Cassazione Civile, Ordinanza n. 25653/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente, inquadrato formalmente nell’area professionale A, posizione A2, ha chiesto l’ammissione al passivo della procedura concorsuale dell’ente datore di lavoro per differenze retributive e trattamento di fine rapporto, sostenendo di avere svolto sin dall’assunzione mansioni di "autista soccorritore" riconducibili all’area B, posizione B1, quindi superiori rispetto all’inquadramento formale. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo che le mansioni concretamente svolte non integrassero quelle dell’area superiore, ma attività di supporto strumentale tipiche dell’area A. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme di legge e di contratti collettivi, sostenendo che il Tribunale: 1) non aveva individuato e applicato la contrattazione collettiva vigente ratione temporis sin dall’assunzione, limitandosi al solo CCNL 2006-2009; 2) non aveva svolto il necessario raffronto comparativo tra le declaratorie delle aree A e B per tutti i periodi rilevanti; 3) aveva erroneamente interpretato il CCNL 2006-2009 e il contratto integrativo del 2009, oltre a ritenere nulla la relativa previsione per violazione dell’art. 40 d.lgs. 165/2001.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice deve compiere un giudizio di sussunzione "trifasico" confrontando: mansioni in concreto svolte, declaratorie dell’inquadramento posseduto e declaratorie della qualifica superiore, tenendo conto della contrattazione collettiva e integrativa vigente tempo per tempo. Nel caso concreto il Tribunale aveva operato il raffronto solo alla luce del CCNL 2006-2009, senza considerare anche la disciplina collettiva applicabile dal momento dell’assunzione fino all’entrata in vigore di quel CCNL. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame secondo i principi indicati.
Norme richiamate
art. 98 l.f.
norma richiamata per l’opposizione allo stato passivo nella procedura concorsuale
richiamato quale titolo di privilegio per il credito da lavoro
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge
art. 10 CCNL quadriennio normativo 2002-2005
parte della disciplina collettiva che, secondo il ricorrente, doveva essere considerata
art. 13 CCNL quadriennio normativo 1998-2001
richiamato dal ricorrente come fonte rilevante per il raffronto
artt. 7 e 8 CCNL Integrativo Croce Rossa Italiana 1998-2001
richiamati per la ricostruzione delle declaratorie delle aree professionali
art. 6 CCNL quadriennio normativo 2006-2009
fonte collettiva considerata dal Tribunale e dalla Corte per la fase successiva del rapporto
art. 12 Contratto Integrativo CCNL quadriennio normativo 2006-2009
disposizione oggetto di contestazione e richiamo ai fini della definizione del profilo di autista soccorritore
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
indicato dalla Corte come norma che consente il riconoscimento delle differenze retributive per mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato
richiamato dal ricorrente per contestare la supposta nullità della disciplina integrativa; la Corte, nel motivare, esclude che tale profilo fosse decisivo per la diversa questione delle differenze retributive
richiamato per aderire alla motivazione di precedenti conformi senza riprodurla integralmente
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di differenze retributive per mansioni superiori impone al giudice un raffronto concreto e completo tra mansioni svolte e declaratorie contrattuali, secondo un giudizio di sussunzione trifasico.
- Il raffronto deve essere effettuato con la contrattazione collettiva e integrativa vigente tempo per tempo lungo tutto il periodo rilevante, non potendo il giudice limitarsi al solo contratto collettivo sopravvenuto se il rapporto è iniziato in epoca precedente.
- La conoscibilità d’ufficio dei contratti collettivi nel pubblico impiego comporta che il giudice debba individuarli e applicarli ex officio anche se non integralmente allegati o richiamati dalle parti.
- Le differenze retributive per mansioni superiori possono essere negate solo all’esito di un effettivo confronto tra attività in concreto svolte, inquadramento posseduto e livello superiore, non mediante affermazioni apodittiche sulla maggiore professionalità del livello invocato.
- L’eventuale orientamento che esclude il diritto al reinquadramento a seguito di nuova disciplina collettiva non risolve, di per sé, la diversa questione del diritto alle differenze retributive per mansioni superiori svolte in concreto.
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