Cassazione Civile, Ordinanza n. 20162/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva chiesto il rimborso di un credito IVA cedutole "pro soluto" da un fallimento, dopo che l'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo operata o comunque opponibile una compensazione con debiti tributari della società cedente. In primo grado e in appello la contribuente aveva ottenuto l'annullamento del diniego, sostenendo che il credito si fosse formato durante la procedura concorsuale e che, dunque, non fosse compensabile con debiti anteriori al fallimento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, perché la CTR non aveva individuato quale fosse il debito tributario opposto in compensazione, né aveva ricostruito l'origine temporale del credito IVA e dei controcrediti erariali. L'Ufficio aveva specificamente allegato che, al momento della cessione, esistevano cartelle e iscrizioni a ruolo riferite ad anni d'imposta anteriori al fallimento e aveva richiamato il principio per cui il momento genetico del credito IVA coincide con l'operazione imponibile e la fatturazione, non con la sola esigibilità o con la richiesta di rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha osservato che, in tema di compensazione tra credito IVA chiesto a rimborso e debiti erariali in presenza di fallimento, è decisivo accertare con precisione quando siano sorti il credito e i controcrediti, per stabilire se appartengano alla sfera del fallito o a quella della massa fallimentare. La CTR, invece, aveva annullato il diniego richiamando in modo generico la distinzione tra operazioni anteriori e successive al fallimento, senza esaminare le allegazioni dell'Ufficio e senza ricostruire la storia temporale delle partite fiscali. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia, che dovrà riesaminare la vicenda accertando l'origine dei crediti e dei debiti e, solo dopo, pronunciarsi sulla compensabilità e sulle spese.
Norme richiamate
La compensazione nel contesto fallimentare è soggetta ai limiti propri della procedura concorsuale; occorre verificare se i crediti contrapposti siano sorti prima o dopo l'apertura del fallimento.
La norma impone una distinzione tra operazioni anteriori e successive alla dichiarazione di fallimento e si collega alla separata evidenza della posizione IVA del fallito e della massa fallimentare.
art. 1, comma 7, lett. c), d.m. 30 settembre 1997, n. 384
In caso di cessione del credito, la sua efficacia verso l'Amministrazione finanziaria può essere limitata dalla presenza di iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e intelligibile; la sua mancanza o apparenza integra vizio denunciabile in cassazione.
Nel processo tributario la decisione deve essere adeguatamente motivata; l'omessa considerazione delle allegazioni decisive comporta nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione mancante o apparente è deducibile come nullità della sentenza.
Massime di principio
- In materia di credito IVA del soggetto fallito o della massa fallimentare, la compensabilità con debiti erariali dipende dall'accertamento rigoroso del momento di insorgenza dei rispettivi crediti e debiti; non basta che il credito divenga liquido o esigibile dopo l'apertura del fallimento.
- Quando si contesta la compensazione in presenza di procedure concorsuali, il giudice deve ricostruire la storia delle partite fiscali e verificare se il credito appartenga alla sfera prefallimentare del debitore o a quella successiva della massa fallimentare.
- La motivazione è viziata quando la decisione omette di esaminare allegazioni e documenti decisivi circa l'origine temporale dei crediti contrapposti e si limita a formule generiche non idonee a rendere percepibile il percorso argomentativo.
- La cessione di un credito tributario non esonera il giudice dal verificare, prima della compensazione o del rimborso, la presenza di debiti erariali preesistenti e le eventuali limitazioni di opponibilità verso l'Amministrazione finanziaria.
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