Cassazione Penale, Ordinanza n. 22754/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in relazione a un fatto rientrante nell'ipotesi di lieve entità. I motivi erano due: primo, la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deducendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato elementi favorevoli; secondo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, contestando la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità valorizzando la gravità dell'offesa, le concrete modalità del fatto e la pluralità delle tipologie di sostanza detenuta, e che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto dalla mancanza di elementi positivi e dalla concreta gravità del fatto, giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la valutazione sulla particolare tenuità del fatto era stata già compiuta in modo congruo dal giudice di merito, con riferimento alla gravità dell'offesa, alle modalità concrete e alla pluralità di sostanze. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e da un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se non contraddittorio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice richiamata come titolo di reato per la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti in ipotesi di lieve entità.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la gravità dell'offesa, le concrete modalità del fatto e la pluralità/tipologia delle sostanze detenute rendano non meritevole l'applicazione della causa di non punibilità.
Le attenuanti generiche non spettano automaticamente per il solo stato di incensuratezza; il diniego può essere fondato sull'assenza di elementi positivi o su elementi negativi ritenuti prevalenti.
La valutazione sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche è giudizio di fatto che può essere fondato anche su uno solo degli elementi indicati dalla norma, purché la motivazione dia conto di quelli ritenuti prevalenti.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero non ravvisato nel caso concreto.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è esclusa quando la condotta, per modalità concrete e per l'intensità dell'offesa, non appare marginale; in materia di stupefacenti, la pluralità e la tipologia delle sostanze detenute possono incidere in senso ostativo.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice evidenzia l'assenza di elementi di segno positivo e valorizza circostanze negative del fatto o della personalità dell'imputato; non è sufficiente, di per sé, il solo stato di incensuratezza.
- La motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto insindacabile in cassazione quando non sia illogica o contraddittoria e richiami gli elementi dell'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre una diversa lettura del fatto sotto la veste del vizio di motivazione, quando la censura mira in realtà a sostituire la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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