Sentenza n. 5890/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 luglio 2024 n. 6862, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 luglio 2024, n. 6862, che aveva accolto l’appello ministeriale e riformato la sentenza del TAR Lazio n. 7164/2023 in materia di vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6862/2024, deducendo, in primo luogo, l’errore di fatto revocatorio previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c. e dall’art. 106 c.p.a. Hanno sostenuto che la sentenza revocanda avrebbe supposto erroneamente: a) la possibile permanenza di una destinazione o vocazione agricola dell’area, nonostante la perdita della vocazione agricola e l’inquinamento derivante dal traffico veicolare; b) l’esistenza di un vincolo paesaggistico d’insieme, mentre il decreto ministeriale avrebbe previsto diversi regimi vincolistici; c) la qualificazione dell’area come punto di visuale, circostanza che, secondo i ricorrenti, sarebbe stata smentita dalle cartografie e dagli atti del procedimento. In secondo luogo, hanno dedotto l’errore revocatorio previsto dall’art. 395, n. 5, c.p.c., sostenendo che la sentenza d’appello fosse contraria al giudicato formatosi su un capo della sentenza del TAR non specificamente impugnato dal Ministero, relativo alla perdita della vocazione agricola dei terreni. Nella fase rescissoria hanno riproposto le censure già rivolte contro il vincolo paesaggistico, lamentando violazione dell’art. 25 del PTPR Lazio, irragionevolezza manifesta, giudicato interno, integrazione postuma della motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Quanto al motivo fondato sull’art. 395, n. 4, c.p.c., ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione immediatamente rilevabile del contenuto materiale degli atti, relativa a un fatto non controverso, decisivo e documentalmente escluso oppure positivamente accertato. Non costituiscono invece errore revocatorio l’erronea valutazione delle prove, l’inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, l’interpretazione del contenuto degli atti o l’anomalia del ragionamento giuridico, poiché tali censure configurerebbero un errore di giudizio e trasformerebbero la revocazione in un non consentito terzo grado. Nel caso concreto, la sentenza revocanda aveva esaminato espressamente la vocazione agricola dell’area, la natura e l’estensione del vincolo, la qualificazione della tutela come tutela d’insieme e il tema dei punti di visuale. Le doglianze miravano quindi a ottenere un nuovo apprezzamento degli atti e delle valutazioni già compiute, non a correggere una svista percettiva. Quanto al motivo fondato sull’art. 395, n. 5, c.p.c., il Collegio ha ricordato che il contrasto con un precedente giudicato richiede, cumulativamente, l’esistenza di una precedente decisione avente autorità di cosa giudicata sostanziale e la mancata pronuncia sulla relativa eccezione da parte del giudice della sentenza revocanda; il giudicato precedente deve essere rimasto estraneo al thema decidendum della sentenza revocanda. Tale presupposto mancava, poiché la questione della vocazione agricola era stata esaminata dal Consiglio di Stato nell’ambito del motivo d’appello ministeriale. Non si trattava dunque di un giudicato estraneo al thema decidendum, ma, al più, della contestazione del modo in cui il giudice d’appello aveva valutato la questione, censura non proponibile con la revocazione. I motivi relativi alla fase rescissoria non sono stati esaminati, poiché il giudizio non ha superato la fase rescindente. La società e i due proprietari sono stati condannati in solido alla rifusione di € 6.000,00, oltre accessori, in favore del Ministero e della Soprintendenza; spese compensate nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
Rende applicabili al processo amministrativo i casi e il rimedio della revocazione previsti dal codice di procedura civile.
la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare
L’errore revocatorio è una svista percettiva immediata e obiettiva sul contenuto materiale degli atti, relativa a un fatto non controverso e decisivo; non comprende errori di interpretazione, valutazione delle prove o motivazione giuridica.
La revocazione per contrasto con precedente giudicato richiede il contrasto con una precedente decisione avente autorità di cosa giudicata sostanziale e che il giudicato sia rimasto estraneo al thema decidendum della sentenza revocanda, senza che il giudice abbia pronunciato sulla relativa eccezione.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese sono state poste a carico dei ricorrenti risultati soccombenti.
Richiamato quale base per l’applicazione nel processo amministrativo della disciplina sulle spese di lite.
art. 25 PTPR del Lazio
Era invocato dai ricorrenti nella fase rescissoria in relazione alla qualificazione dell’area come paesaggio agrario di rilevante valore, ma la questione non è stata esaminata per l’inammissibilità della revocazione.
art. 136, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 42/2004
Richiamato nella sentenza revocanda quale parametro della legittimità della dichiarazione di notevole interesse pubblico e della tutela paesaggistica d’insieme; il giudizio di revocazione non ha riaperto tale valutazione.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando il giudice incorra in una falsa percezione immediatamente rilevabile del contenuto materiale degli atti, supponendo l’esistenza di un fatto documentalmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto documentalmente provato, purché il fatto non sia stato controverso, sia decisivo e sussista un nesso causale con la decisione.
- Non integra errore di fatto revocatorio l’erroneo o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, l’interpretazione degli atti, la valutazione delle prove o l’asserita illogicità del percorso motivazionale: tali doglianze configurano, al più, errori di giudizio e non possono trasformare la revocazione in un terzo grado di merito.
- La revocazione per contrasto con precedente giudicato richiede cumulativamente il contrasto con una precedente decisione avente autorità di cosa giudicata sostanziale e la mancata pronuncia sulla relativa eccezione da parte del giudice della sentenza revocanda.
- Il presupposto del giudicato estraneo al thema decidendum manca quando la questione dedotta come coperta da giudicato sia stata espressamente esaminata nella sentenza revocanda; l’eventuale erroneità della soluzione adottata costituisce errore di giudizio, non errore revocatorio.
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