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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11077/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (commerciante)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che la società proprietaria di un immobile commerciale, già adibito a supermercato, ha convenuto la titolare di una farmacia limitrofa per ottenere: l'accertamento negativo dell'inesistenza di qualsiasi vincolo, diritto o servitù di parcheggio gravante su un'area di sua proprietà; la cessazione di asserite turbative; il risarcimento del danno per mancato o inferiore incasso da locazione, pari a circa 131.000 euro. La controparte ha sostenuto che i parcheggi erano stati vincolati come standard urbanistico in relazione al cambio di destinazione di alcuni locali, poi ceduti a una società di leasing e quindi locati alla stessa convenuta, e ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento per l'occupazione dei parcheggi ritenuti pertinenti alla farmacia. In primo grado la domanda attrice è stata respinta sul rilievo che l'ordinamento non conosce una servitù prediale di parcheggio, e che il vincolo derivava da imposizione amministrativa comunale; è stato conseguentemente respinto anche il risarcimento. In appello la società ha dedotto l'inopponibilità del vincolo per mancata trascrizione, ma la Corte territoriale ha ritenuto tale deduzione domanda nuova inammissibile ex art. 345 c.p.c. La ricorrente principale ha quindi proposto tre motivi: violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello qualificato come nuova la questione dell'inopponibilità del vincolo; omessa pronuncia, poiché la domanda riguardava in generale l'inesistenza di ogni vincolo e diritto vantato dalla controparte, non solo della servitù di parcheggio; violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi per il diniego di prova testimoniale e interrogatorio sulla domanda risarcitoria. La resistente ha proposto ricorso incidentale, deducendo a sua volta violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo in tema di danno per la mancata disponibilità dei parcheggi antistanti la farmacia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i primi due motivi non potessero essere esaminati nel merito perché la sentenza d'appello era sorretta da una autonoma seconda ratio decidendi non censurata: il vincolo a parcheggio, anche se non trascritto, risultava dai rogiti di acquisto. Poiché tale ratio non era stata impugnata, si è formato giudicato sul punto, rendendo inammissibili le censure dirette al diverso fondamento della decisione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per la parte relativa all'art. 360 n. 5 c.p.c., in presenza di doppia conforme e di giudizio di appello instaurato dopo il 12 settembre 2012, sia per la parte relativa agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., perché il giudice di merito aveva già fondato la decisione su prove acquisite, reputando superflui ulteriori mezzi istruttori, con motivazione ritenuta logicamente comprensibile e quindi non censurabile in cassazione. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché notificato oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., con conseguente compensazione integrale delle spese di legittimità e applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte d'appello ha ritenuto nuova e quindi inammissibile la deduzione relativa all'inopponibilità del vincolo per mancata trascrizione

  • art. 360 c.p.c.

    base dei primi due motivi del ricorso principale per violazione di norme processuali

  • art. 360 c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi; dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme e appello successivo al 12 settembre 2012

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al diniego di ulteriori mezzi istruttori

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sull'onere della prova, con rilievo che il giudice di merito aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio

  • art. 209 c.p.c.

    utilizzato per qualificare come superflua l'assunzione di ulteriori mezzi di prova dopo gli esiti della c.t.u.

  • art. 348-ter c.p.c.

    il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stato dichiarato inammissibile per doppia conforme

  • art. 334 c.p.c.

    il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivamente notificato

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per il termine semestrale di impugnazione, scaduto prima della notifica del ricorso incidentale

  • art. 13 d.p.r. 115/2002

    presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente

  • art. 1-bis d.p.r. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 7561/2019

    citata come precedente che riconosce in via di principio la servitù di parcheggio

  • Cass. 13880/2020

    citata per il principio del giudicato interno su una ratio non impugnata

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione che censuri solo una di esse è inammissibile, perché l'altra, non impugnata, è idonea da sola a reggere la decisione e si consolida con giudicato interno.
  • La deduzione in appello di un diverso profilo della medesima pretesa non integra domanda nuova se resta nei limiti del petitum e della causa petendi originari; tuttavia la censura in cassazione non può comunque giovarsi di tale rilievo quando una ratio autonoma della sentenza impugnata non sia stata attaccata.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c., se il giudizio di appello è stato introdotto dopo la data rilevante prevista dalla norma.
  • Il giudice di merito può reputare superflua l'assunzione di ulteriori prove quando ritenga già sufficientemente accertati i fatti decisivi sulla base del compendio istruttorio acquisito; in cassazione tale valutazione è censurabile solo se la motivazione è talmente carente da impedire la ricostruzione del ragionamento decisorio.
  • Il ricorso incidentale notificato oltre il termine di impugnazione è inefficace, con conseguente impossibilità di esame nel merito delle relative censure.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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