Sentenza del 01/07/2015 n. 13473 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di liquidazione INVIM relativo alla successione di S.C., apertasi il 26 marzo 1993, dopo la denuncia di successione presentata il 15 gennaio 1996. S.G. contestava: la motivazione dell’avviso e l’assenza di contraddittorio e di un previo avviso di accertamento sulla valutazione degli immobili; la debenza dell’INVIM, sostenendo che fosse stata soppressa dal 31 dicembre 1992; la regolarità del giudizio di primo grado nei confronti di due coeredi, per mancata notifica dell’avviso di udienza e assenza di difesa tecnica; la misura delle sanzioni per il ritardo. Sosteneva inoltre che l’immobile fosse entrato in successione solo per il 50%, poiché in comunione legale con la moglie del defunto.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile l’istanza di definizione agevolata, poiché l’Agenzia era risultata integralmente vittoriosa nei precedenti gradi di merito e mancava quindi il presupposto della soccombenza dell’Amministrazione. Ha dichiarato inammissibili i motivi per difetto dei requisiti richiesti dall’art. 366-bis c.p.c. e per genericità e carenza di specificità; il motivo sulla persistente debenza dell’INVIM è stato comunque ritenuto infondato, perché il regime transitorio manteneva l’imposta per i presupposti verificatisi dal 1° gennaio 1993 al 1° gennaio 2003, limitandone il calcolo all’incremento maturato entro il 31 dicembre 1992. Il motivo relativo ai vizi processuali riguardanti gli altri coeredi è stato respinto anche perché gli eredi, obbligati in solido, non sono litisconsorti necessari e S.G. non aveva interesse a far valere violazioni riferite alle posizioni altrui. La censura sulle sanzioni è stata giudicata generica. La contestazione della quota del 50% non ha condotto a una diversa decisione. Il ricorso è stato respinto e S.G. condannato a rimborsare all’Agenzia delle Entrate 3.200 euro per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2-bis, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
l'istanza del ricorrente di definizione della controversia D.L. n. 40 del 2010, ex art. 3, comma 2 bis è inammissibile, in quanto la controversia non rientra nell'ambito applicativo della disciplina dettata dal citato D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2 bis, comma introdotto dalla Legge di Conversione 22 maggio 2010, n. 73, non ricorrendo, nella fattispecie, il requisito della soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nei precedenti gradi di giudizio di merito, essendo stata la stessa, al contrario, integralmente vittoriosa.
La definizione prevista dalla disciplina richiamata non è accessibile se l’Amministrazione finanziaria è risultata integralmente vittoriosa nei gradi di merito: occorre che ricorra il requisito della sua soccombenza.
la prima censura, implicante vizio motivazionale, è inammissibile perchè l'illustrazione, prescritta dall'art. 366 bis c.p.c., non contiene la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.
Per i ricorsi soggetti alla norma, la censura motivazionale deve indicare chiaramente il fatto controverso e spiegare perché l’omissione o l’insufficienza della motivazione sia decisiva; i quesiti di diritto devono inoltre identificare l’errore imputato al giudice e la regola alternativa proposta, calandosi nella controversia concreta.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 17, comma 7
L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1 gennaio 1993 fino al 1 gennaio 2003 limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992.
La norma transitoria conserva l’INVIM per i presupposti verificatisi nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 1° gennaio 2003, ma assoggetta a imposta soltanto l’incremento maturato entro il 31 dicembre 1992. Il momento del trasferimento può dunque essere successivo alla soppressione dell’imposta senza escluderne l’applicazione secondo tale limite di calcolo.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2, comma 1
L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dall'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile.
Il presupposto dell’INVIM è il trasferimento immobiliare, anche a titolo gratuito per successione. Nel regime transitorio, tuttavia, il momento di tale presupposto va distinto dalla data alla quale si misura l’incremento imponibile.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6, comma 2
La Corte rileva che la disciplina transitoria deroga al criterio ordinario di determinazione del valore finale dell’immobile previsto da questa disposizione: per gli eventi verificatisi nel decennio transitorio, il valore rilevante è riferito al 31 dicembre 1992.
D.P.R. 31 ottobre 1972, n. 637, art. 46
Per le successioni cui la disposizione è applicabile, gli eredi sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta di successione; la pluralità degli eredi non determina, per ciò solo, un litisconsorzio necessario.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 36
La disposizione, applicabile alle successioni aperte dal 1° gennaio 1991 fino alla sua abrogazione, configura la solidarietà degli eredi per il pagamento dell’imposta di successione. La solidarietà riguarda rapporti distinti e non rende inscindibili le cause promosse dai singoli obbligati.
l'obbligazione solidale (dal lato passivo), in forza della quale ciascuno dei debitori può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri, esclude che, tra i predetti obbligati in solido, si determini, ove agiscano congiuntamente in giudizio, una situazione di inscindibilità delle cause e quindi di litisconsorzio necessario
Nell’obbligazione solidale ciascun debitore può essere chiamato a pagare l’intero e il pagamento di uno libera gli altri; ciò non trasforma però le posizioni dei coobbligati in un’unica causa inscindibile.
Codice di procedura civile, art. 102
Il litisconsorzio necessario presuppone una causa inscindibile; la mera solidarietà tra eredi e la trattazione congiunta delle loro impugnazioni non bastano a configurarlo.
Codice di procedura civile, art. 331
La disciplina dell’integrazione del contraddittorio in sede d’impugnazione opera quando la causa è inscindibile o vi è un litisconsorzio necessario; non si applica per il solo fatto che più coobbligati solidali abbiano agito congiuntamente.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 50 e 51
Le disposizioni disciplinano le sanzioni per omissione o ritardo nella denuncia di successione e per denuncia incompleta o infedele. La contestazione della misura della sanzione deve essere specifica: una doglianza generica sull’entità e sulla mancata considerazione della gravità del danno o della personalità del trasgressore non è sufficiente.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4 e 5
I motivi di ricorso per cassazione devono essere ricondotti con precisione al vizio dedotto: una questione di puro diritto o un vizio procedimentale non può essere presentato come mera insufficienza della motivazione, e le censure devono rispettare i requisiti di specificità previsti per il rispettivo motivo.
Massime di principio
- Nel regime transitorio dell’INVIM, la successione apertasi dopo il 31 dicembre 1992 non esclude automaticamente l’imposta: se il presupposto si verifica nel periodo previsto dalla norma, l’imposizione riguarda soltanto l’incremento di valore maturato entro il 31 dicembre 1992.
- Quando la sentenza è soggetta all’art. 366-bis c.p.c., il ricorso deve formulare quesiti concreti e autosufficienti. Per una censura motivazionale occorre individuare il fatto controverso e chiarire perché il vizio incida sulla decisione; per una censura di diritto occorre indicare sia la regola applicata sia quella che si assume corretta.
- La solidarietà tra coobbligati non comporta automaticamente litisconsorzio necessario. Anche se le cause sono riunite, le posizioni processuali restano autonome; una parte non può normalmente far valere vizi che riguardano esclusivamente altri coobbligati se non dimostra un proprio interesse.
- Le contestazioni sulla misura delle sanzioni devono indicare in modo specifico quale criterio legale sia stato violato e perché la sanzione sia illegittima; affermazioni generiche sulla sua entità non bastano.
- Un’agevolazione processuale subordinata alla soccombenza dell’Amministrazione non è applicabile quando l’ente pubblico ha vinto integralmente nei precedenti gradi di merito.
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