Sentenza del 03/03/2017 n. 5439 - Corte di Cassazione
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RUOLI - ESECUTORIETA' Entrate aventi causa in rapporti di diritto privato - Iscrizione a ruolo - Titolo avente efficacia esecutiva - Necessità - Fideiussione bancaria, a prima richiesta, emessa ex art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Escussione mediante cartella - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo, respingendo gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessarie ulteriori indagini di fatto, ha deciso nel merito annullando la cartella di pagamento per difetto di titolo. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate in ragione della complessità delle questioni.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti per il recupero di un rimborso IVA accelerato garantito mediante fideiussione bancaria. Deduceva, in particolare, la propria legittimazione a contestare la pretesa, l'abusiva escussione della garanzia e l'illegittimo utilizzo del ruolo esattoriale nei confronti di un garante il cui obbligo aveva natura privatistica. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: la garanzia ex art. 38-bis è un contratto autonomo di garanzia, non accessorio rispetto all'obbligazione tributaria, e l'exceptio doli richiede un abuso del beneficiario, non semplici contestazioni relative al rapporto fiscale principale. È stato invece accolto il terzo motivo, poiché il credito verso il garante, derivando da un rapporto di diritto privato, non poteva essere riscosso mediante ruolo in assenza di uno specifico titolo esecutivo o di una diversa disposizione legislativa.
Norme richiamate
Art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972
La fideiussione prevista dal d.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, per la copertura del rimborso accelerato IVA è qualificata come garanzia autonoma.
La garanzia bancaria a prima richiesta prestata per ottenere il rimborso accelerato dell'IVA è autonoma rispetto al rapporto tributario principale. Il garante, salvo l'exceptio doli, non può opporre le contestazioni relative all'esistenza o all'ammontare del credito fiscale.
Artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 602 del 1973
Le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva, salvo diversa disposizione di legge.
Il ruolo esattoriale non può essere utilizzato per riscuotere automaticamente un credito derivante da un rapporto privatistico di garanzia se manca un titolo esecutivo idoneo o una specifica norma che autorizzi tale procedura.
Artt. 17 e 21 del d.lgs. n. 46 del 1999
Le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge.
Il principio generale della riscossione mediante ruolo distingue le obbligazioni tributarie dai crediti di natura privatistica, per i quali è necessario un titolo esecutivo, salvo deroghe legislative specifiche.
Art. 28 del d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009
La speciale autorizzazione alla riscossione tramite ruolo riguarda garanzie a prima richiesta relative a crediti delle pubbliche amministrazioni di importo superiore a 250 milioni di euro.
La deroga che consente il ricorso al ruolo per determinate garanzie pubbliche di grande importo non è applicabile a una garanzia relativa a un credito ordinario di poco superiore a 300.000 euro.
Massime di principio
- Una garanzia bancaria a prima richiesta ex art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 è normalmente autonoma: il garante deve adempiere senza poter discutere il rapporto tributario sottostante, salvo dimostrare una condotta abusiva o fraudolenta del beneficiario.
- L'exceptio doli non coincide con la contestazione dell'esistenza, dell'utilizzabilità o dell'ammontare del credito fiscale; deve riguardare un abuso manifesto della garanzia, perseguito per finalità estranee o lesive.
- Quando il credito verso il garante nasce da un contratto privatistico, l'amministrazione non può procedere automaticamente mediante cartella di pagamento e ruolo come se si trattasse di un tributo, salvo una specifica norma derogatoria.
- Prima di utilizzare la riscossione tramite ruolo nei confronti di un garante, occorre verificare l'esistenza di un titolo esecutivo e di una disposizione legislativa che autorizzi espressamente tale modalità.
- La qualificazione sostanziale del rapporto come privatistico non cambia per il fatto che il garante abbia adito il giudice tributario o che la garanzia sia collegata a un rimborso IVA; eventuali questioni processuali sulla giurisdizione non trasformano l'obbligazione civilistica in tributaria.
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