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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06713/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di una società che aveva presentato una domanda concorrente, del provvedimento provinciale di concessione di derivazione d’acqua a fini idroelettrici in favore di altra società, nonché degli atti istruttori e consultivi presupposti. La ricorrente lamentava: (1) violazione dell’art. 13 del regolamento regionale Lombardia n. 2/2006 e dei principi di ragionevolezza e legittimo affidamento, sostenendo che l’organo consultivo tecnico-amministrativo provinciale dovesse esaminare anche le osservazioni della concorrente pretermessa e che il parere fosse stato reso senza un’istruttoria completa; (2) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e vizi motivazionali, contestando i criteri usati per comparare le offerte, l’uso di dati relativi a un diverso bacino idrografico, la valutazione della capacità tecnico-finanziaria della concorrente favorita e la mancata considerazione della solidità delle compagini societarie; (3) omessa pronuncia e nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 112 c.p.c., per non avere il giudice amministrativo esaminato il motivo di gravame relativo alla mancata valutazione degli interessi ambientali e dei terzi, inclusi alcuni accordi con proprietari dei terreni e la sovrapposizione dell’opera con una scala di risalita dei pesci.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui chiedeva una rivalutazione degli atti e dei fatti del procedimento e comunque infondato nel merito quanto all’interpretazione dell’art. 13 del regolamento regionale, letta in coordinamento con gli artt. 12 e 19: le osservazioni della concorrente potevano essere valutate nella fase decisoria e non imponevano una regressione del procedimento né un ulteriore contraddittorio davanti all’organo consultivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. e perché mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito comparativo tra i progetti, attività preclusa al giudice di legittimità; la Corte ha inoltre ribadito che il sindacato sul provvedimento amministrativo si limita a vizi macroscopici, illogicità manifesta, travisamento dei fatti o difetti istruttori gravi. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, perché la sentenza impugnata aveva in realtà esaminato congiuntamente i rilievi sul profilo tecnico dell’impianto e sul difetto di istruttoria, rendendo implicitamente infondate anche le doglianze sugli interessi ambientali e dei terzi; la motivazione non è stata considerata mancante o meramente apparente. La ricorrente è stata condannata alle spese e il Collegio ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il perimetro formale dei motivi di ricorso, ma non consente di trasformare il giudizio di legittimità in una rivalutazione del merito o dei fatti.

  • art. 3 L. 241/1990

    la Corte non ne accoglie la violazione, perché il provvedimento e la motivazione del giudice di merito risultano sufficienti e non sindacabili come merito comparativo.

  • art. 13 del Regolamento regionale Lombardia n. 2 del 24 marzo 2006

    va letto in coordinamento con gli artt. 12 e 19; non prevede un contraddittorio endoprocedimentale sull’istruttoria da rinnovare davanti all’organo consultivo dopo la conclusione della fase istruttoria, e le osservazioni delle concorrenti possono essere valutate nella fase decisoria.

  • art. 19 del Regolamento regionale Lombardia n. 2 del 24 marzo 2006

    collocato nella fase decisoria, presuppone la conclusione dell’istruttoria e l’eventuale parere dell’organo consultivo; conferma che le osservazioni non impongono una regressione del procedimento.

  • art. 12 del Regolamento regionale Lombardia n. 2 del 24 marzo 2006

    richiamato per la lettura sistematica dell’art. 13 nell’ambito della disciplina della procedura concessoria.

  • art. 111 Cost.

    in cassazione contro le decisioni del TSAP rilevano solo violazioni di legge e vizi motivazionali estremi (inesistenza, contraddittorietà o apparenza della motivazione).

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando il giudice ha esaminato congiuntamente le questioni o quando il motivo è comunque assorbito nella motivazione adottata.

  • art. 132, comma 2 e 4, c.p.c.

    la motivazione è sufficiente se consente di percepire il percorso logico-giuridico; non occorre replicare a ogni argomento difensivo se incompatibile con la soluzione adottata.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda e il loro contenuto rilevante; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    è richiamato per dare atto della ricorrenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • r.d. n. 1775/1933

    è richiamato per affermare che, nella disciplina delle derivazioni d’acqua, la capacità tecnica può essere apprezzata al momento della valutazione dei progetti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è consentito censurare solo violazioni di legge e vizi motivazionali che si traducano in inesistenza, apparenza o contraddittorietà della motivazione; non è ammessa una nuova valutazione delle risultanze di fatto o delle scelte tecniche dell’amministrazione.
  • Chi deduce in cassazione una questione non esaminata dalla sentenza impugnata deve allegare e dimostrare di averla già proposta nei gradi di merito, indicando specificamente dove e quando ciò sia avvenuto.
  • Il regolamento procedimentale sulle derivazioni d’acqua va interpretato sistematicamente: la fase istruttoria e quella decisoria sono distinte e le osservazioni dei concorrenti possono essere considerate nella fase finale senza imporre un nuovo passaggio consultivo o la regressione del procedimento.
  • In presenza di valutazioni comparative discrezionali tra progetti concorrenti, il sindacato giurisdizionale si arresta ai vizi macroscopici, al travisamento dei fatti e ai difetti istruttori o motivazionali gravi, non potendo il giudice sostituire la propria scelta a quella dell’amministrazione.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario il rispetto rigoroso dell’onere di specificità e autosufficienza: il motivo deve indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque affrontato, anche con motivazione sintetica o con esame congiunto, il nucleo delle questioni dedotte, rendendo implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la decisione adottata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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