Cassazione Penale, Sentenza n. 17781/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Nola che aveva condannato Laezza per il reato di cui all'art. 110 cod. pen. e art. 256 D.Lgs. 152/2006 (trasporto di rifiuti non pericolosi, materiale da demolizione, il 13/01/2018). Il ricorrente deduce: 1) inesistenza di concorso per essere solo dipendente/autista e non soggetto obbligato alla gestione delle autorizzazioni; al massimo avrebbe potuto essere connivente ma non punibile; 2) mancata o insufficiente motivazione sulla richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; 3) carenza generale della motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la sentenza si è limitata alla quantità dei rifiuti senza spiegare i nessi di responsabilità.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato i motivi inammissibili nella parte relativa a una rilettura dei fatti (per manifesta infondatezza, genericità e per proporre una diversa valutazione probatoria non consentita in sede di legittimità). Ha però accolto il motivo relativo alla particolare tenuità del fatto, rilevando la mancata motivazione della sentenza sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale questione, rinviando per un nuovo giudizio sul punto. Quanto al merito della responsabilità per il trasporto senza autorizzazione, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato l'accertamento del concorso del titolare e dell'autista e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'esercizio dell'attività durante la sospensione dell'iscrizione integra il reato. La Corte ha altresì ricordato che, in caso di annullamento limitato alla verifica della particolare tenuità, il giudice di rinvio non può dichiarare estinto il reato per prescrizione intervenuta dopo l'annullamento parziale.
Norme richiamate
Norma sul concorso nel reato; la Corte ricorda che l'accertamento del concorso è questione di fatto e insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato dal giudice di merito.
art. 256 D.Lgs. 152/2006 (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
Sanziona la gestione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione/ iscrizione; la Corte richiama che l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti durante il periodo di sospensione dell'iscrizione integra il reato, e la sospensione per mancato pagamento delle marche da bollo azzera gli effetti autorizzatori.
Disposizione sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sentenza impugnata non ha motivato la decisione sulla sua applicabilità e la Cassazione ha annullato limitatamente a questo vizio per rinvio al giudice di merito.
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Richiama il limite della motivazione nelle memorie e nella struttura del ricorso per Cassazione; la Corte segnala che il ricorso è stato formulato nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Massime di principio
- In materia di reati ambientali, la Cassazione non riesamina i fatti: la responsabilità per concorso va valutata in fatto dal giudice di merito e la sua ricostruzione è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
- Il semplice ruolo di autista non esclude automaticamente la responsabilità penale: se il giudice di merito accerta concorso (es. consapevolezza e collaborazione nell'attività di trasporto senza autorizzazione) tale valutazione è solida in Cassazione salvo vizi motivazionali.
- L'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti nel periodo di sospensione dell'iscrizione all'albo integra il reato previsto dall'art. 256 D.Lgs. 152/2006; l'ignoranza della sospensione deve essere adeguatamente provata come buona fede per escludere il dolo.
- Le censure in Cassazione che chiedono una diversa valutazione probatoria o una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili: sono consentiti i controlli solo su mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è necessario che il giudice di merito motivi espressamente sulla particolare tenuità; la mancata motivazione su questo punto legittima l'annullamento parziale e il rinvio.
- Se la Cassazione annulla con rinvio soltanto per la verifica della particolare tenuità, il giudice di rinvio non può dichiarare estinto il reato per prescrizione intervenuta successivamente all'annullamento parziale.
Testo integrale
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