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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22986/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione stipulata nel 2003 tra una regione e un'ATI di cui il consorzio era componente, in attuazione di una legge regionale che aveva previsto la costituzione di una società partecipata per la progettazione, esecuzione e manutenzione di autostrade regionali. Il consorzio aveva avviato un arbitrato sostenendo che, dopo le contestazioni dell'Unione europea sulla compatibilità della disciplina regionale in materia di appalti pubblici, la regione aveva modificato la legge regionale nel 2006 e così si era sottratta agli obblighi contrattuali assunti, oltre a ledere il suo affidamento nella continuità dell'impegno negoziale, anche continuando a conferire incarichi alla società partecipata. Il collegio arbitrale aveva ritenuto responsabile la regione e l'aveva condannata al risarcimento; la corte d'appello, invece, aveva accolto l'impugnazione della regione, dichiarato la nullità del lodo in sede rescindente e respinto le domande risarcitorie in sede rescissoria. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 829 c.p.c. per avere la corte d'appello ritenuto ammissibili motivi di impugnazione del lodo asseritamente privi di specificità; (2) violazione delle norme in tema di inadempimento e risarcimento del danno, censurando l'affermazione di contraddittorietà del lodo e sostenendo che la responsabilità della regione derivasse dalla lesione dell'affidamento; (3) violazione delle regole sul rapporto tra invalidità dell'affidamento e sorte del contratto nelle opere strategiche, sostenendo la conservazione della validità del contratto; (4) violazione di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e delle norme sull'inadempimento, motivo dipendente dall'eventuale accoglimento dei precedenti; (5) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contestando la nullità del lodo per una statuizione sulla differenza remunerativa che assumeva essere stata invece richiesta mediante i quesiti arbitrali. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, ha respinto i motivi secondo, terzo e quarto perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, e ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo perché non si confrontava con l'argomento decisivo della corte d'appello circa l'assenza di una domanda specifica di pagamento delle differenze remunerative. Il ricorso principale è stato quindi respinto e il ricorso incidentale della regione, proposto in via condizionata su questioni pregiudiziali, è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso principale del consorzio. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancanza di autosufficienza, infondati i motivi secondo, terzo e quarto perché non investivano la reale ratio della sentenza della corte d'appello, e inammissibile il quinto motivo per difetto di specificità e mancato confronto con la motivazione decisiva sull'assenza di una domanda relativa alle differenze remunerative. Di conseguenza, il ricorso incidentale della regione è stato dichiarato assorbito. La parte ricorrente principale è stata condannata alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 829 c.p.c.

    L'impugnazione del lodo è a critica limitata e deve essere proposta per i motivi tassativi previsti dalla norma; in sede di cassazione il controllo riguarda la decisione della corte d'appello e non il lodo direttamente.

  • art. 830 c.p.c.

    Solo dopo l'accertamento positivo di una nullità del lodo nel giudizio rescindente può aprirsi il riesame del merito nel giudizio rescissorio.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    La cassazione verifica la conformità alla legge e la congruità della motivazione della sentenza d'appello impugnata.

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve essere specifico; se se ne denuncia la genericità in cassazione occorre riportare nel ricorso il contenuto dei motivi contestati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. amm.

    È richiamato come disciplina speciale delle opere strategiche, ma la corte esclude che fosse applicabile analogicamente alla vicenda concreta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro la sentenza che decide sull'impugnazione del lodo arbitrale, il controllo è limitato alla conformità a legge e alla congruità della motivazione della sentenza d'appello, non potendo la Corte riesaminare direttamente il merito del lodo.
  • L'impugnazione per nullità del lodo è un giudizio a critica vincolata: le censure devono essere ricondotte a uno dei motivi tipici previsti dall'art. 829 c.p.c. e devono essere formulate con specificità.
  • La deduzione di un error in procedendo non esonera il ricorrente dall'onere di autosufficienza: il ricorso deve riportare in modo puntuale il contenuto degli atti e delle censure rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo senza accedere ai fascicoli di merito.
  • La contraddittorietà interna della motivazione del lodo non determina nullità se non raggiunge il livello dell'assoluta incomprensibilità del ragionamento decisorio; una mera incoerenza logica non basta.
  • Per censurare una sentenza è necessario confrontarsi con la ratio decidendi effettiva: se la decisione si fonda su un autonomo argomento decisivo, la critica rivolta a un passaggio diverso o accessorio è inidonea a scalfirla.
  • In sede di interpretazione della domanda arbitrale o processuale, l'apprezzamento del giudice di merito è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica e se la censura non individua esattamente l'errore decisivo.
  • L'inadempimento contrattuale non può essere predicato in relazione a una condotta che il giudice ritenga estranea agli obblighi negoziali dedotti in causa e che derivi, invece, dall'esercizio di una potestà legislativa doverosa per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniGiurisdizioneRicorso per cassazione
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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