Cassazione Civile, Ordinanza n. 15403/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una società correntista e da due soggetti a essa collegati contro la banca originaria, poi rappresentata in causa dalla società cessionaria del credito, in relazione a un rapporto di conto corrente. In primo grado era stata dichiarata la nullità della pattuizione sulle commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza dell’oggetto e il saldo era stato ricalcolato; per il resto le domande degli attori erano state rigettate. In appello la decisione era stata confermata, con rilievo che la banca aveva eccepito la prescrizione delle pretese restitutorie riferite alle rimesse sul conto ritenute solutorie, anteriori al decennio precedente la notifica della citazione, e che il consulente tecnico d’ufficio aveva escluso dai conteggi tali versamenti, rideterminando comunque il saldo finale in un importo inferiore rispetto a quello stabilito dal primo giudice. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, formalmente fondati su violazione degli artt. 2033, 2935 e 2946 c.c., artt. 1283 e 1815 c.c., omesso esame di fatto decisivo e motivazione erronea o apparente. In sostanza hanno contestato la qualificazione delle rimesse come solutorie e la conseguente accoglienza dell’eccezione di prescrizione, sostenendo che il rapporto fosse ancora attivo alla data di introduzione del giudizio, che i versamenti dovessero essere considerati ripristinatori in costanza di affidamento, che vi fosse stato un difetto di accertamento in sede di consulenza tecnica e che il C.T.U. avesse escluso le commissioni di massimo scoperto dal calcolo del TEG solo fino al 31.12.2009, con profili relativi anche al superamento dei tassi soglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i quattro motivi fossero formulati in modo promiscuo e generico, con sovrapposizione tra violazioni di legge, omesso esame di fatto decisivo e vizi motivazionali, senza consentire di individuare con chiarezza le singole censure e senza una specifica ricostruzione delle doglianze. Inoltre ha osservato che le critiche non erano autosufficienti, perché non indicavano in modo preciso quando e come le questioni sulla natura ripristinatoria delle rimesse e sul superamento dei tassi soglia fossero state dedotte in appello. La Corte ha anche rilevato che la sentenza impugnata aveva espresso con chiarezza la propria ratio decidendi, fondata sulla prescrizione delle rimesse solutorie eccedenti il fido e sulla mancanza di una specifica censura a tale punto decisivo. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come norma violata, in relazione alle pretese restitutorie conseguenti alla ritenuta nullità di alcune pattuizioni e alla ripetizione di somme indebitamente versate
richiamato dai ricorrenti come norma violata, con riferimento alla decorrenza della prescrizione delle pretese di ripetizione
richiamato dai ricorrenti come norma violata, in relazione al termine ordinario di prescrizione
richiamato dai ricorrenti come norma violata, in tema di anatocismo e capitalizzazione degli interessi
richiamato dai ricorrenti come norma violata, in relazione ai profili di validità e misura degli interessi pattuiti nel rapporto bancario
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte lo richiama per affermare che non è ammissibile mescolare il motivo di violazione di legge con altri vizi in modo indistinto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte lo richiama per ribadire che il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può essere sovrapposto in modo confuso alla violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile la mescolanza di censure eterogenee, quando la stessa doglianza sia proposta promiscuamente come violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e vizio motivazionale senza una chiara distinzione tra i diversi profili di censura.
- Il ricorrente deve formulare motivi specifici e autosufficienti, indicando in modo puntuale le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata e gli atti o i passaggi processuali rilevanti sui quali fonda la censura.
- Non può rimettersi alla Corte di cassazione il compito di individuare e ricostruire d’ufficio le singole doglianze, né di attribuire alle allegazioni del ricorso una qualificazione giuridica che il ricorrente non ha chiaramente esposto.
- La censura che investe la qualificazione delle rimesse su conto corrente ai fini della prescrizione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda sulla natura solutoria delle rimesse eccedenti il fido e sulla conseguente prescrizione, la critica deve specificamente attaccare tale passaggio.
- La doglianza relativa a questioni tecniche svolte in consulenza tecnica d’ufficio deve essere concreta e riferita agli effettivi passaggi della consulenza e del giudizio di merito, non essendo sufficiente una critica generica al calcolo effettuato dal consulente.
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