Cassazione Civile, Ordinanza n. 11000/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia riguarda l'inquadramento professionale di un dipendente dell'INPS e il conseguente diritto a differenze retributive. Il Tribunale aveva riconosciuto al lavoratore la posizione economica C3 dell'Area C dal 1° gennaio 2005; la Corte d'appello di Venezia, riformando parzialmente la decisione, aveva riconosciuto soltanto la posizione C1 dal medesimo termine e con esclusione del periodo 1° settembre 2009 - 28 febbraio 2010, ritenendo che il lavoratore avesse gestito in autonomia e responsabilità una sola fase del processo 'assicurato-pensionato' e non l'intero processo, requisito ritenuto necessario per l'Area C. L'INPS ha ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 13 CCNL 1998/2001, dell'art. 63, co. 5, d.lgs. 165/2001, dell'art. 7 CCNL 1998/2001 e dell'Allegato 2/Allegato B, oltre che degli artt. 1362 ss. c.c.; con il secondo motivo ha denunciato anche la violazione dell'art. 6 CCNL 2006/2009 e dell'Allegato A, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato il nuovo sistema di classificazione introdotto dal CCNL 2006/2009, applicabile al periodo controverso. Il controricorso del lavoratore ha sollevato varie eccezioni di inammissibilità, tutte respinte dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, congiuntamente esaminati, i due motivi dell'INPS. Ha cassato la sentenza impugnata perché la Corte d'appello aveva fondato la decisione su una ricostruzione incompleta delle mansioni svolte, valorizzando soltanto la gestione di una fase del processo 'assicurato-pensionato' senza verificare se il lavoratore avesse svolto, almeno per altre attività, l'intero processo o almeno un altro intero processo, come richiesto per l'inquadramento in Area C secondo le declaratorie contrattuali. La Corte ha inoltre chiarito che, per il periodo assoggettato al CCNL 2006/2009, il nuovo sistema di classificazione ha reso equivalenti professionalmente le mansioni all'interno della stessa area, con conseguente insussistenza di mansioni superiori se non nel caso di attività proprie dell'area immediatamente superiore. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame dei dati istruttori, limitatamente restando definitiva la statuizione relativa all'assenza di prova per il periodo 1° settembre 2009 - 28 febbraio 2010, non impugnata sul punto.
Norme richiamate
È il parametro processuale invocato per censurare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi.
art. 13 CCNL 1998/2001
Richiamato come fonte della classificazione professionale precedente al nuovo sistema, rilevante per distinguere Area B e Area C.
art. 63, co. 5, d.lgs. 165/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela giudiziale del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.
art. 7 CCNL 1998/2001
Richiamato in tema di inquadramento nel sistema contrattuale originario.
Allegato 2 - Allegato B CCNL 1998/2001
Richiamato come parte della disciplina classificatoria delle mansioni.
Richiamati per l'interpretazione del contratto collettivo secondo i canoni ermeneutici civilistici.
art. 6 CCNL 2006/2009
Richiamato per sostenere l'applicabilità del nuovo sistema di classificazione al periodo controverso.
Allegato A CCNL 2006/2009
Rilevante perché contiene la nuova declaratoria delle aree e la tabella di inquadramento/trasposizione.
Richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi.
art. 36 Cost.
Escluso come fondamento per conservare trattamenti retributivi non più dovuti alla luce dell'evoluzione contrattuale.
art. 8 CCNL 2006/2009
Richiamato per evidenziare che i profili professionali sono affidati agli enti nel rispetto dei criteri contrattuali e che ciò non impedisce l'immediata operatività del nuovo sistema.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la verifica dell'inquadramento superiore deve essere compiuta alla luce delle declaratorie contrattuali applicabili ratione temporis, comparando il contenuto concreto delle mansioni svolte con i requisiti dell'area rivendicata.
- Ai fini del riconoscimento dell'Area C, non è sufficiente la gestione autonoma di una sola fase di un processo: occorre accertare lo svolgimento e la gestione di tutte le fasi del processo, o comunque di un processo intero, secondo la disciplina contrattuale applicabile.
- Con il CCNL 2006/2009 del comparto enti pubblici non economici, le mansioni all'interno della medesima area sono professionalmente equivalenti; pertanto, dopo l'entrata in vigore di tale sistema, il divario retributivo per mansioni superiori sussiste solo se il dipendente svolge mansioni proprie dell'area immediatamente superiore.
- L'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione opera automaticamente dal momento previsto dal contratto collettivo e non può essere differita in attesa dell'adozione dei singoli profili professionali da parte dell'ente.
- Il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori matura di tempo in tempo secondo la situazione di fatto e di diritto vigente nel periodo considerato; non può essere mantenuto sulla base di pretese di intangibilità di precedenti assetti retributivi incompatibili con l'evoluzione della contrattazione collettiva.
- Le eccezioni di inammissibilità non sono decisive quando il ricorso investe questioni di puro diritto, i contratti collettivi del pubblico impiego sono conoscibili d'ufficio e la censura individua con chiarezza l'errore di diritto della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10913/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10915/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10928/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10942/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10945/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10953/2023 del 26/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →