Cassazione Civile, Ordinanza n. 33007/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce dall'attività professionale di un avvocato che aveva assistito due clienti in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. I giudici di merito hanno ritenuto che la tardiva costituzione in giudizio avesse determinato la perdita della causa e, quindi, un danno risarcibile in capo ai clienti, condannando il difensore al risarcimento. Nello stesso giudizio è stata respinta anche la domanda di manleva proposta dal professionista nei confronti della propria assicurazione. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado per mancata interruzione del processo, assumendo che la controparte fosse rimasta priva di difensore legalmente esercente e che tale nullità fosse rilevabile d'ufficio; 2) ha contestato la sussistenza del danno da perdita di chance e la valutazione probabilistica compiuta dal giudice di merito circa l'esito che avrebbe potuto avere la causa di opposizione, invocando anche l'art. 2236 c.c. per la pretesa particolare difficoltà della prestazione; 3) ha censurato il rigetto della manleva assicurativa, sostenendo che la polizza claims made non potesse essere esclusa per la clausola dichiarativa resa al momento della stipula e che, comunque, non vi fosse stata una richiesta risarcitoria al tempo della conclusione del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che le nullità derivanti dall'erronea applicazione delle norme sull'interruzione del processo possono essere fatte valere solo dalla parte colpita dall'evento interruttivo, poiché quelle norme sono poste a sua esclusiva tutela; ha quindi escluso la rilevabilità d'ufficio della dedotta nullità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la valutazione prognostica sull'esito dell'azione che sarebbe stata proposta o coltivata rientra nel merito e non è sindacabile in cassazione se non quando sia fondata su un presupposto manifestamente errato, ipotesi non dedotta né ravvisata. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché il ricorrente non si è confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'invalidità della copertura per mancata comunicazione, al momento della stipula, di un'informazione essenziale relativa al rischio. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sull'interruzione del processo; la Corte ribadisce che le nullità relative alla sua errata applicazione sono deducibili solo dalla parte colpita dall'evento interruttivo.
richiamato come norma sull'interruzione del processo; la Corte ne ribadisce la funzione di tutela esclusiva della parte colpita dall'evento interruttivo.
menzionato dal ricorrente in combinazione con le norme sull'interruzione, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.
richiamato dal ricorrente per contestare la responsabilità professionale; la Corte non entra nel merito del relativo motivo perché lo dichiara inammissibile.
richiamato dal ricorrente sul danno risarcibile; il motivo è inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione di merito.
invocato dal ricorrente per la particolare difficoltà della prestazione professionale; la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
richiamato dal ricorrente in relazione alla costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; non forma oggetto di una specifica decisione autonoma.
richiamato dal ricorrente con riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte non rivede il merito della prognosi sull'esito di tale giudizio.
richiamato dal ricorrente in materia di assicurazione; la censura è dichiarata inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
richiamato dal ricorrente in tema di assicurazione della responsabilità civile e manleva; la censura è inammissibile per difetto di specificità.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte distingue tra violazioni di legge, vizi processuali e omesso esame, ma reputa infondate o inammissibili le censure.
richiamato per la sanzione dell'inammissibilità del motivo che non si confronta con la ratio decidendi, qualificato come 'non motivo'.
richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le nullità derivanti dall'erronea applicazione delle norme sull'interruzione del processo non possono essere dedotte da chi non sia stato colpito dall'evento interruttivo, poiché quelle norme sono poste a tutela esclusiva della parte interessata dall'evento.
- Nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato, la valutazione prognostica sull'esito verosimilmente favorevole dell'azione omessa o mal coltivata attiene al merito e non è sindacabile in cassazione, salvo che sia fondata su un presupposto manifestamente e radicalmente errato, tale da convertire la censura in questione di puro diritto.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti o questioni non decisive rispetto alla motivazione adottata, è inammissibile come 'non motivo'.
- La censura sulla copertura assicurativa deve misurarsi con la concreta ragione decisoria posta dal giudice di merito; la mera riformulazione della questione in termini diversi, senza attaccare il fondamento effettivo della decisione, comporta l'inammissibilità del motivo.
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