'azienda sociale competente, di ottenere la compartecipazione alle spese sostenute per l'ospitalità di un familiare in una residenza per anziani, nei confronti della persona obbligata e poi dei suoi eredi. In primo grado era stata accolta la domanda di accertamento negativo proposta dalla parte poi ricorrente; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione e ha respinto tale domanda, ritenendo che l'obbligo di contribuzione derivasse direttamente dalla legislazione provinciale e dal relativo regolamento di attuazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi, la violazione dell'art. 23 Cost. per asserita mancanza di una base legale sufficientemente determinata, la violazione dell'art. 117 Cost. per invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile, l'irrilevanza dell'abrogazione della disciplina statale previgente sul recupero delle spese di spedalità e l'errore nel non ritenere necessario un impegno formale degli obbligati ai sensi dell'art. 44, comma 6, del regolamento provinciale; con il secondo motivo è stato denunciato l'omesso esame di tale precetto regolamentare come fatto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, osservando che la disciplina provinciale sulla compartecipazione alle spese di assistenza agli anziani ha base direttamente legislativa nella l. prov. n. 13 del 1991, integrata dal regolamento di attuazione, e che l'obbligo di contribuzione nasce ex lege per il solo fatto dell'accesso al servizio, senza necessità di un impegno volontario formale. Ha inoltre escluso che la materia invada la competenza statale in materia di ordinamento civile, trattandosi di obbligazione verso la pubblica amministrazione estranea al regime civilistico della rivalsa alimentare. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23 Cost.

    la riserva di legge è rispettata anche quando la disciplina proviene da una legge provinciale; la nozione costituzionale di legge comprende anche gli atti legislativi delle Province autonome

  • art. 117 Cost.

    l'obbligo di compartecipazione non attiene all'ordinamento civile e quindi non invade la competenza statale esclusiva

  • art. 117 Cost.

    la materia resta nell'ambito della competenza legislativa provinciale fino alla determinazione dei livelli essenziali di assistenza

  • l. prov. 30 aprile 1991, n. 13

    delinea il regime di compartecipazione alle spese delle prestazioni da parte degli assistiti e delle altre persone tenute al pagamento, rinviando al regolamento per criteri e modalità

  • d.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30

    la previsione dell'impegno formale ha funzione pratica di agevolare l'esazione, ma non costituisce la fonte dell'obbligo, che nasce direttamente dalla legge

  • l. 3 dicembre 1931, n. 1580

    la sua abrogazione non incide sull'autonomia e sull'attuale fondamento dell'obbligo di compartecipazione previsto dalla disciplina provinciale

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    richiamato per lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Quando una legge provinciale o regionale disciplina una compartecipazione pubblica alle spese del servizio, la riserva di legge dell'art. 23 Cost. è rispettata se i criteri essenziali dell'obbligazione risultano dalla fonte legislativa, potendo il regolamento limitarsi a stabilire modalità applicative e criteri omogenei.
  • Un obbligo di contribuzione verso l'amministrazione, collegato alla fruizione di un servizio sociale, può avere fonte diretta nella legge e non richiedere un atto negoziale o un impegno formale volontario dell'interessato o dei familiari.
  • L'abrogazione di una precedente disciplina statale di rivalsa non elimina, di per sé, un diverso obbligo di compartecipazione introdotto da una successiva normativa provinciale autonoma e dotato di fondamento proprio.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato e implicitamente disatteso il fatto allegato, rendendo chiara la propria opzione interpretativa sulla norma invocata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssegno di mantenimento e divorzile
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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