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Legge

LEGGE 12 gennaio 1991, n. 13

Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.

Normativa italiana091G0029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge individua in modo tassativo gli atti amministrativi che restano di competenza del Presidente della Repubblica e stabilisce che tutti gli altri, se alla data di entrata in vigore erano emessi con DPR, sono adottati con DPCM o decreto ministeriale secondo la competenza. Restano fermi il controllo della Corte dei conti, il parere del Consiglio di Stato quando previsto e la deliberazione del Consiglio dei ministri in caso di mancato adeguamento al parere.

Regolamentazione degli atti emanati dal Presidente della Repubblica

Regolamentazione degli atti del Presidente della Repubblica

La legge definisce quali atti amministrativi devono continuare a essere emanati con decreto del Presidente della Repubblica e disciplina, per gli altri atti, il passaggio a forme diverse di emanazione. Mantiene inoltre alcuni controlli e passaggi procedimentali già previsti dall’ordinamento.

Atti di competenza del Presidente della Repubblica

La norma elenca in modo tassativo gli atti che spettano al Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, oltre agli atti espressamente previsti dalla Costituzione o da norme costituzionali e a quelli relativi all’organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. Tra questi rientrano, tra gli altri:

  • nomine di sottosegretari, commissari straordinari del Governo, vertici di alcuni organismi nazionali e di alcune amministrazioni di rilievo;
  • nomine o incarichi direttivi in magistrature e Avvocatura dello Stato;
  • nomine di alti funzionari dello Stato, prefetti, ambasciatori, ufficiali di grado elevato e vertici di Forze armate e Forze di polizia;
  • scioglimento anticipato di consigli provinciali e comunali e nomina dei commissari;
  • concessione o revoca della cittadinanza italiana;
  • annullamento straordinario di atti amministrativi illegittimi;
  • ricompense al valore e al merito civile e militare, concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne nei casi previsti dalla legge;
  • concessione del titolo di città;
  • atti previsti da norme elettorali o referendarie e da norme di attuazione degli statuti speciali;
  • tutti gli atti per i quali sia intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri. Alcune lettere dell’elenco risultano espressamente soppresse o abrogate.

Tassatività dell’elenco

L’elencazione degli atti di competenza presidenziale è dichiarata tassativa. Essa non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso.

Atti amministrativi non più emanati con DPR

Per gli atti amministrativi diversi da quelli elencati come di competenza presidenziale, e che alla data di entrata in vigore della legge erano ancora adottati con decreto del Presidente della Repubblica, l’emanazione avviene con:

  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, oppure
  • decreto ministeriale, secondo la competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente a quella data. Se tali atti sono proposti da più ministri, devono essere emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Controlli e pareri

Per gli atti amministrativi trasferiti alla competenza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente resta fermo:

  • il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;
  • il previo parere del Consiglio di Stato, se richiesto dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

Deliberazione del Consiglio dei ministri in caso di dissenso dal parere

Se l’Amministrazione non intende conformarsi al parere del Consiglio di Stato, l’atto è sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

Obiettivo pratico della disciplina

La legge mira a razionalizzare la forma degli atti amministrativi, riservando al Presidente della Repubblica solo quelli espressamente individuati e trasferendo gli altri alla sede governativa o ministeriale, senza eliminare i controlli di legittimità e consultivi già previsti.

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