Cassazione Penale, Ordinanza n. 06678/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato l'imputato alla pena di un anno e due mesi di reclusione per la violazione delle prescrizioni connesse alla misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, accertata a Santa Flavia il 13 settembre 2022: in quella data, alle ore 6.50, l'interessato era stato trovato fuori dalla propria abitazione in Via Vittorio Emanuele Orlando. Nel ricorso per cassazione non emergono censure specifiche riportate nel testo; la motivazione della Corte di legittimità si concentra sulla ricostruzione fattuale e sulla mancata giustificazione dell'allontanamento, nonché sul diniego delle attenuanti generiche per la negatività del quadro personale e per l'assenza di elementi fattuali idonei a giustificarle.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che gli accertamenti dei Carabinieri fossero univocamente sfavorevoli all'imputato, poiché il controllo aveva evidenziato la sua presenza all'esterno dell'abitazione in violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Ha inoltre rilevato che l'imputato non aveva fornito alcuna spiegazione utile per l'assenza da casa al momento del controllo. Quanto alle attenuanti generiche, ha condiviso il diniego disposto in appello, valorizzando il disvalore della condotta e i precedenti penali dell'imputato, senza emergere situazioni fattuali meritevoli di apprezzamento favorevole. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione personale integra il reato contestato; nel caso concreto, è stata ritenuta sussistente la condotta di allontanamento dall'abitazione in orario vietato dall'obbligo di soggiorno.
Le attenuanti generiche richiedono la presenza di elementi fattuali positivi idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio più mite; in assenza di tali elementi e in presenza di un disvalore della condotta e di precedenti penali, il diniego è legittimo.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno è integrata quando risulti accertato che il soggetto si trovi fuori dall'abitazione in orario incompatibile con l'obbligo imposto, salvo che siano fornite concrete e credibili giustificazioni.
- Ai fini del controllo di legittimità, la mancata offerta di una spiegazione alternativa plausibile rispetto agli accertamenti di polizia rafforza la tenuta della motivazione di merito sulla responsabilità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la decisione evidenzi il disvalore del fatto, i precedenti penali e l'assenza di circostanze positive individualizzanti idonee a incidere favorevolmente sulla pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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