Cassazione Civile, Sentenza n. 9784/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva annullato le riprese fiscali per IRES, IRAP e IVA relative al 2005: l'Agenzia deduceva, in particolare, l'illegittima inversione dell'onere della prova in relazione all'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti e all'emissione di fatture in regime di sospensione d'imposta (dichiarazioni d'intenti false), nonché omesso esame di fatto decisivo circa la contestata omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili (antieconomicità delle vendite).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso soltanto in parte e lo ha ritenuto fondato con riguardo alla contestazione relativa alle fatture emesse in regime di sospensione d'imposta: la sentenza della CTR è stata cassata in parte e rinviata al giudice di merito per nuova valutazione, con indicazione di applicare il principio secondo cui il cedente deve adottare diligenza e misure ragionevoli quando esistono elementi che rendono sospetta l'attendibilità dell'esportatore abituale. Quanto alla censura sull'illegittima detrazione per fatture soggettivamente inesistenti, la Corte ha ritenuto che l'Agenzia non avesse fornito indizi specifici sufficienti a dimostrare la conoscenza o conoscibilità della frode da parte della società contribuente, per cui tale parte del motivo è stata respinta (in parte anche inammissibile). Il secondo motivo (omesso esame sul punto dell'antieconomicità) è stato dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è quindi annullata in parte e rinviata; la Cassazione ha disposto le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente nel presente giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 8)
In tema di cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta, se la dichiarazione d'intenti è ideologicamente falsa (esportatore abituale privo dei requisiti), il cedente non può automaticamente avvalersi della sospensione se disponendo di elementi che rendono sospetta l'operazione non ha adottato tutte le misure di diligenza ragionevoli per accertare l'attendibilità dell'esportatore
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (artt. 19 ss.)
Riferito al tema delle fatture: la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti impone all'Amministrazione l'onere di provare, anche mediante indizi specifici, non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario della frode
Principio sull'onere della prova: chi deduce un fatto ha l'onere di provarlo; applicato per ricordare che l'Amministrazione deve allegare elementi obiettivi e specifici per dimostrare la consapevolezza del contribuente
Codice di procedura civile (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5)
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo); la Corte le ha invocate per delimitare i profili di legittimità esaminati e per dichiarare inammissibile la richiesta di rivalutazione meramente probatoria
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture soggettivamente inesistenti deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche, con elementi oggettivi e specifici, la consapevolezza o la conoscibilità della frode da parte del destinatario; la regolarità della contabilità e dei pagamenti non esclude automaticamente l'assenza di tale consapevolezza
- Nel caso di cessioni in sospensione d'imposta fondate su dichiarazioni d'intenti, il cedente ha un onere di diligenza: se esistono indizi che rendono sospetto l'acquirente (es. soggetti 'cartiera', mancata effettiva esportazione), il cedente deve adottare tutte le misure ragionevoli per verificare la legittimità dell'operazione o rischia di perdere il beneficio della sospensione
- La Corte di merito, nella valutazione dei casi di frode IVA, deve valutare specificamente se il comportamento del contribuente è stato diligente alla luce degli elementi probatori acquisiti; l'assenza di motivazione su punti decisivi può portare alla cassazione e al rinvio
- In Cassazione non è ammessa una semplice richiesta di rivalutazione del materiale probatorio: i motivi devono essere fondati su violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi chiaramente indicati
- Per difendersi in casi analoghi è fondamentale documentare tutte le verifiche effettuate sull'affidabilità dei clienti (es. controlli su status di esportatore abituale, verifica esportazioni, contratti, tracciabilità pagamenti) e produrre elementi specifici che escludano la conoscenza o conoscibilità della frode
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